IL  PRESIDENTE  DEL  COMITATO  CENTRALE  PER  L'ALBO  NAZIONALE DELLE
PERSONE  FISICHE  E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE
                         PER CONTO DI TERZI

              Riunitosi nella seduta del 7 luglio 2000
  Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella
legge  26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto";
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451
del  1998,  convertito dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture, da realizzarsi
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
  Vista  la  direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione
n.  308  CTAG  del  26 marzo  1999,  circa  l'utilizzo  delle risorse
assegnate al Comitato centrale;
  Vista  la  delibera  n. 17/99, con la quale il Comitato centrale ha
emanato  prime  disposizioni applicative, individuando i soggetti che
hanno  titolo  a  partecipare alle riduzioni sui pedaggi autostradali
relativi  ai transiti effettuati nell'anno 1999, nonche' determinando
le  percentuali  di  riduzione  da  applicare in relazione ai diversi
scaglioni di fatturato annuo;
  Considerato  che  risulta  disponibile  per  le  misure  rivolte  a
favorire  l'uso  delle  infrastrutture  autostradali  da  parte delle
imprese  italiane e comunitarie di autotrasporto di cose l'importo di
L.  126.000.000.000,  detratti  gli  importi  derivanti  dagli  oneri
convenzionali,   da   concordare   con   le  societa'  concessionarie
autostradali,  e  dalle  spese  di  organizzazione e struttura per la
gestione delle domande di riduzione dei pedaggi;
  Considerato  che  occorre stabilire i criteri e le modalita' per la
presentazione,  da  parte dei soggetti aventi titolo, delle domande e
della   relativa   documentazione   ai  fini  dell'ottenimento  delle
riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 1999;
  Considerato  che  i  criteri e le modalita' di erogazione, da parte
del  Comitato  centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori,  alle
societa'  concessionarie,  dei minori introiti derivanti dai rimborsi
dei   pedaggi   autostradali,   erogati   dalle   medesime   societa'
concessionarie  ai  soggetti  aventi  titolo,  nonche' i criteri e le
modalita'  di  rimborso  da  parte delle societa' concessionarie alle
imprese,  cooperative,  consorzi  e  societa'  consortili  ammessi al
beneficio  saranno  stabiliti  dalle  convenzioni da stipulare tra il
Comitato centrale e le predette societa' concessionarie;

                              Delibera:
  1.  A  tutti  i  soggetti iscritti all'albo degli autotrasportatori
alla  data del 31 dicembre 1998, ovvero nel corso dell'anno 1999, che
si  sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione  differita  mediante  fatturazione,  ovvero che nell'anno
1999 abbiano effettuato transiti su tratte autostradali prive di tali
sistemi  di  pagamento,  e'  applicata  la riduzione del pedaggio per
tutti  i  transiti  indicati  nelle  fatture  ad  essi  intestate  ed
effettuati nel periodo dal 1o gennaio 1999, al 31 dicembre 1999.
  2.  Per  i  richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data  del  1o gennaio  1999,  la  riduzione del pedaggio e' applicata
dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
tali sistemi.
  3.  A  tal  fine  ciascun  soggetto, pena l'esclusione dal diritto,
trasmette  entro  il  termine  ultimo  del 30 settembre 2000, a mezzo
raccomandata  con  avviso  di ricevimento, esclusivamente al comitato
centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori  di cose per conto di
terzi,  in  Roma, via G. Caraci 36, cap. 00157, una domanda in bollo,
utilizzando  tassativamente  un  modulo  conforme  all'allegato  alla
presente delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli e'
reperibile, a partire dal 10 agosto 2000, presso l'indirizzo internet
www.trasportinavigazione.it  o  presso  i  comitati  provinciali  per
l'albo  degli  autotrasportatori.  Presso  lo stesso sito e' altresi'
scaricabile il programma da utilizzare qualora la copia della domanda
e  degli  annessi  quadri  allegati  vengano  trasmessi  su  supporto
magnetico  (floppy  disk  HD  1,5  Mb).  In  quest'ultimo caso rimane
l'obbligo   di   allegare   la  copia  cartacea  della  sola  domanda
regolarmente compilata e sottoscritta.
