IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, che prevede fino all'anno 1999 disposizioni transitorie
relative  al  regime  speciale,  in  materia  di  imposta  sul valore
aggiunto, per i produttori agricoli;
  Visto  l'articolo  60  della  legge  23  dicembre 1999, n. 488, che
prevede  disposizioni  particolari  in  materia di imposta sul valore
aggiunto  per  i  contratti  ad  esecuzione  continuata  o  differita
stipulati dai medesimi produttori agricoli;
  Considerate  le  difficolta'  operative riscontrate dagli operatori
del  settore  con riferimento agli adempimenti necessari al passaggio
dal suddetto regime speciale a quello ordinario;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di introdurre
disposizioni  volte  a  prorogare  l'applicazione del predetto regime
speciale per l'anno 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  delle  finanze  e  del  Ministro delle politiche agricole e
forestali,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Modifiche al regime speciale dell'agricoltura
  1. L'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato.
  2.  All'articolo  11  del  decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  nel  comma  5,  le  parole:  "per  gli anni 1998 e 1999" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "per  gli  anni 1998, 1999 e 2000" e le
parole:  "negli  anni  1998  e  1999" sono sostituite dalle seguenti:
"negli anni 1998, 1999 e 2000";
    b)  nel comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2000"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2001".
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 hanno effetto dal 1°
gennaio 2000.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da
adottarsi  entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma
126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi
medi  dei  prodotti  petroliferi  per  ettaro  e  per  ogni  tipo  di
coltivazione.  Entro  la medesima data, il Ministro delle finanze, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e
forestali,  ridetermina le modalita' di gestione dell'agevolazione di
cui  al  n.  5) della tabella A allegata al testo unico approvato con
decreto  legislativo  26  ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1°
gennaio   2001,   in   relazione  alla  riduzione  dei  consumi  gia'
realizzati, nonche' alla applicazione del regime ordinario in materia
di  imposta  sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la
misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).
  5.  Alla  copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in lire
150  miliardi  per  l'anno  2000, si provvede mediante utilizzo delle
risorse derivanti dall'attuazione del comma 4.