IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

   Visto  l'art. 54 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento
delle  funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni
e  agli  enti  locali  in  attuazione del Capo I della legge 15 marzo
1997,  n. 59, che, tra le funzioni mantenute allo Stato, individua la
"promozione  di  programmi innovativi in ambito urbano che implichino
un  intervento  coordinato  da parte di diverse amministrazioni dello
Stato, di intesa con la conferenza unificata";

   Visto  il  Regolamento  (CE)  n. 1260/99 del 21 giugno 99, recante
disposizioni generali sui fondi strutturali;

   Visto il regolamento della Commissione Europea per i Fondi Europei
per lo Sviluppo Regionale FESR n. 1261/1999 del 21 giugno 1999;

   Vista la comunicazione agli Stati membri della Commissione Europea
del  28 aprile 2000 n. 2000/C141/04, pubblicata su Gazzetta ufficiale
della  Comunita'  Europea, serie C 141/8, del 19 maggio 2000, recante
gli  orientamenti  relativi all'iniziativa comunitaria concernente la
rivitalizzazione  economica  e  sociale  delle  citta'  e  delle zone
adiacenti  in  crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile,
URBAN II;

   Vista  la  legge  del  16  aprite  1987,  n.  183  concernente  il
coordinamento  delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alla  Comunita'  europea  l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;

   Visto  l'art.  3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante norme
sul riordino delle competenze del CIPE;

   Visto  la  deliberazione  del  CIPE  del 6 agosto 1999 relativa al
"Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE", che,
all'art.  2,  punto  b),  attribuisce  al  Ministero  del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa
con  le Amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni
del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento
delle  politiche  dell'  Unione  europea, nell'ambito delle direttive
generali quote dettate dal CIPE ai sensi dell' art. 2, comma 1, lett.
b della legge 16 aprile 1987, n. 183";

   Visto  il  D.M. del 23 novembre 1998, n. 11339/487 di assegnazione
delle  competenze  in  materia di programmi comunitari alla Direzione
generale del coordinamento territoriale;

   Vista  l'intesa  con  la  Conferenza unificata raggiunta in data 6
luglio 2000:

   Viste  le  disposizioni  in  materia  contenute  nelle leggi delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome;

   Visto  il  Programma  di  Sviluppo  Del  Mezzogiorno  nel  periodo
2000-2006  approvato  con deliberazione del CIPE del 6 agosto 1999 n.
139/1999;

   Visto  il  decreto  del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione    economica    del   15   maggio   2000   concernente
l'Attribuzione  delle  quote  di  cofinanziamento  nazionale a carico
della legge 183/87 per gli interventi di politica Comunitaria";

   Vista la deliberazione assunta dal CIPE in data 22 giugno 2000, in
corso  di  pubblicazione,  con  la  quale  sono  stati stabiliti, tra
l'altro,  i  criteri  di  finanziamento  della  quota  nazionale  del
programma URBAN II per il periodo 2000- 2006;

   Visto  il  Quadro  Comunitario di Sostegno per le regioni italiane
dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 approvato dalla Commissione
Europea con decisione di principio del 14 aprile 2000;

   Vista  la  richiesta avanzata dai comuni partecipanti al programma
URBAN  Italia 1994-1999, in sede di Comitato di Sorveglianza tenutosi
a Roma il 4 giugno 1999, di costituire una rete di citta' urban;

                               Decreta

                               Art. 1

1. Le disponibilita' finanziarie di cui alla comunicazione agli Stati
membri  della  Commissione Europea del 28 aprile 2000 n. 2000/C141/04
sono utilizzate per la promozione e per la realizzazione di programmi
innovativi   in   ambito  urbano  finalizzati  alla  rivitalizzazione
economica  e sociale delle citta' e delle zone adiacenti in crisi per
promuovere uno sviluppo urbano sostenibile.

2.  Le  disponibilita'  di  cui al comma 1 sono pari a 700 milioni di
euro  per  l'intero  programma  comunitario  e lo stanziamento per lo
Stato  italiano risulta pari, indicativamente, a 108 milioni di euro,
a valere sulle risorse dei Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale.

3.  Alla  promozione  dei programmi di cui al comma 1 sono, altresi',
destinate le disponibilita' finanziarie del cofinanziamento nazionale
pubblico,   che  sono  pari,  indicativamente,  alla  quota  messa  a
disposizione dalla Commissione Europea.

4.  La  quota  nazionale pubblica e' costituita per il 70% da risorse
provenienti  dal  fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie,  di  cui  alla  legge  16  aprile  1987, n. 183 e per il
restante 30% da finanziamenti comunali.