IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge
7  giugno  1951,  n.  434,  la  legge  15  dicembre  1960, n. 1483, e
successive  modificazioni,  concernenti  l'ordinamento  del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto-legge  23  aprile  1993, n. 118, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  giugno 1993, n. 202, concernente la
soppressione del Ministero delle partecipazioni statali;
  Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle
funzioni  in  materia di turismo, spettacolo e sport, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo
1994, recante istituzione del Dipartimento del turismo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220, regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di
livello  dirigenziale  generale  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo  11  febbraio  1998, n. 32, recante
razionalizzazione  del  sistema  di  distribuzione  dei carburanti, a
norma  dell'articolo  4,  comma  4,  lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  ed  in  particolare  l'articolo 9, concernente
"riordino di strutture";
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della   disciplina   relativa  ai  settore  del  commercio,  a  norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli
articoli  11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
  Visti  i  decreti  legislativi  30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio
1999, n. 303, recanti rispettivamente riforma dell'organizzazione del
Governo  a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni,  ed  in  particolare l'articolo 6, comma 2, cosi' come
modificato  dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80;
  Visto  l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come
modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi,  nell'adunanza dell'8 novembre
1999;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Ambito della disciplina

  1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  di  seguito denominato Ministero, e'
ordinato  secondo  le  disposizioni  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, come modificato dal presente
regolamento.
 
                             Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                                Nota al titolo:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo
          1997, n. 220, concernente: "Regolamento recante norme sulla
          riorganizzazione generale del Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato",  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997.
                              Note alle premesse:
              - L'art.  87,  quinto  comma,  della Costituzione della
          Repubblica   italiana   conferisce   al   Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              - Il  decreto  luogotenenziale  n.  223/1946,  recante:
          "Riordinamento  dei  servizi del Ministero dell'industria e
          del   commercio",   e'   stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1946.
              - La   legge   n.  434/1951,  recante:  "Ratifica,  con
          modificazioni,  del  decreto  legislativo 8 maggio 1948, n.
          867,    concernente    revisione    del    ruolo   organico
          dell'amministrazione  centrale del Ministero dell'industria
          e  del  commercio",  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 143 del 26 giugno 1951.
              - La  legge  n.  1483/1960 recante: "Istituzione di una
          nuova direzione generale e riordinamento dei ruoli organici
          dell'amministrazione  centrale del Ministero dell'industria
          e  del  commercio",  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficale n. 307 del 16 dicembre 1960.
              - Il  decreto-legge  23  aprile  1993, n. 118, recante:
          "Disposizioni  urgenti  per  la  soppressione del Ministero
          delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI,
          ENEL,  IMI,  BNL  e INA" e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale legge 23 giugno 1993, n. 202, di conversione, con
          modificazioni,  del  predetto decreto-legge, ed il relativo
          testo  coordinato  sono  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1993.
              - Il  decreto-legge  29  marzo  1995,  n.  97,  recante
          "Riordino  delle fimzioni in materia di turismo, spettacolo
          e  sport",  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          77 del 1o aprile 1995. La legge 30 maggio 1995, n. 203, con
          cui  il predetto decreto-legge e' stato convertito in legge
          con  modificazioni,  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          "Istituzione   del  Dipartimento  del  turismo",  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  75 del 31 marzo
          1994.
              - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
          marzo 1997, n. 220, si veda nella nota al titolo.
              - Il  decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n. 32,
          recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
          carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
          legge  15  marzo  1997,  n.  59", e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1998.
              - La  legge  15  marzo  1997,  n. 59, recante delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e per la semplificazione amministrativa e'
          stata  pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 56/L alla
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni  ed agli enti locali in attuazione del
          capo  I  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59",  e' stato
          pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  77/L  alla  &i
          Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
              - L'art.  9  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          112, e' il seguente:
              "Art. 9 (Riordino di strutture). - 1. Al riordino degli
          uffici  e  delle  strutture centrali e periferiche, nonche'
          degli  organi  collegiali  che  svolgono  le  funzioni  e i
          compiti   oggetto   del  presente  decreto  legislativo  ed
          eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento
          si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 1
          1 della legge 15 marzo 1997, n. 159.
              2.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 7, comma 4, del
          presente   decreto   legislativo   si  applicano  anche  al
          personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di
          trasferimento ad altra amministrazione".
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
          "Riforma   della   disciplina   relativa   al  settore  del
          commercio,  a  norma  dell'art.  4,  comma  4,  della legge
          15 marzo  1997, n. 59", e' stato pubblicato nel supplemento
          ordinario  n.  80/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  95  del
          24 aprile 1998.
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998,  n. 373,
          recante    "Razionalizzazione   delle   norme   concernenti
          l'Istituto  per  la vigilanza sulle assicurazioni private e
          di  interesse  collettivo, a norma degli articoli 11, comma
          1,  lettera  b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 253 del 29
          ottobre 1998.
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          recante  "Riforma  dell'organizzazione  del Governo a norma
          dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
          pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L alla Gazzetta
          Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
          recante  "Ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59", e' stato pubblicato supplemento ordinario n. 167/L
          alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 1999.
              - Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,
          recante    "Razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge  23 ottobre  1992,  n.  421", e' stato pubblicato nel
          supplemento  ordinario  n.  30  alla Gazzetta Ufficiale del
          6 febbraio 1993.
              - Il  comma  2  dell'art.  6  del decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato  dall'art. 5 del
          decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   80   (Nuove
          disposizioni  in materia di organizzazione e di rapporti di
          lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche, di giurisdizione
          nelle   controversie   di   lavoro   e   di   giurisdizione
          amministrativa,  emanate  in attuazione dell'art. 11, comma
          4,  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59), pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.  82  dell'8 aprile  1998,  e'  il
          seguente:
              "2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  si  applica l'art. 17, comma 4-bis,
          della  legge  23  agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
          personale  dei  diversi livelli o qualifiche previsti dalla
          dotazione  organica  puo' essere modificata con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, ove
          comporti  riduzioni  di  spesa o comunque non incrementi la
          spesa  complessiva  riferita al personale effettivamente in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente".
              - L'art.   17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri),  cosi'  come
          modificato  dall'art.  13 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri,   sentito   il   Consiglio   di  Stato  che  deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione  di  regolamento, sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri  sono determinate con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i contenuti e l'osservanza dei criteri
          che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con  i Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
          l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
          Note all'art. 1:
              - Il  comma  1  dell'art. 55 del decreto legislativo n.
          300 del 1999 e' il seguente:
              "1. A  decorrere  dalla  data del decreto di nomina del
          primo  governo  costituito  a  seguito delle prime elezioni
          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto:
                a) sono istituiti:
                  il Ministero dell'economia e delle finanze;
                  il Ministero delle attivita' produttive;
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
                  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
          politiche sociali;
                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della ricerca;
                b) sono soppressi:
                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione economica;
                  il Ministero delle finanze;
                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato;
                  il Ministero del commercio con l'estero;
                  il Ministero delle comunicazioni;
                  il  dipartimento  del  turismo della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero dell'ambiente;
                  il Ministero dei lavori pubblici;
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                  il Ministero della sanita';
                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                  il Ministero della pubblica istruzione;
                  iI   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica".
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 marzo 1997, n. 220, si veda nella nota al titolo.