IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prorogare  il
trattamento straordinario di integrazione  salariale  di  lavoratori,
gia' sospesi dal lavoro, dipendenti da aziende  che  abbiano  cessato
l'attivita', ovvero siano  state  interessate  da  dismissioni  anche
parziali di rami di attivita' o da procedure concorsuali,  in  attesa
di un loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 febbraio 2000; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il trattamento straordinario di integrazione  salariale  di  cui
all'articolo 81, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  e'
prorogato sino al 30 giugno 2000. La misura del predetto  trattamento
e' ridotta del 10 per cento e la concessione del trattamento medesimo
comporta  una  pari  riduzione  della  durata  del   trattamento   di
disoccupazione eventualmente gia' corrisposto o  di  quello  comunque
spettante. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, e'  posto
a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.