IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  14  delle  disposizioni preliminari alla tariffa
doganale   della   Repubblica  italiana  approvate  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  giugno  1965, n. 723, e successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visti il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
31  gennaio  1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale
di  ripartizione  delle  radiofrequenze,  pubblicato  nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e le
successive  modificazioni  ed in particolare quelle di cui al decreto
del  Ministro  delle  poste  e delle telecomunicazioni 26 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
1o   dicembre  1990  relativo  al  riconoscimento  della  licenza  di
radioamatore  CEPT,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7
gennaio 1991;
  Visto  il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che ha dato
attuazione  alla  direttiva  91/263/CEE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative alle apparecchiature
terminali  di  telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento
della  loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed
integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
  Visto  il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, che ha dato
attuazione  alla  direttiva  89/336/CEE  in materia di ravvicinamento
delle  legislazioni  degli  Stati membri relative alla compatibilita'
elettromagnetica,  modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE,
dalla direttiva 93/68/CEE e dalla direttiva 93/97/CEE;
  Visto  il  decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, che ha dato
attuazione  alla  direttiva  94/46/CE  che ha modificato le direttive
88/301/CEE  e  90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via
satellite;
  Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  24  marzo  1997 su un approccio coordinato di autorizzazione nel
settore  dei  servizi  di comunicazioni personali via satellite nella
Comunita';
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
17 aprile 1997, n. 160, con il quale e' stato adottato il regolamento
per  la  procedura  di  approvazione  nazionale delle apparecchiature
terminali di telecomunicazioni;
  Visti  l'articolo  1, comma 3, e l'articolo 2, comma 1, lettera e),
del   decreto-legge   1o   maggio   1997,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   1o  luglio  1997,  n.  189,  recante
disposizioni  urgenti  per  il  recepimento  della direttiva 96/2/CEE
sulle comunicazioni mobili e personali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  concernente  il  regolamento  per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
  Vista  la  decisione  della  Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni  (CEPT)  ERC/DEC  (98)01 del 1o dicembre 1995 sulla
libera  circolazione  delle  apparecchiature  radio  nei Paesi membri
della   CEPT,   con   particolare  riferimento  alle  apparecchiature
terminali  GSM,  DECT,  OMNITRACS per sistema EUTELTRACS, INMARSAT-C,
INMARSAT-M e PR27;
  Vista  la  decisione CEPT ERC/DEC(97)05 del 30 giugno 1997 relativa
alla  libera  circolazione,  all'uso  ed  alle licenze delle stazioni
mobili  terrestri  per  i  servizi  di  comunicazioni  personali  via
satellite (S-PCS) operanti nelle bande 1610-1626,5 MHz, 2483,5 - 2500
MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz nei Paesi CEPT;
  Vista  la  decisione  CEPT  ERC/DEC(98)11 del 5 dicembre 1997 sulla
libera circolazione e sull'uso delle apparecchiature terminali mobili
DCS 1800;
  Viste le decisioni CEPT ERC/DEC(98)01, 02, 03 e 04 che estendono le
disposizioni   recate   dalla   decisione   CEPT  ERC/DEC(95)01  alle
apparecchiature  terminali radio INMARSAT-D, INMARSAT-Telefono (anche
noto come INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT ed EMS-MSSAT;
  Considerata  l'opportunita'  di favorire la mobilita' dei cittadini
e,  quindi, la detenzione delle apparecchiature radio satellitari non
solo  su  scala nazionale, ma anche su scala europea e mondiale cosi'
come  sancito nella suddetta decisione 710/97/CE, e di estendere tale
principio  ad  altre  apparecchiature  radio  sulla base delle citate
decisioni CEPT;
  Sentito   il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze della
sezione consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 1999 e del 26
luglio 1999;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 gennaio 2000;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
 Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari

  1.  I  cittadini  appartenenti  a Paesi della CEPT, in visita od in
transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande
di  frequenze  consentiti,  le  apparecchiature  radio,  portatili  o
veicolari,  trasmittenti  o  rice-trasmittenti, monomodo o multimodo,
monobanda o multibanda, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) utilizzazione   di   servizi   di   telecomunicazioni  autorizzati
   dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate;
b) approvazione   amministrativa   od   omologazione,  compatibilita'
   elettromagnetica e relativa marcatura delle apparecchiature;
c) conformita' alla normativa vigente nel Paese di appartenenza.
  2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono:
a) detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari,
   solo   riceventi,   per   i   servizi   di   radiodiffusione,   di
   radiodeterminazione  e  di  radioamatore,  nonche' per il servizio
   mobile a scopo di teleavviso personale;
b) detenere  ma  non  utilizzare  le apparecchiature radio diverse da
   quelle  di  cui  al  comma 1 e di cui alla lettera a) del presente
   comma,   se  il  relativo  impiego  e'  consentito  dal  Paese  di
   appartenenza e se risultano conformi a quanto disposto dal decreto
   legislativo 12 dicembre 1996, n. 615.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, recante
          "Approvazione   della   nuova  tariffa  dei  dazi  doganali
          d'importazione",  e'  il seguente:     "Art. 14. - 1. Con i
          regolamenti   approvati  con  decreti  del  Ministro  delle
          finanze,  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400, sono stabilite, in conformita' alle
          disposizioni    comunitarie,    condizioni,   modalita'   e
          formalita'  per  l'ammissione  alle  franchigie dai diritti
          doganali  previste  dall'art. 12 e dal regolamento (CEE) n.
          918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983.
              2.  Con i successivi regolamenti, approvati con decreti
          del  Ministro  delle  finanze,  sono disposti gli ulteriori
          adeguamenti alle disposizioni comunitarie".
              -  L'art.  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          e'  il  seguente:      "2. Con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato, sono emanati i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
              -  Si  riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 2,
          comma  1,  lettera e), del decreto-legge 1o maggio 1997, n.
          115,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1o luglio
          1997,   n.  189,  recante:  "Disposizioni  urgenti  per  il
          recepimento  della  direttiva  96/2/CEE sulle comunicazioni
          mobili  e personali".     "Art. 1, comma 3. Con la medesima
          procedura di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate le
          correzioni,    le    modificazioni    e   le   integrazioni
          eventualmente  occorrenti, anche sulla base delle direttive
          europee  nel  frattempo  emanate,  per  il  completamento e
          l'aggiornamento   della   regolamentazione  riguardante  la
          completa     liberalizzazione     del     settore     delle
          telecomunicazioni".
              "Art. 2, comma 1. Con provvedimenti del Ministero delle
          poste  e  delle  telecomunicazioni,  e  seguendo  i criteri
          indicati dall'art. 1, comma 1, si provvede a:
                a)-d) (omissis);
                e)   disciplinare  i  servizi  di  radiocomunicazioni
          nell'ambito  di  un  fondo  e, in relazione alla evoluzione
          tecnologica,  i  sistemi  di  comunicazioni  personali  via
          satellite".
          Nota all'art. 1:
              -   Per  quanto  concerne  il  decreto  legislativo  12
          novembre  1996,  n.  615,  vedi nelle premesse del presente
          decreto.