IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre
1992   concernente   l'applicazione   del   principio   della  libera
prestazione  dei  servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri
(cabotaggio marittimo);
  Visto  l'articolo  179,  comma  1, del codice della navigazione, in
base  al  quale  il  Ministro  puo'  determinare  gli elementi che il
comandante   della   nave  deve  comunicare  all'autorita'  marittima
all'arrivo della nave in porto;
  Ritenuto  che tra i detti elementi debbano essere ricompresi quelli
relativi all'equipaggio delle navi cui si applica la disciplina dello
Stato ospitante ai sensi della suddetta normativa comunitaria;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
  Vista  la comuntcazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il  seguente  regolamento  si  applica  alle navi degli armatori
comunitari,  come  definiti  dal  regolamento  (CEE)  n.  3577/92 del
Consiglio  del 7 dicembre 1992, alle quali, ai sensi dell'articolo 3,
commi  1  e  2 dello stesso regolamento, sono estese le condizioni in
vigore  per  le  navi  di  bandiera italiana in materia di equipaggio
imbarcato   a  bordo  di  navi  adibite  al  trasporto  via  mare  di
passeggeri, di passeggeri e merci e di merci:
    a)  nei collegamenti con e tra le isole, ad esclusione delle navi
da  carico  di  oltre  650  tonnellate  lorde,  quando  il viaggio in
questione  segue  o  precede  un  viaggio in provenienza da o diretto
verso un altro Stato;
    b) di  stazza  lorda  inferiore  alle 650 tonnellate, per tutti i
servizi di cabotaggio.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comm  3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              -  Il  regolamento  (CEE)  3577/92  del  Consiglio  del
          7 dicembre 1992 concerne l'applicazione del principio della
          libera  prestazione  dei servizi ai trasporti marittimi fra
          Stati  membri  (cabotaggio  marittimi)  e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n. 6 del 21
          gennaio 1993.
              -  I  commi  3  e  4 dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo
          e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          cosi' recitano:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  regolamento, sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  3  del  regolamento  (CEE)  n. 3577/92 citato
          nelle note alle premesse cosi' recita:
              "Art.  3.  -  1.  Per le navi che effettuano cabotaggio
          continentale  e per le navi da crociera, tutte le questioni
          relative  all'equipaggio  sono di competenza dello Stato in
          cui  la nave e' registrata (Stato di bandiera), eccetto per
          le navi di meno di 650 tonnellate lorde, alle quali possono
          applicarsi e condizioni dello Stato ospitante.
              2.  Per  le  navi  che  effettuano il cabotaggio con le
          isole,  tutte le questioni relative, all'equipaggio sono di
          competenza  dello Stato in cui la nave effettua un servizio
          di trasporto marittimo (Stato ospitante).
              3.  Tuttavia,  a  decorrere dal 1o gennaio 1999, per le
          navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde che effettuano
          il  cabotaggo  con le isole, quando il viaggio in questione
          segue  o  precede  un  viaggio  in provenienza da o diretto
          verso   un   altro   Stato,  tutte  le  questioni  relative
          all'equipaggio  sono  di  competenza  dello Stato in cui la
          nave e' registrata (Stato di bandiera).
              4.  La Commissione effettua un esame approfondito delle
          ripercussioni  economiche  e sociali della liberalizzazione
          del  cabotaggio  con  le  isole e presenta una relazione al
          Consiglio entro e non oltre il 1o gennaio 1997.
              Sulla  base  di tale relazione la Commissione sottopone
          una  proposta  al  Consiglio,  la  quale  puo'  comprendere
          modifiche  delle  disposizioni  relative  alla cittadinanza
          dell'equipaggio previste ai paragrafi 2 e 3, di modo che il
          sistema  definitivo  venga approvato dal Consiglio in tempo
          utile anteriormente al 1o gennaio 1999".