IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge,
con   modificazioni,   dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140,  che
all'articolo  9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della
riscossione  di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per
cento  delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  237,  a  titolo  di  acconto sulle
riscossioni a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
  Visto  il successivo comma 2 del predetto articolo 9, che prescrive
che  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da  emanare  annualmente  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i
concessionari  dell'acconto  sulla  base di quanto riscosso nell'anno
precedente  dai  servizi  autonomi  di  cassa o dai concessionari nei
rispettivi  ambiti  territoriali, le modalita' di versamento, nonche'
ogni altra disposizione attuativa;
  Visto  il  comma  4 del suddetto articolo 9, che dispone che per il
triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1, e' determinato con il
decreto  di  cui  al  comma 2 in modo che complessivamente garantisca
maggiori  entrate  per  il  bilancio  dello  Stato  pari a lire 3.000
miliardi  per l'anno 1997, lire 1.500 miliardi per l'anno 1998 e lire
1.500 miliardi per l'anno 1999;
  Visto  il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la
modifica  della  disciplina  in  materia di servizi autonomi di cassa
degli  uffici  finanziari,  che,  tra  l'altro,  agli articoli 2 e 4,
prevede  le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari
del servizio di riscossione a decorrere dal 1o gennaio 1998;
  Visto  il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di
riordino  del  servizio  nazionale  della  riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;
  Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i
concessionari  ed i commissari governativi delegati alla riscossione,
e'  stata  fissata  a  regime  al  20  per cento delle somme riscosse
nell'anno  precedente,  e  che  per l'anno 1999, l'anticipazione deve
garantire  complessivamente  maggiori  entrate  per il bilancio dello
Stato pari a lire 1.500 miliardi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
26  novembre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale   -   n.   281  del  30  novembre  1999,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il
quale  e' stata stabilita, secondo gli importi indicati nell'allegato
A  allo  stesso  decreto,  la  ripartizione  tra  i  concessionari  e
commissari  governativi dell'acconto da versarsi entro il 15 dicembre
1999,  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  citato  articolo 9 del
decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
  Considerato  che  nella  colonna  corrispondente  alle "riscossioni
1998"  di  cui  all'allegato A al predetto decreto interministeriale,
recante regolamento, sono state indicate, sulla base dei dati forniti
dal  sistema  informativo, in corrispondenza degli ambiti provinciali
di  Chieti,  Pordenone ed Udine, minori riscossioni rispetto a quelle
effettivamente   conseguite,   risultanti   a  seguito  di  ulteriori
controlli,  operati  anche  sulla  base  delle  risultanze  dei conti
giudiziali afferenti le predette concessioni;
  Considerato  che la quota parte dell'anticipazione che ogni singolo
concessionario  e  commissario  governativo  della  riscossione  deve
versare  entro  il  15  dicembre  1999, va determinata in proporzione
all'ammontare  incassato  in  ciascuna provincia e quello complessivo
incassato  dagli  stessi  agenti  della riscossione nell'anno 1998, a
livello nazionale;
  Considerato  pertanto  che  occorre  procedere ad una rettifica dei
dati  delle  riscossioni  conseguite nelle province sopra indicate e,
conseguentemente,  disporre  una  diversa  ripartizione  delle  quote
dell'anticipazione  in  parola  da corrispondersi da parte di ciascun
concessionario e commissario governativo;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2000;
  Vista la nota n. 3-3925 del 28 febbraio 2000, con la quale e' stata
effettuata  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
prevista  dall'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;

                             A d o t t a
                       il seguente regolamento

                               Art. 1

  1.  La  quota parte dei 6.000 miliardi di cui all'articolo 9, comma
4,   del   decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   28   maggio  1997,  n.  140,  che  i
concessionari  della  riscossione ed i commissari governativi versano
entro  il 15 dicembre dell'anno 1999, e' determinata, in rettifica di
quanto  disposto  con  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, recante regolamento, del 26 novembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  281 del 30 novembre 1999,
sulla  base  del  rapporto  tra  l'ammontare  incassato  in  ciascuna
provincia  e  quello  complessivo incassato dagli stessi agenti della
riscossione  nell'anno  1998  a livello nazionale, cosi' come risulta
dalla tabella A che fa parte integrante del presente decreto.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati i valori
          e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79, convertito
          dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca misure urgenti per
          il riequilibrio della finanza pubblica.
              - Il  testo  dell'art.  9 del decreto-legge n. 79 sopra
          citato e' il seguente:
              "Art.  9. - 1. I concessionari della riscossione, entro
          il  15 dicembre  di  ogni  anno, versano il 20% delle somme
          riscosse    nell'anno    precedente   per   effetto   delle
          disposizioni  attuative  della  delega legislativa prevista
          dal  comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi
          di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle
          riscossioni    a   decorrere   dal   1o gennaio   dell'anno
          successivo.
              2. Con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono   stabilite   la   ripartizione  tra  i  concessionari
          dell'acconto   sulla  base  di  quanto  riscosso  nell'anno
          precedente   dai   servizi   autonomi   di   cassa   o  dai
          concessionari   nei   rispettivi  ambiti  territoriali,  le
          modalita'  di  versamento  nonche'  ogni altra disposizione
          attuativa del presente articolo.
              3. In  caso  di  mancato  versamento  dell'acconto  nel
          termine  previsto  dal  presente  articolo, si applicano le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  da 56 a 60, relativi
          all'espropriazione   della   cauzione,   del   decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
              4. Per il triennio 1997-1999, l'acconto di cui al comma
          1,  e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo
          che  complessivamente  garantisca maggiori  entrate  per il
          bilancio  dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno
          1997,   ed  ulteriori  1.500  miliardi  e  1.500  miliardi,
          rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999".
              - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              - Il  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 237, reca
          norme  che  concernono  la  modifica  della  disciplina  in
          materia   di   servizi   autonomi  di  cassa  degli  uffici
          finanziari.
          Nota all'art. 1:
              - Per   il   testo   del   comma   4  dell'art.  9  del
          decreto-legge  28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge
          28 maggio 1997, n. 140, vedi note alle premesse.