Si informa che con reg. (CE) n. 1355/2000 della Commissione UE del 28 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea legge n. 155 del 28 giugno 2000, sono state fissate le norme di gestione e ripartizione per l'anno 2001 dei contingenti di cui all'allegato II del Reg. CE n. 519/94 - modificato da ultimo dal reg. CE n. 1138/98 del 28 maggio 1998. Nello stesso allegato figurano le quote riservate agli importatori tradizionali - coloro cioe' che nel 1998 o 1999 hanno importato dalla Repubblica popolare cinese prodotti rientranti nello stesso contingente per il quale chiedono di partecipare nell'anno 2001 - ed il quantitativo massimo che puo' essere richiesto dagli altri importatori. Le domande di autorizzazione all'importazione, redatte in carta semplice e inoltrate anche via fax (06/5925556 - 06/59932183), possono essere presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del reg. (CE) n. 1355/2000 nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea e devono pervenire al Ministero - Direzione generale per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi, Divisione VII, entro il termine massimo dell' 8 settembre 2000, ore 15, anche se inviate per via postale. Fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dagli impiegati incaricati dei competente ufficio UASC, sia che le stesse vengano presentate a mano, sia che pervengano per via postale. Le istanze presentate via fax dovranno essere regolarizzate entro il 15 settembre 2000. Anche in tal caso fara' fede il timbro di ricevimento apposto dal Ministero. La Commissione UE comunichera' entro il 14 ottobre 2001 i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte. Le licenze saranno valide fino al 31 dicembre 2000, termine che non potra' essere prorogato. Gli importatori tradizionali, qualora non abbiano ottenuto licenze di importazione per lo stesso contingente per il quale presentano domanda, oltre a dichiarare la propria operativita' pregressa, riferita agli anni 1998 o 1999, dovranno presentare, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 520/94 del Consiglio, la relativa documentazione doganale o un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorita' nazionali (Ministero finanze-dogane e Ministero commercio estero), sulla base dei dati doganali di cui dispongono. I richiedenti, gia' titolari di una licenza d'importazione rilasciata per il 1998 o 1999, potranno allegare alla domanda di licenza una copia della stessa. Si sottolinea, infine, che nelle domande dovra' figurare la seguente dichiarazione: "Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'Unione europea e che la presente domanda e' l'unica presentata nei Paesi dell'U.E. da me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'autorita' competente per il rilascio entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza".