IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h),
i), m), n), o), p), q) e r), comma 2 e comma 3, della legge 13 maggio
1999, n. 133;
  Considerato che l'attuazione del presente decreto deve avvenire nel
rispetto  dei  principi  di  armonizzazione dei bilanci pubblici e di
coordinamento della finanza pubblica;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Acquisito  il  parere  della Conferenza Stato - Citta' ed autonomie
locali  relativamente  alle  disposizioni  di cui all'articolo 11 del
presente decreto legislativo;
  Acquisito  il  parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
permanenti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica,  di concerto con i Ministri delle finanze,
della sanita' e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                 Soppressione trasferimenti erariali

  1.  A  decorrere dall'anno 2001 cessano i trasferimenti erariali in
favore  delle  regioni  a  statuto  ordinario previsti dalle seguenti
disposizioni:
    a)  articolo  1,  comma  2, ultimo periodo, della legge 7 gennaio
1999,  n.  2,  relativo  alla  compensazione della perdita di entrata
realizzata   in   conseguenza   della  soppressione  dell'addizionale
regionale dell'imposta erariale di trascrizione;
    b)  articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  e  articolo  72,  comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di
usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera;
    c)  articolo  8,  comma  10,  lettera b), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  22 febbraio 1999, n. 54, concernenti la compensazione del
minor  gettito  derivante  dalla  riduzione  della sovrattassa di cui
all'articolo  8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786;
    d)  articolo  12,  comma  1,  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al
finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale.
  2.  La  spesa sanitaria corrente di cui alla lettera d) del comma 1
e' computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali
vigenti  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  di  quelle
spettanti  agli  Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico
per  le  prestazioni  e  funzioni  assistenziali  rese nell'anno 2000
strettamente connesse all'attivita' di ricerca corrente e finalizzata
di  cui  al  programma  di  ricerca  sanitaria previsto dall'articolo
12-bis,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  di  quelle  destinate al
finanziamento  degli  Istituti zooprofilattici sperimentali nell'anno
2000,  di  quelle  destinate  dal  Comitato  interministeriale per la
programmazione  economica  (CIPE)  al finanziamento della Croce Rossa
Italiana  nel 2000, di quelle destinate nel 2000 al finanziamento dei
progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di
quelle previste dalle seguenti norme:
    legge 5 giugno 1990, n. 135;
    legge 6 marzo 1998, n. 40;
    legge 27 ottobre 1993, n. 433;
    legge 23 dicembre 1993, n. 548;
    legge 2 giugno 1988, n. 218;
    decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256;
    decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
    articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito
dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.
  3.   Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  emanato  ai  sensi
dell'articolo  8  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 180 giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base del
rispetto   della   programmazione   sanitaria   regionale   e   della
specificita'   degli   Istituti   di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico  nel  rapporto  tra  attivita'  di  ricerca  e  attivita'
assistenziale,  sono  stabiliti  i  criteri  per  il  raccordo  delle
attivita'  degli  stessi Istituti con la programmazione regionale, in
termini   di  definizione  e  verifica  dei  programmi  di  attivita'
assistenziale  e  dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento. Con
lo  stesso provvedimento sono definiti i criteri per l'individuazione
delle   prestazioni   e  delle  funzioni  assistenziali  strettamente
connesse  con  l'attivita'  di  ricerca  corrente e finalizzata degli
Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere scientifico, nonche' le
modalita' per il loro finanziamento.
  4.  I  trasferimenti  soppressi ai sensi del presente articolo sono
compensati  con la compartecipazione regionale all'imposta sui valore
aggiunto  (IVA),  di  cui all'articolo 2, con l'aumento dell'aliquota
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 3, comma 1, e dall'aumento della
compartecipazione  di  cui  all'articolo 4, nelle misure necessarie a
realizzare detta compensazione. A quest'ultimo fine, le aliquote e le
quote  di  compartecipazione  sono stabilite dagli articoli 2, 3 e 4,
sulla  base  di dati previsionali e, successivamente, ove necessario,
determinati  in  via definitiva sulla base di dati consuntivi a norma
dell' articolo 5.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.