IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale di lavoratori, gia' sospesi dal lavoro, dipendenti da aziende che abbiano cessato l'attivita', ovvero siano state interessate da dismissioni anche parziali di rami di attivita' o da procedure concorsuali, in attesa di un loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' prorogato sino al 30 giugno 2000. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10 per cento e la concessione del trattamento medesimo comporta una pari riduzione della durata del trattamento di disoccupazione eventualmente gia' corrisposto o di quello comunque spettante. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.