IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Viste   le   disposizioni   contenute  nel  titolo  I  del  decreto
legislativo  5  dicembre  1997,  n.  446,  recanti l'istituzione e la
disciplina dell'imposta regionale sulle attivita produttive;
  Visto  in  particolare l'articolo 24 del decreto legislativo n. 446
del 1997, che in materia di poteri alle regioni prevede:
    a)  al  comma  1,  che  le  regioni  a  statuto ordinario possono
disciplinare,  con  legge,  nel  rispetto  dei principi in materia di
imposte  sul  reddito  e  di  quelli  recati dal titolo I del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  le  procedure applicative
dell'imposta,   ferme  restando  le  disposizioni  dell'articolo  19,
nonche' degli articoli da 21 a 23 e da 32 a 35;
    b)  al  comma  2, che le regioni a statuto speciale e le province
autonome  di  Trento  e Bolzano provvedono, con legge, all'attuazione
delle   disposizioni  del  predetto  titolo  I  in  conformita'  alle
disposizioni  dell'articolo  3,  commi  158  e  159,  della  legge 23
dicembre 1996, n. 662;
    c)  al  comma  6, che le leggi di cui ai commi 1 e 2, non possono
avere  effetto  anteriore al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio
2000;
  Visto  altresi'  l'articolo  25  del decreto legislativo n. 446 del
1997,  recante  la  disciplina transitoria da applicare fino a quando
non  avranno  effetto  le  leggi regionali di cui all'articolo 24, il
quale  prevede  che  le  regioni, le province ed i comuni partecipano
alle  attivita'  di  controllo  e  rettifica  della  dichiarazione di
accertamento  e  di  riscossione,  nonche' a quelle che ineriscono al
relativo contenzioso, concernenti l'imposta regionale sulle attivita'
produttive,  segnalando  elementi  e  notizie  utili  e collaborando,
eventualmente   tramite   apposite   commissioni   paritetiche,   con
osservazioni  e  proposte,  alla  predisposizione  dei  programmi  di
accertamento degli uffici dell'amministrazione finanziaria;
  Considerato  che il comma 2 del citato articolo 25 prevede che, con
decreto  del  Ministro  delle  finanze,  d'intesa  con  la Conferenza
unificata  di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabilite   le  modalita'  di  partecipazione  delle  regioni,  delle
province  e  dei comuni alle attivita' indicate nello stesso articolo
25  e possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche
per la stesura di programmi di accertamento;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  istituire,  presso ciascuna Direzione
regionale  delle  entrate  e presso la Direzioni delle entrate per le
province antonome di Trento e di Bolzano una Commissione paritetica;
  Acquisita  l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta
del 23 settembre 1999;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato espresso dalla consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 3-230/UCL del 10 gennaio 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  E' istituita, presso ciascuna direzione regionale delle entrate
e presso le direzioni delle entrate delle province autonome di Trento
e  Bolzano, una commissione paritetica per la stesura di programmi di
accertamento   in   materia  di  imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive.
  2. La commissione paritetica di cui al comma 1 predispone specifici
programmi   di   accertamento  per  gli  uffici  dell'amministrazione
finanziaria,  tenuto conto delle peculiarita' della realta' economica
territoriale  e  degli  obiettivi  strategici  definiti dal Ministero
delle finanze.
  3.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 2, la
commissione paritetica si avvale anche degli elementi e delle notizie
utili,  nonche'  delle osservazioni e delle proposte, che le province
ed  i comuni possono segnalare e formulare ai sensi dell'articolo 25,
comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 
Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092,  al  solo  fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge  alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
    -  Si  riporta  il  testo dell'art. 25 del decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle   detrazioni   dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei
tributi locali):
    "Art.  25  (Disciplina  temporanea). - 1. Fino a quando non hanno
effetto  le  leggi regionali di cui all'articolo 24, per le attivita'
di controllo e rettifica della dichiarazione per l'accertamento e per
la  riscossione  dell'imposta  regionale,  nonche'  per  il  relativo
contenzioso  si  applicano  le disposizioni in materia di imposte sui
redditi  ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo,
44  e  45  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
  2.  Le  regioni, le provincie, e i comuni partecipano all'attivita'
di  cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando,
eventualmente  anche  tramite  le apposite commissioni paritetiche di
cui   al   terzo   periodo,   con   osservazioni   e   proposte  alla
predisposizione   dei   programmi   di   accertamento   degli  uffici
dell'Amministrazione  finanziaria.  Le  modalita'  di  attuazione  di
questa  disposizione  sono  stabilite  con decreto del Ministro delle
finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di cui al decreto
legislativo  28 agosto 1997, n. 281, da emanare a norma dell'articolo
17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
decreto   possono   essere   istituite   e  disciplinate  commissioni
paritetiche per la stesura di programmi di accertamento".
Note alle premesse:
    - Per il titolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
vedasi in nota al titolo.
    -  Per  il  testo dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 446
del 1997, vedasi in nota al titolo.
    -  Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400:
    "3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al  Ministro,  quando  la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma restando la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non possono dettare
norme  contrarie  a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono  essere  comunicati  al Presidente dei Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
    4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali
ed   interministeriali,   che  devono  toccare  la  denominazione  di
"regolamento",  sono  adottati  previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
    -  Per  il  testo  dell'articolo  25  del  decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, vedasi in nota al titolo.