IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  l'articolo  3,  comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
che  dispone l'abolizione dei limiti di eta' per la partecipazione ai
concorsi pubblici, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni;
  Ritenuta  la  necessita'  che,  in  relazione alla peculiarita' del
ruolo  della  magistratura  militare,  sia prevista una deroga per il
reclutamento  degli  uditori giudiziari militari volta a stabilire in
quaranta  anni, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio della
magistratura  militare,  il  limite  di eta' per la partecipazione ai
relativi concorsi;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
trasmessa con nota n. UL/3009/D.XV.133 del 1° dicembre 1999;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Per  l'ammissione  ai  concorsi  per  esami  o titoli a uditore
giudiziario  militare e' richiesta una eta' non superiore ai quaranta
anni.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  II testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
          1997,  n.  127,  recante "Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione  e  di  controllo",  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113,
          e' il seguente:
              "6.  La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
          deroghe  connesse  alla  natura del servizio o ad oggettive
          necessita' dell'amministrazione".
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3 e 4, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
          di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri",   pubblicata   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta   Ufficiale  12 settembre  1988,  n.  214,  e'  il
          seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".