IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 4
dicembre   1997,   n.   516,   recante  norme  per  l'erogazione  del
finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento
funzionale  degli  immobili  stabilmente  adibiti  a teatro, ai sensi
dell'articolo  4  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
  Vista   la   legge   15  dicembre  1998,  n.  444,  recante  "Nuove
disposizioni  per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro
e per attivita' culturali";
  Considerato  che  l'articolo 1 della citata legge 15 dicembre 1998,
n.  444, ha modificato l'articolo 4 del citato decreto-legge 25 marzo
1997,   n.   67,   in   particolare  estendendo  la  possibilita'  di
utilizzazione  del  conto speciale istituito nell'ambito del Fondo di
intervento di cui all'articolo 2, della legge 14 agosto 1971, n. 819,
anche  alla erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui
contratti per le finalita' indicate dalla medesima legge;
  Ritenuto  di  dover  conseguentemente  adeguare,  in  ragione delle
modifiche  normative sopravvenute, le norme relative al finanziamento
dei  lavori  di  restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale
degli immobili adibiti stabilmente a teatro, di cui al citato decreto
n. 516 del 1997;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 dicembre 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, prot. n. 156 del 14 gennaio 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1

  1.  Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre
1997,  n.  516,  sono  apportate  le  modifiche  di cui agli articoli
seguenti.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per materia dell'art. 10,
          commi  2  e  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Il   decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368
          (Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
          culturali,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
          1998, n. 250.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 4 del decreto-legge
          25 marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  23 maggio  1997,  n.  135  (Disposizioni urgenti per
          favorire l'occupazione):
              "Art.  4.  -  1. In attesa dell'adozione della legge di
          disciplina  generale dell'attivita' teatrale, e' istituito,
          nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'art. 2 della
          legge  14 agosto  1971,  n.  819,  il  conto  speciale  per
          l'apertura  dei  teatri, avente ad oggetto il finanziamento
          dei  lavori  di  restauro,  ristrutturazione ed adeguamento
          funzionale  degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di
          proprieta' dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento
          e'  compatibile  con eventuali contributi in conto capitale
          ed   e'   erogato  sulla  base  di  criteri  predeterminati
          dall'Autorita'   di   Governo   competente  in  materia  di
          spettacolo.
              2.   Il   tasso  di  interesse  per  le  operazioni  di
          finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1
          e'  definito  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di
          concerto  con  l'Autorita' di Governo competente in materia
          di spettacolo.
              2-bis.  Le  somme  del  conto  speciale sono utilizzate
          anche  per  la  erogazione  di  contributi  sugli interessi
          relativi a mutui contratti per le finalita' di cui al comma
          1.  (Le  modalita' ed i limiti di erogazione sono stabiliti
          con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia
          di spettacolo).
              3.  Alla  costituzione delle disponibilita' finanziarie
          del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente
          destinate   lire   25   miliardi,  mediante  individuazione
          nell'ambito   delle   disponibilita'  esistenti  nel  fondo
          d'intervento  di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971,
          n.  819.  A  tale  individuazione,  nonche'  per  ulteriori
          individuazioni  nell'ambito del fondo predetto, connesse ad
          esigenze  dei  settori  dello  spettacolo,  si provvede con
          decreto  dell'Autorita' di Governo competente in materia di
          spettacolo.".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          4 dicembre   1997,  n.  516  (Norme  per  l'erogazione  del
          finanziamento  dei lavori di restauro, ristrutturazione, ed
          adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a
          teatro),  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo
          1998, n. 61.
              - La legge 15 dicembre 1998, n. 444 (Nuove disposizioni
          per  favorire  la riapertura di immobili adibiti a teatro e
          per  attivita'  culturali),  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 1998, n. 299.
              - Per  il  testo dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo
          1997, n. 67, vedasi nelle note alle premesse.
          Nota all'art. 1:
              - Per   l'argomento  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  4 dicembre  1997,  n. 516, vedasi
          nelle note alle premesse.