IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  n.  101/1993 piu' volte reiterato fino al
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma  6, della citata legge n.
493/1993  che  fa divieto ai comuni di dar corsa ad appalti per nuove
opere  pubbliche,  salvo  autorizzazione  del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, sentito il Comitato interministeriale
per  la  programmazione  economica, con fondi disponibili provenienti
dagli  stanziamenti  previsti  dall'art.  3  del testo unico 30 marzo
1990, n. 76;
  Vista  la  delibera CIPE 3 agosto 1993 contenete direttive circa la
metodologia   e   le  procedure  per  il  rilascio  delle  suindicate
autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;
  Visto  l'art.  11-ter  della  legge  n.  677/1996 che, parzialmente
modificando  l'art.  2,  comma 6, della legge n. 493/1993, assegna ai
comuni  la  possibilita'  di  dar  corso  ad  appalti  per  opere  di
"urbanizzazioni    essenziali    e   strettamente   funzionali   agli
insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche" salvo restando
l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE;
  Considerato  che  a  seguito delle direttive impartite dal Comitato
interministeriale  per  la  programmazione economica nella seduta del
21 marzo  1997 lo stesso dovra' esprimere il proprio parere in merito
all'appalto   di   quelle   opere   non   ritenute   definibili  come
"urbanizzazioni essenziali";
  Viste  le  note del 17 maggio 2000, n. DV/385, e 24 maggio 2000, n.
DV/409  con  le  quali  in  attuazione  di  quanto  sopra il Comitato
costituito  ai  sensi  del  comma  6,  dell'art.  2,  della  legge n.
493/1993,   ha  trasmesso  un  ulteriore  elenco  di  interventi  con
istruttoria con esito favorevole;
                     Esprime il seguente parere
  I  comuni  di  cui  all'allegato  1  possono  essere autorizzati ad
utilizzare  i  fondi  disponibili presso gli stessi comuni, derivanti
dall'art.   3   del  decreto  legislativo  n.  76/1990  e  successive
integrazioni  e  modificazioni,  per  gli  interventi e gli importi a
fianco  di  ciascuno indicati e nel rispetto delle eventuali relative
prescrizioni formulate.
  Alla   realizzazione  delle  opere  i  comuni  dovranno  provvedere
mediante  espletamento  di  gare  da  effettuarsi  con  le  procedure
previste   dalle   vigenti   normative;  comunicheranno  inoltre,  al
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
la  data  dell'avvenuta  consegna  dei  lavori  da  effettuare  entro
centottanta  giorni  dalla  data del rilascio dell'autorizzazione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente
interessato  dovra'  darne  motivata  comunicazione  al Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica e prospettare
una diversa utilizzazione della somma relativa.
    Roma, 25 maggio 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro  n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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