IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che dispone l'abolizione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni; Ritenuta la necessita' che, in relazione alla peculiarita' del ruolo della magistratura militare, sia prevista una deroga per il reclutamento degli uditori giudiziari militari volta a stabilire in quaranta anni, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio della magistratura militare, il limite di eta' per la partecipazione ai relativi concorsi; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. UL/3009/D.XV.133 del 1° dicembre 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 1. Per l'ammissione ai concorsi per esami o titoli a uditore giudiziario militare e' richiesta una eta' non superiore ai quaranta anni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - II testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, e' il seguente: "6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione". - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".