IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di contenere le spinte inflattive derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio; di tenere sotto costante osservazione la lievitazione dei costi dei premi delle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; di disciplinare il risarcimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entita'; di ovviare ad altri fattori che comunque incidano sullo stesso fenomeno inflattivo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore dei carburanti; interventi per il settore della pesca 1. L'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, istituito presso la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, segnala al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) l'esistenza di scostamenti significativi tra il prezzo medio di vendita in Italia e la media del prezzi dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea. Il CIPE puo' intervenire sul processo di formazione dei prezzi dei carburanti o segnalare la situazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496. 2. Al fine di attenuare l'impatto sociale ed economico sui costi di produzione derivante dall'aumento dei prodotti petroliferi e di assicurare la salvaguardia dell'occupazione dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da pesca, alle imprese che esercitano la pesca professionale e' assegnato, nel limite di spesa di lire 26.500 milioni per l'anno 2000, un contributo di lire cinquanta per ogni litro di gasolio utilizzato per l'esercizio dell'attivita', al fine di contribuire a perequare il differenziale esistente tra il costo del gasolio da pesca in Italia ed il costo medio negli altri Paesi dell'Unione europea. Le modalita' di erogazione del contributo, mediante il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che esercitano la pesca professionale, sono disciplinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.