IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"; Visto l'articolo 10, comma 5, della citata legge, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, il quale demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione di stabilire le modalita' di organizzazione dei corsi di formazione professionale destinati ai consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto; Ritenuta la necessita' di disciplinare le modalita' di svolgimento dei predetti corsi di formazione professionale; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Viste la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' tutte le relative modifiche e norme di attuazione; Sentiti l'Automobile club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative al livello nazionale, individuate nell'Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (U.N.A.S.C.A.) e nella Confederazione titolari autoscuole e agenzie d'Italia (CONFEDERTAAI). Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (repertorio atti n. 639 del 13 aprile 1999); Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanaza del 10 gennaio 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1046 del 29 febbraio 2000); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono istituiti presso ciascuna regione e le province autonome di Trento e Bolzano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 2. I corsi di cui al comma precedente sono posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano o da enti all'uopo delegati, sulla base dei principi vigenti in materia di formazione professionale e tenuto conto di quanto stabilito nel presente regolamento. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano o gli enti all'uopo delegati definiscono le sedi presso cui si tengono i corsi e le sessioni di svolgimento dei corsi medesimi. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono l'ammontare delle eventuali quote di partecipazione a carico degli interessati, le modalita' di ammissione ai corsi e di rilascio dell'attestato di frequenza con profitto e dell'attestato di partecipazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, programmano e coordinano la gestione dei corsi ove delegata ad altri enti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materie, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 10 della legge n. 264/1991, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 11/1994 (recante norme di "Adeguamento della disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi") e' il seguente: "Art. 10 (Disposizioni transitorie). - 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'attivita' di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale previsti dall'art. 5. 2. Nel caso in cui l'attivita' di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 puo' essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio. 3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attivita' di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale previsti dall'art. 5, purche' attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attivita' fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g). 5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato". - La legge n. 382/1975 reca "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione". - La legge n. 59/1977 reca "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - La legge costituzionale n. 2/1948 reca la "Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana, approvato col regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455". - La legge costituzionale n. 3/1948 reca lo "Statuto speciale per la Sardegna". - La legge costituzionale n. 4/1948 reca lo "Statuto speciale per la Valle d'Aosta". - La legge costituzionale n. 5/1948 reca lo "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige". - La legge costituzionale n. 1/1963 reca lo "Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia". - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 reca norme di "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 264/1991, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 11/1994, si veda infra "Note alle premesse".