IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate

  Visto  l'art.  3,  comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che,
relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per
l'anno  1993,  ha  trasferito  dallo Stato ai comuni la competenza in
materia di liquidazione, anche se derivante dalle disposizioni di cui
all'art.  11,  comma  1,  terzo  periodo,  del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, di accertamento e riscossione, anche coattiva,
e di applicazione delle sanzioni e degli interessi;
  Visto  l'art.  3,  comma 1, della legge n. 146 del 1998, in base al
quale  le  suddette  operazioni  devono  essere effettuate dai comuni
secondo  le disposizioni stabilite nel decreto legislativo n. 504 del
1992;
  Visto  l'art.  3, comma 3, della legge n. 146 del 1998, che dispone
che  i  comuni  devono  provvedere  anche  ai rimborsi dell'I.C.I., o
maggiore I.C.I., indebitamente versata dai contribuenti;
  Visto  l'art.  3,  comma 3, della legge n. 146 del 1998, in base al
quale  le  somme  riscosse  dai comuni, a titolo di I.C.I. dovuta per
l'anno   1993   e   relativi   interessi   e   sanzioni,   a  seguito
dell'effettuazione   delle   suddette   operazioni  di  liquidazione,
accertamento  ed  irrogazione  di  sanzioni,  continuano ad essere di
spettanza   dello  Stato,  limitatamente  alla  parte  corrispondente
all'aliquota del 3 per mille;
  Visto  l'art.  3, comma 3, della legge n. 146 del 1998, che prevede
che  i  comuni hanno diritto alla restituzione, a carico del bilancio
dello  Stato,  della  parte delle somme rimborsate ai contribuenti, a
titolo  di  I.C.I.  indebitamente  versata per l'anno 1993 e relativi
interessi, corrispondente all'aliquota del 4 per mille;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze, di concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'interno,  del  24  settembre  1999,  n.  367, con cui sono stati
stabiliti  i  termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni
contenute nell'art. 3, comma 3, della legge n. 146 del 1998;
  Visto  l'art.  1,  comma  5,  del decreto ministeriale 24 settembre
1999,  n. 367, che prevede l'invio, da parte dei comuni, di un elenco
dei  rimborsi I.C.I. 1993 al Centro di servizio delle imposte dirette
e  indirette  del  Ministero  delle  finanze nella cui circoscrizione
territoriale sono compresi;
  Visto  l'art.  2,  comma  2,  del decreto ministeriale 24 settembre
1999,  n. 367, che dispone l'invio, da parte dei comuni, di un elenco
delle  riscossioni  I.C.I.  1993  al Centro di servizio delle imposte
dirette   e   indirette   del   Ministero  delle  finanze  nella  cui
circoscrizione territoriale sono compresi;
  Considerato  che,  in  base  all'art. 3 del decreto ministeriale 24
settembre  1999,  n.  367,  occorre adottare un decreto del direttore
generale  del  Dipartimento  delle entrate per stabilire le modalita'
con cui gli elenchi devono essere redatti;
  Visto  l'art.  45  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in
base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi
di  governo  l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi  di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  si  intendono  nel  senso  che  la relativa
competenza spetta ai dirigenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Caratteristiche   dell'elenco   dei   rimborsi  dell'I.C.I.  relativa
                            all'anno 1993
  1.  L'"Elenco  dei  rimborsi  I.C.I.  1993"  predisposto,  a  norma
dell'art.  1, comma 5, del decreto ministeriale 24 settembre 1999, n.
367,  dal comune che ha eseguito il rimborso integrale dell'imposta o
della  maggiore imposta comunale sugli immobili indebitamente versata
dal  contribuente  per  l'anno  1993,  e dei relativi interessi, deve
essere predisposto per singolo contribuente e contenere l'indicazione
dei seguenti elementi:
    a) il  cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita,
per le persone fisiche;
    b) la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede, per
i soggetti diversi dalle persone fisiche;
    c) il codice fiscale del contribuente;
    d) gli estremi del provvedimento di rimborso;
    e) gli  estremi  della  sentenza con cui e' stato riconosciuto il
diritto al rimborso;
    f) l'ammontare dell'imposta rimborsata;
    g) l'importo dei relativi interessi corrisposti;
    h) l'aliquota deliberata dal comune per l'anno 1993;
    i) l'importo complessivo dei rimborsi effettuati.
  2.  L'elenco  di  cui al comma 1 deve essere sottoscritto, ai sensi
dell'art.  11  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dal
funzionario responsabile del tributo, che deve altresi' attestare, in
calce all'atto, che nell'elencazione non sono compresi:
    i   rimborsi   originati  dall'annullamento  delle  deliberazioni
comunali  con  le  quali e' stata stabilita l'aliquota I.C.I. 1993 in
misura superiore al 4 per mille;
    i rimborsi disposti a seguito di annullamento, anche parziale, di
provvedimenti   di   liquidazione,  accertamento  od  irrogazione  di
sanzioni;
    i  rimborsi  effettuati  a seguito della diminuzione degli estimi
catastali,  stabilita con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.
568, e successive modificazioni.
  3. Sull'ultima pagina dell'elenco deve essere apposta l'indicazione
del  numero  di  pagine  che  lo  costituiscono,  secondo la seguente
dicitura: "Il presente elenco e' composto di nnnnn pagine".
  4.  I  dati  contenuti negli elenchi devono essere riportati sia su
supporti   cartacei   che   su   supporti   magnetici,   secondo   le
caratteristiche tecniche indicate nell'allegato 1.