A tutte le Capitanerie di porto
                                      e p.c.
                                  Maricogecap
                                  R.I.N.A.
                                  Federcoopesca
                                  Lega pesca
                                  Agci Aicp
                                  Unci pesca

  Con  la circolare n. 65211816 del 6 novembre 1995 (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  268 del 16 novembre 1995) sono stati forniti
elementi  esplicativi  in  ordine  a  talune disposizioni del decreto
ministeriale  26 luglio  1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
203  del 31 agosto 1995) concernente la disciplina del rilascio delle
licenze di pesca.
  Al  fine  di  riscontrare  i  quesiti  posti in ordine alla pratica
attuazione  dell'adeguamento della potenza motori di cui ai commi 2 e
4  dell'art.  28 del decreto in oggetto, si ritiene di riformulare il
testo contenuto nella richiamata circolare evidenziando in corsivo le
modifiche introdotte.
  "Comma  2.  Si  applica  alle nuove unita' da pesca per le quali la
potenza  motore  "dichiarata"  dal  R.I.Na.  deve  essere  intesa, in
relazione  all'effettiva  portata degli accertamenti tecnici eseguiti
conformemente   ai   pertinenti   regolamenti   da  tale  ente,  come
"certificata".
  Per  i  motori  nuovi,  da installarsi a bordo di nuove unita' o su
navi  esistenti in sostituzione di altro apparato, la potenza massima
continuativa  e'  quella  accertata  e  certificata  dal  R.I.Na. sul
singolo  esemplare  e che rientra nel campo delle potenze ammesse dal
R.I.Na. per quel tipo di motore.
  Per  la determinazione del campo delle potenze sopraindicato, sara'
cura  dei  costruttori  o  dei  loro  delegati  in  Italia sottoporre
all'approvazione  del  suddetto  Ente  tecnico,  per  ciascun tipo di
motore,  i  valori limite della potenza massima continuativa prevista
per impiego su navi da pesca.
  Per  motori  di potenza massima dichiarata inferiore o uguale a 110
Kw,(150 CV) e cilindrata inferiore a 3.000 cm3 alimentati a benzina o
6.000  cm3  se  diesel,  l'accertamento  della  potenza  non  e' piu'
richiesto,   ed   e'   invece  sostituito  dalla  certificazione  del
costruttore".
  "Comma  4.  La finalita' di tale comma e' l'esclusione in qualsiasi
caso  di  operazioni  di  taratura anche nei limiti del 30% di cui al
decreto ministeriale 9 aprile 1991, abrogato per effetto dell'entrata
in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995.
  Per  taratura  si  intende  qualunque  regolazione del motore al di
fuori del campo delle potenze approvate dal R.I.Na.
  Per esigenze di ragionevolezza e limitatamente al periodo 1 gennaio
- 14 settembre 1995 (data antecedente l'entrata in vigore del decreto
ministeriale  26 luglio  1995)  oltre  i  nulla  osta della scrivente
Direzione  generale  sono  da  intendersi  salvi  quelli regolarmente
rilasciati  dalle  autorita'  marittime  periferiche,  le  quali sono
tenute a trasmettere a questa amministrazione, come prescritto, copia
del  verbale  di  riduzione  della potenza ai fini del rilascio della
licenza   di  pesca.  Naturalmente  si  riconoscera'  validita'  alle
autorizzazioni  rilasciate  prima  del  15 settembre  dalle autorita'
marittime  periferiche sempreche' le operazioni afferenti la taratura
del motore risultino da data certa".
  La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

                                 Il direttore generale della pesca
                                        e dell'acquacoltura
                                                Aulitto