IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.   483,   recante   la  disciplina  concorsuale  per  il  personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;
  Visto,  in particolare, l'articolo 74 del predetto decreto il quale
dispone  che limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore dello
stesso  decreto  la  specializzazione  nella  disciplina  puo' essere
sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine;
  Ritenuto  di  prorogare per un ulteriore biennio la possibilita' di
partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza sanitaria con la
specializzazione in una disciplina affine;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita'  nella seduta del 19
gennaio 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del
20 gennaio 2000;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2000;
  Su proposta del Ministro della sanita';

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

   1. Il periodo di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente
  della  Repubblica  10  dicembre  1997,  n.  483, e' prorogato di un
ulteriore  biennio  a partire dalla scadenza del termine previsto dal
predetto articolo 74.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 marzo 2000
                               CIAMPI
                              D'Alema,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                              Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2000
  Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 34
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare   la   lettura   delle   disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  D.P.R.  10  dicembre  1997, n. 483, "Regolamento
          recante   la   disciplina   concorsuale  per  il  personale
          dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".
              Si riporta il testo dell'art. 74:
              "Art.   74  (Equipollenze  ed  affinita').  -  1. Fermo
          restando  quanto  previsto  all'art.  56,  comma 2,  per il
          personale   di   ruolo,   limitatamente   ad   un   biennio
          dall'entrata   in   vigore   del   presente   decreto,   la
          specializzazione  nella  disciplina  puo' essere sostituita
          dalla   specializzazione   in  una  disciplina  affine.  Le
          discipline  equipollenti  sono quelle di cui alla normativa
          regolamentare concernente i requisiti di accesso al secondo
          livello  dirigenziale  del personale del Servizio sanitario
          nazionale.   Le  discipline  affini  sono  individuate  con
          provvedimento ministeriale".
          Note alle premesse:
              -  Per  il  testo  dell'art.  74 del D.P.R. 10 dicembre
          1997, n. 483, si veda in nota al titolo.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri":
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di  principio esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  74 del D.P.R. 10 dicembre
          1997, n. 483, si veda nella nota al titolo.