IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25; Vista la direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE relativa alle norme per il trasporto su strada delle merci pericolose; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "impresa": una o piu' persone fisiche, una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalita' giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose; b) "capo dell'impresa": il titolare od il legale rappresentante dell'impresa; c) "consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose", in appresso denominato "consulente": ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5; d) "merci pericolose": le merci definite come tali nell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti - La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Diposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998". - La direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 e' stata pubblicata nella GUCE n. L 145 del 19 giugno 1996. - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca "Il nuovo codice della strada". Note all'art. 1: - Per il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 vedi nelle note alle premesse - Per il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, vedi nelle note alle premesse.