Si  informa  che  con reg. (CE) n. 1355/2000 della Commissione UE
del   28 giugno  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Comunita' europea legge n. 155 del 28 giugno 2000, sono state fissate
le  norme  di gestione e ripartizione per l'anno 2001 dei contingenti
di  cui  all'allegato II del Reg. CE n. 519/94 - modificato da ultimo
dal reg. CE n. 1138/98 del 28 maggio 1998.
    Nello   stesso   allegato   figurano   le  quote  riservate  agli
importatori  tradizionali  -  coloro  cioe' che nel 1998 o 1999 hanno
importato  dalla Repubblica popolare cinese prodotti rientranti nello
stesso  contingente  per  il  quale chiedono di partecipare nell'anno
2001  -  ed  il  quantitativo massimo che puo' essere richiesto dagli
altri importatori.
    Le  domande  di autorizzazione all'importazione, redatte in carta
semplice  e  inoltrate  anche  via  fax  (06/5925556  - 06/59932183),
possono  essere  presentate  a partire dal giorno successivo a quello
della  pubblicazione  del  reg.  (CE)  n.  1355/2000  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Comunita' europea e devono pervenire al Ministero -
Direzione  generale  per  la  politica  commerciale e la gestione del
regime  degli  scambi,  Divisione VII, entro il termine massimo dell'
8 settembre 2000, ore 15, anche se inviate per via postale.
    Fa  fede  il  timbro  di  ricevimento apposto sulle domande dagli
impiegati  incaricati  dei competente ufficio UASC, sia che le stesse
vengano presentate a mano, sia che pervengano per via postale.
    Le istanze presentate via fax dovranno essere regolarizzate entro
il  15  settembre  2000.  Anche  in  tal caso fara' fede il timbro di
ricevimento apposto dal Ministero.
    La Commissione UE comunichera' entro il 14 ottobre 2001 i criteri
quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.
    Le  licenze  saranno valide fino al 31 dicembre 2000, termine che
non potra' essere prorogato.
    Gli   importatori  tradizionali,  qualora  non  abbiano  ottenuto
licenze  di  importazione  per  lo  stesso  contingente  per il quale
presentano  domanda,  oltre  a  dichiarare  la  propria  operativita'
pregressa,  riferita  agli  anni 1998 o 1999, dovranno presentare, ai
sensi  dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 520/94 del Consiglio, la relativa
documentazione  doganale  o  un  giustificativo redatto e certificato
dalle  competenti  autorita'  nazionali  (Ministero  finanze-dogane e
Ministero  commercio  estero),  sulla  base  dei dati doganali di cui
dispongono.   I   richiedenti,   gia'   titolari   di   una   licenza
d'importazione  rilasciata per il 1998 o 1999, potranno allegare alla
domanda di licenza una copia della stessa.
    Si  sottolinea,  infine,  che  nelle  domande  dovra' figurare la
seguente   dichiarazione:   "Io   sottoscritto   certifico   che   le
informazioni  figuranti  nella presente domanda sono esatte e fornite
in  buona  fede,  che  sono  stabilito  nell'Unione  europea e che la
presente  domanda e' l'unica presentata nei Paesi dell'U.E. da me o a
mio   nome   relativamente  al  contingente  applicabile  alle  merci
descritte  nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza
all'autorita'   competente   per   il  rilascio  entro  dieci  giorni
lavorativi successivi alla data di scadenza".