IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 19, e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni,  recante  nuove  disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, e successive
modificazioni,   recante   regolamento   per   l'amministrazione  del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
  Visto il regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979,
n.  718,  recante  approvazione  del  regolamento per le gestioni dei
cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;
  Vista  la  legge  6  febbraio 1985, n. 15, recante disciplina delle
spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990,
n. 116;
  Visto  il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni,  recante  razionalizzazione  dell'organizzazione delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  recante  regolamento  di  semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
  Acquisito  il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite,
nell'adunanza del 30 giugno 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli
affari  esteri  e  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.   Il   presente   regolamento  disciplina  il  procedimento  per
l'erogazione  e  la  rendicontazione delle spese effettuate presso le
rappresentanze   diplomatiche   e   gli  uffici  consolari  di  prima
categoria, di seguito denominati uffici all'estero.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              La   legge   15 marzo   1997,   n.   59,  e  successive
          modificazioni, reca: "Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1,
          n. 19:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera a)  del  comma 5.  In  allegato  al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2. In  sede  di  attuazione  della  delegificazione, il
          Governo  individua,  con  le  modalita'  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, i procedimenti o gli
          aspetti  del  procedimento che possono essere autonomamente
          disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
              3. I   regolamenti   sono   emanati   con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4. I  regolamenti  entrano  in  vigore  il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5. I  regolamenti  si  conformano ai seguenti criteri e
          princi'pi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultano  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
          modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino   in   contrasto   con   i   princi'pi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter) soppressione  dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater) adeguamento  della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies) soppressione    dei   procedimenti   che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies) regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies) adeguamento  delle  procedure  alle  nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis. I  riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi    di   procedimenti   da   semplificare   di   cui
          all'allegato 1  alla  presente legge e alle leggi di cui al
          comma 1  del  presente  articolo  si  intendono  estesi  ai
          successivi provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7. Le  regioni  a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
          desumibili   dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che
          costituiscono     princi'pi    generali    dell'ordinamento
          giuridico.   Tali  disposizioni  operano  direttamente  nei
          riguardi  delle  regioni  fino  a  quando  esse non avranno
          legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  le  regioni  a statuto
          speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
          provvedono  ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
          fondamentali contenute nella legge medesima.
              8. In  sede  di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9. I  regolamenti  di  cui al comma 8, lettere a), b) e
          c),   sono   emanati   previo   parere   delle  commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma 8,  lettera c),  il  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  previsto dall'art. 4 della legge
          2 dicembre  1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11. Con  il  disegno  di  legge  di  cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano  i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
          lettera c),   anche  attraverso  le  necessarie  modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
              20-bis.  -  1. I regolamenti di delegificazione possono
          disciplinare   anche   i  procedimenti  amministrativi  che
          prevedono  obblighi  la cui violazione costituisce illecito
          amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
                a) eliminare  detti  obblighi,  ritenuti  superflui o
          inadeguati    alle    esigenze   di   semplificazione   del
          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione
          della corrispondente sanzione amministrativa;
                b) riprodurre  i  predetti obblighi; in tale ipotesi,
          le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
          si  applicano  alle  violazioni  delle corrispondenti norme
          delegificate,   secondo  apposite  disposizioni  di  rinvio
          contenute nei regolamenti di semplificazione".
                                  Allegato 1:
              "19. Procedimento per l'erogazione e la rendicontazione
          della  spesa  da  parte  dei  funzionari  delegati operanti
          presso le rappresentanze all'estero:
                regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
          modificazioni;
                regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, e successive
          modificazioni;
                legge   6 febbraio   1985,   n.   15,   e  successive
          modificazioni;
                legge 22 dicembre 1990, n. 401;
                decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 aprile
          1994, n. 367".
              Il  regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440, reca:
          "Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla contabilita' generale dello Stato".
              Il   regio   decreto  23 maggio  1924,  n.  827,  reca:
          "Regolamento  per l'amministrazione del patrimonio e per la
          contabilita' generale dello Stato".
              Il   regio   decreto  6 gennaio  1928,  n.  113,  reca:
          "Approvazione  del regolamento per gli immobili ed i mobili
          patrimoniali   dello  Stato  adibiti  ad  uso  delle  regie
          rappresentanze all'estero".
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n. 18, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli
          affari esteri".
              Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
          1979,  n.  718,  reca: "Approvazione del regolamento per le
          gestioni    dei   cassieri   e   dei   consegnatari   delle
          amministrazioni dello Stato".
              La  legge  6  febbraio  1985,  n. 15, reca: "Disciplina
          delle  spese  da effettuarsi all'estero dal Ministero degli
          affari esteri".
              Il  decreto  del Presidente della Repubblica 27 gennaio
          1990,   n.   116,  reca:  "Regolamento  per  i  lavori,  le
          somministrazioni, i servizi e le spese che possono farsi in
          economia   da  parte  dell'Amministrazione  centrale  degli
          affari  esteri,  degli  ispettorati  di  frontiera, nonche'
          delle    rappresentanze   diplomatiche   e   degli   uffici
          consolari".
              Il   decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  di
          concerto  con il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362,
          reca:  "Regolamento  recante norme per lo snellimento delle
          procedure  per  l'ordinazione  delle  spese  all'estero del
          Ministero  degli  affari  esteri e per la presentazione dei
          rendiconti".
              Il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge
          23 ottobre 1992, n. 421".
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile
          1994,  n. 367, reca: "Regolamento recante semplificazione e
          accelerazione delle procedure di spesa e contabili".