IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 e, in particolare, l'articolo
20 e l'allegato A;
  Vista  la direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  27  gennaio  1997,  recante  modifica della direttiva 79/112/CE,
relativa  al  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri
concernenti   l'etichettatura   e   la   presentazione  dei  prodotti
alimentari  destinati  al  consumatore  finale,  nonche'  la relativa
pubblicita';
  Tenuto  conto  della  rettifica dell'articolo 9, paragrafo 2, della
direttiva  79/112/CE  del  Consiglio  del 18 dicembre 1978 pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee L 32 del 22 aprile
1999;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia, del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, della sanita'
e delle politiche agricole e forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                     Modifica all'articolo 3 del
             decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

  1.  All'articolo  3,  comma  1,  del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
"m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
   come previsto dall'articolo 8.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  dei principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  20  della  legge
          5 febbraio   1999,   n.   25,   recante  "Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1998":
              "Art.   20   (Etichettatura  dei  prodotti  alimentari:
          criteri  di  delega).  -  1.  L'attuazione  della direttiva
          97/4/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del
          27 gennaio  1997,  sara'  informata  ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) prevedere    che    con   decreto   del   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  i Ministri per le politiche agricole e della
          sanita',  possono  essere stabilite le eventuali specifiche
          merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonche' la
          denominazione  di  vendita  dei  prodotti  alimentari di un
          Paese membro, nei casi in cui la stessa:
                  1) non e' disciplinata da disposizioni legislative,
          regolamentari, amministrative o dagli usi;
                  2)  designa,  nel  Paese di produzione, un prodotto
          che,   dal  punto  di  vista  della  composizione  o  della
          fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello
          conosciuto   sotto   tale   denominazione   nel   Paese  di
          commercializzazione,    non    garantendo    una   corretta
          informazione del consumatore;
                b) prevedere  anche l'uso della lingua italiana nelle
          indicazioni che devono essere riportate in etichetta;
                c) prevedere  la  revisione del sistema sanzionatorio
          dell'intera   materia   che  concerne  l'etichettatura  dei
          prodotti  alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di
          adeguate   sanzioni  amministrative  pecuniarie,  anche  un
          riordino ed una armonizzazione di quelle gia' esistenti. Il
          riordino    del   sistema   sanzionatorio   nella   materia
          dell'etichettatura  dei prodotti alimentari potra' avvenire
          mediante  l'introduzione  della sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila
          e  non  superiore  a lire venticinque milioni, precisandosi
          che ai fini della determinazione in concreto della sanzione
          si dovra' tenere conto del numero dei prodotti o delle loro
          porzioni   aventi   un'etichettatura  non  conforme,  fermo
          restando   il  rispetto  degli  altri  principi  e  criteri
          direttivi indicati all'art. 2, comma 1, lettera c)".
              - L'allegato   A   della  succitata  legge  n.  25/1999
          riporata  l'elenco  delle  direttive da attuare con decreto
          legislativo.
              - La direttiva 97/4/CE e' pubblicata in G.U.C.E n. L 43
          del 14 febbraio 1997.
              - La  direttiva 79/112/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 33 dell'8 febbraio 1979.
              - L'art.  9,  paragrafo  2,  della  suddetta direttiva,
          cosi' recita:
              "2.  Esso viene indicato con la dicitura "da consumarsi
          preferibilmente entro ... .
              Tuttavia,   per   alcuni   prodotti   alimentari  molto
          deperibili  dal  punto  di  vista microbiologico, gli Stati
          membri  possono  prescrivere  la  dicitura:  "da consumarsi
          entro  ... . Fatta salva l'informazione di cui all'art. 22,
          gli  Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri
          Stati  membri  ogni  misura  adottata  a norma del presente
          commna".
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
          "Attuazione   delle   direttive   89/395/CEE  e  89/396/CEE
          concernenti   l'etichettatura,   la   presentazione   e  la
          pubblicita' dei prodotti alimentari".
          Nota all'art. 1:
              - Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n. 109, vedi in nota alle premesse. Si riporta qui di
          seguito  l'art.  3,  comma  1,  cosi'  come  modificato dal
          presente decreto:
              "1.  Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i
          prodotti    alimentari    preconfezionati    destinati   al
          consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
                a) la denominazione di vendita;
                b) l'elenco degli ingredienti;
                c) la   quantita'  netta  o,  nel  caso  di  prodotti
          preconfezionati   in   quantita'   unitarie   costanti,  la
          quantita' nominale;
                d) il  termine minimo di conservazione o, nel caso di
          prodotti    molto    deperibili    dal   punto   di   vista
          microbiologico, la data di scadenza;
                e) il   nome  o  la  ragione  sociale  o  il  marchio
          depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore
          o  di  un  venditore  stabilito  nella  Comunita' economica
          europea;
                f) la  sede  dello  stabilimento  di  produzione o di
          confezionamento;
                g) il  titolo alcolometrico volumico effettivo per le
          bevande  aventi  un  contenuto alcolico superiore a 1,2% in
          volume;
                h) una dicitura che consenta di identificare il lotto
          di appartenenza del prodotto;
                i) le  modalita'  di conservazione e di utilizzazione
          qualora    sia   necessaria   l'adozione   di   particolari
          accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
                l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
                m) il  luogo di origine o di provenienza, nel caso in
          cui  l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa
          l'origine o la provenienza del prodotto;
              m-bis)  la  quantita' di taluni ingredienti o categorie
          di ingredienti come previsto dall'art. 8".