IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24
novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta', ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre
2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita'
amministrativa. Le relative modalita' di trasmissione sono quelle
indicate al capo II, sezione III del presente testo unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia
del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stato che consente l'identificazione personale del titolare.
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta di identita' ed ogni altro
documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato
italiano o di altri Stati con la finalita' prevalente di dimostrare
l'identita' personale del suo titolare.
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla
carta d'identita' elettronica rilasciato dal comune fino al
compimento del quindicesimo anno di eta'.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione
pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICAZIONE, il documento,
sottoscritto dall'interessato,prodotto in sostituzione dei
certificati di cui alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO Dl NOTORIETA' il documento,
sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualita' personali
e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che
sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualita' di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la
chiare privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con l'utenza, i gestori di pubblici sevizi che ricevono le
dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono
agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i
dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive,o richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate
alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni nell'ambito
del sistema di classificazione d'archivio adottato: essa e'
effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e
delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la
gestione dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso.
AVVERTENZA
I riferimenti normativi relativi al regolamento sono
riportati in calce al decreto del Presidente della
Repubblica di approvazione del testo unico, pubblicato nel
presente supplemento ordinario