  La  domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati
a macchina oppure in carattere stampatello.
  4.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
    a) denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'albo,
che richiede i benefici;
    b)  generalita'  del  titolare,  del  rappresentante legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
    c)  firma  autenticata  di  colui  che sottoscrive la domanda; in
alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata
fotocopia leggibile ed integrale di un documento di riconoscimento in
corso di validita' di colui che sottoscrive la domanda:
    d)  le  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese della U.E. devono
allegare copia autenticata della licenza comunitaria di cui risultano
titolari,  rilasciata  ai  sensi  del  regolamento  CEE n. 881/92 del
26 marzo 1992.
  5.  Nella  domanda, e nei relativi quadri allegati, devono altresi'
essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli
ulteriori  elementi  indicati  nei  successivi  punti da 6 a 10 della
presente  delibera.  La  mancanza  dei  dati richiesti ovvero la loro
errata indicazione, qualora cio' non consenta al comitato centrale di
procedere  alla  definizione  dell'istruttoria  della domanda ai fini
della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti
benefici.
  6. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
    a)   numero,   data  di  iscrizione  e  di  eventuale  cessazione
dell'iscrizione  all'albo  degli  autotrasportatori  del soggetto che
richiede  il  beneficio;  le imprese aventi sede in altro Paese della
U.E.,  devono  indicare il numero e la data di rilascio della licenza
comunitaria;
    b)  societa'  autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che
richiede  il  beneficio.  Per  le  tratte  autostradali prive di tali
sistemi,  devono  essere  indicati  gli  estremi delle fatture emesse
dalla  societa'  concessionaria a carico del soggetto che richiede il
beneficio.
  7. Impresa italiana iscritta all'albo nel corso del 1999.
  Le imprese iscritte all'albo nel corso del 1999, devono riempire il
quadro  A  indicando  se  tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi
degli  articoli  12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della
stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
  In  questi  ultimi due casi deve essere indicata la denominazione e
il  numero, completo di tutta la sequenza alfanumerica, di iscrizione
all'albo    di    un    precedente    soggetto,   iscritto   all'albo
antecedentemente al 1999, dal quale deriva il soggetto richiedente il
beneficio.
  8.  Impresa avente sede in altro Paese U.E. con licenza comunitaria
rilasciata nel corso del 1999.
  Le  imprese aventi sede in un altro Paese U.E. che abbiano prodotto
una  licenza  comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 1999, devono
riempire il quadro B indicando se trattasi di licenza ottenuta per la
prima  volta  ovvero  di  rinnovo  di una precedente licenza. In tale
ultimo  caso  devono  indicare  il  numero e le date di rilascio e di
scadenza di tale precedente licenza.
  9.  Raggruppamento  (cooperativa,  consorzio,  societa' consortile)
italiano;
    a) i   raggruppamenti   devono   sempre  riempire  il  quadro  C,
specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;
    b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti
iscritti   al   registro   delle   imprese   per   attivita'  diverse
dall'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi  devono indicare,
nell'apposito   spazio   del   quadro   C,  la  parte  del  fatturato
autostradale  del  raggruppamento  relativo  ai viaggi effettuati dai
veicoli   appartenenti  a  questi  ultimi  soggetti,  affinche'  tale
fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede di quantificazione del
beneficio richiesto;
    c) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese  che  siano iscritte all'albo degli autotrasportatori ovvero,
qualora  aventi  sede  in  altro Paese U.E. siano titolari di licenza
comunitaria,  devono indicare, nell'apposito quadro D, denominazione,
sede,   numero  e  data  di  iscrizione  e  di  eventuale  cessazione
dell'iscrizione  all'albo  di  detti  soci,  ovvero  numero e data di
rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata;
    d) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
punto    c)    abbiano    ottenuto    l'iscrizione   all'albo   degli
autotrasportatori   nel   corso   dell'anno   1999   devono  indicare
nell'apposito  quadro  IT1 se tale iscrizione sia stata rilasciata ai
sensi  degli  articoli 12 e 13 della legge n. 298/74, ovvero ai sensi
dell'art.  15 della stessa legge o per trasferimento di sede da altra
provincia  indicando  in questi ultimi due casi, la denominazione, il
numero  e  la  data di iscrizione all'albo di un precedente soggetto,
iscritto  all'albo  antecedentemente  al  1999,  dal  quale deriva il
soggetto richiedente il beneficio;
    e) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
punto  c)  siano  titolari  di una licenza comunitaria rilasciata nel
corso  dell'anno  1999,  devono  indicare nell'apposito quadro IT2 se
trattasi  di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di
precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data
di rilascio della precedente licenza.
