IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 54 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, che, tra le funzioni mantenute allo Stato, individua la "promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato, di intesa con la conferenza unificata"; Visto il Regolamento (CE) n. 1260/99 del 21 giugno 99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il regolamento della Commissione Europea per i Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale FESR n. 1261/1999 del 21 giugno 1999; Vista la comunicazione agli Stati membri della Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04, pubblicata su Gazzetta ufficiale della Comunita' Europea, serie C 141/8, del 19 maggio 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle citta' e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile, URBAN II; Vista la legge del 16 aprite 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante norme sul riordino delle competenze del CIPE; Visto la deliberazione del CIPE del 6 agosto 1999 relativa al "Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE", che, all'art. 2, punto b), attribuisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell' Unione europea, nell'ambito delle direttive generali quote dettate dal CIPE ai sensi dell' art. 2, comma 1, lett. b della legge 16 aprile 1987, n. 183"; Visto il D.M. del 23 novembre 1998, n. 11339/487 di assegnazione delle competenze in materia di programmi comunitari alla Direzione generale del coordinamento territoriale; Vista l'intesa con la Conferenza unificata raggiunta in data 6 luglio 2000: Viste le disposizioni in materia contenute nelle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; Visto il Programma di Sviluppo Del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006 approvato con deliberazione del CIPE del 6 agosto 1999 n. 139/1999; Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000 concernente l'Attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge 183/87 per gli interventi di politica Comunitaria"; Vista la deliberazione assunta dal CIPE in data 22 giugno 2000, in corso di pubblicazione, con la quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i criteri di finanziamento della quota nazionale del programma URBAN II per il periodo 2000- 2006; Visto il Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione di principio del 14 aprile 2000; Vista la richiesta avanzata dai comuni partecipanti al programma URBAN Italia 1994-1999, in sede di Comitato di Sorveglianza tenutosi a Roma il 4 giugno 1999, di costituire una rete di citta' urban; Decreta Art. 1 1. Le disponibilita' finanziarie di cui alla comunicazione agli Stati membri della Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04 sono utilizzate per la promozione e per la realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano finalizzati alla rivitalizzazione economica e sociale delle citta' e delle zone adiacenti in crisi per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono pari a 700 milioni di euro per l'intero programma comunitario e lo stanziamento per lo Stato italiano risulta pari, indicativamente, a 108 milioni di euro, a valere sulle risorse dei Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale. 3. Alla promozione dei programmi di cui al comma 1 sono, altresi', destinate le disponibilita' finanziarie del cofinanziamento nazionale pubblico, che sono pari, indicativamente, alla quota messa a disposizione dalla Commissione Europea. 4. La quota nazionale pubblica e' costituita per il 70% da risorse provenienti dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e per il restante 30% da finanziamenti comunali.