IL DIRETTORE GENERALE
          dello sviluppo produttivo e della competitivita'

  Vista  la  direttiva  n.  95/16/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio   del   29 giugno   1995   per   il  riavvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori:
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto  il  proprio  decreto  7 giugno 1999 con il quale l'organismo
"Pro-Cert  S.r.l."  e'  stato  autorizzato  in  via  provvisoria,  al
rilascio delle certificazioni CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art.  10,  recante  norme  per  l'attuazione della direttiva n.
95/16/CE  sugli  ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  22 luglio  1999  protocollo n. 757597 con la
quale  l'organismo  "Pro-Cert  S.r.l.",  con sede in Modena, viale C.
Menotti  n. 43, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica   30 aprile   1999,  n.  162,  ha  richiesto  la  conferma
dell'autorizzazione  al  rilascio  di  certificazioni  ai sensi della
direttiva medesima;
  Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo "Pro-Cert
S.r.l."  soddisfa  quanto  richiesto  dalla  direttiva  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 16 settembre
1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato   altresi'   che   l'organismo   "Pro-Cert  S.r.l."  ha
dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di
cui  all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'organismo  "Pro-Cert  S.r.l.",  e' autorizzato al rilascio di
certificazioni  CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1999, n. 162 di seguito
elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.