IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo 9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo; Visto il successivo comma 2 del predetto articolo 9, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa; Visto il comma 4 del suddetto articolo 9, che dispone che per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1, e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997, lire 1.500 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.500 miliardi per l'anno 1999; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4, prevede le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1o gennaio 1998; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337; Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati alla riscossione, e' stata fissata a regime al 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, e che per l'anno 1999, l'anticipazione deve garantire complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 1.500 miliardi; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 30 novembre 1999, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale e' stata stabilita, secondo gli importi indicati nell'allegato A allo stesso decreto, la ripartizione tra i concessionari e commissari governativi dell'acconto da versarsi entro il 15 dicembre 1999, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140; Considerato che nella colonna corrispondente alle "riscossioni 1998" di cui all'allegato A al predetto decreto interministeriale, recante regolamento, sono state indicate, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo, in corrispondenza degli ambiti provinciali di Chieti, Pordenone ed Udine, minori riscossioni rispetto a quelle effettivamente conseguite, risultanti a seguito di ulteriori controlli, operati anche sulla base delle risultanze dei conti giudiziali afferenti le predette concessioni; Considerato che la quota parte dell'anticipazione che ogni singolo concessionario e commissario governativo della riscossione deve versare entro il 15 dicembre 1999, va determinata in proporzione all'ammontare incassato in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dagli stessi agenti della riscossione nell'anno 1998, a livello nazionale; Considerato pertanto che occorre procedere ad una rettifica dei dati delle riscossioni conseguite nelle province sopra indicate e, conseguentemente, disporre una diversa ripartizione delle quote dell'anticipazione in parola da corrispondersi da parte di ciascun concessionario e commissario governativo; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2000; Vista la nota n. 3-3925 del 28 febbraio 2000, con la quale e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento Art. 1 1. La quota parte dei 6.000 miliardi di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari della riscossione ed i commissari governativi versano entro il 15 dicembre dell'anno 1999, e' determinata, in rettifica di quanto disposto con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante regolamento, del 26 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1999, sulla base del rapporto tra l'ammontare incassato in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dagli stessi agenti della riscossione nell'anno 1998 a livello nazionale, cosi' come risulta dalla tabella A che fa parte integrante del presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica. - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge n. 79 sopra citato e' il seguente: "Art. 9. - 1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20% delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. 3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 4. Per il triennio 1997-1999, l'acconto di cui al comma 1, e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997, ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, reca norme che concernono la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, vedi note alle premesse.