  10.  Raggruppamento  (consorzio,  cooperativa, societa' consortile)
aventi sede in altro Paese U.E.
    a) i  raggruppamenti  di  imprese aventi sede in altro Paese U.E.
devono  sempre  riempire il quadro C, specificando quale caso ricorra
dei tre elencati in detto quadro;
    b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti
che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto
di terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte
del  fatturato  autostradale  del  raggruppamento  relativo ai viaggi
effettuati   dai  veicoli  appartenenti  a  questi  ultimi  soggetti,
affinche'   tale   fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede  di
quantificazione del beneficio richiesto;
    c) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese  titolari  di  licenza comunitaria, ovvero iscritte in Italia
all'albo  degli  autotrasportatori,  devono  indicare,  nell'apposito
quadro  D,  denominazione,  sede,  numero  e  data  di rilascio della
licenza comunitaria - che deve essere allegata in copia autenticata -
ovvero  denominazione,  sede,  numero  e  data  di  iscrizione  e  di
eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori
in Italia;
    d) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
punto  c)  abbiano ottenuto il rilascio della licenza comunitaria nel
corso   dell'anno  1999  devono  indicare  nell'apposito  quadro  UE1
setrattasi  di  licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo
di  precedente  licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la
data di rilascio della precedente licenza;
    e) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente
punto    c)    abbiano    ottenuto    l'iscrizione   all'albo   degli
autotrasportatori   nel   corso   dell'anno   1999,  devono  indicare
nell'apposito  quadro  UE2 se tale iscrizione sia stata rilasciata ai
sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi
dell'art.  15  della  stessa  legge  o  per  trasferimento  da  altra
provincia,  indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il
numero  e  la  data di iscrizione all'albo di un precedente soggetto,
iscritto  all'albo  antecedentemente  al  1999,  dal  quale deriva il
soggetto richiedente il beneficio.
  11.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o cessato di aderire a forme
associate  nel  corso dell'anno 1999, debbono presentare una distinta
domanda   a   loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei  periodi
rispettivamente antecedenti alla data di adesione alla cooperativa al
consorzio,  od  alla  societa'  consortile,  ovvero  successivi  alla
cessazione del rapporto associativo.
  12. La riduzione dei pedaggi si applica per i percorsi autostradali
per  i  quali  risulta  adottato,  alla  data del 1o gennaio 1999, il
sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e
sulla sagoma del veicolo stesso.
  13.  Il  fatturato  annuale  a  cui  va  commisurata  la  riduzione
compensata dei pedaggi, di cui al punto 5 della delibera n. 17/99, e'
calcolato  unicamente  sulla  base  dell'importo  lordo  dei  pedaggi
relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti
alle  classi  B,  3,  4  e 5 nell'anno 1999 e per i quali le societa'
concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2000.
  14.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
soggetti   aventi   titolo,   secondo  le  modalita'  previste  dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il comitato centrale.
  15. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 luglio 2000
                                             Il presidente: De Lipsis