IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione   finanziaria  emanato  con  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58;
  Visto  l'articolo 148, comma 4, del testo unico, in base al quale i
membri del collegio sindacale delle societa' quotate devono possedere
i  requisiti  di  onorabilita'  e  di  professionalita' stabiliti con
regolamento del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap;
  Visto   l'articolo   13,  comma  2,  del  testo  unico,  richiamato
dall'articolo 148, comma 4, in base al quale il difetto dei requisiti
determina  la decadenza dalla carica, che va dichiarata dal consiglio
di   amministrazione   entro  trenta  giorni  dalla  nomina  o  dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto;
  Sentita la Consob;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Sentito l'Isvap;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 marzo 2000;
  Vista la nota prot. n. 683/U-24/7-2 del 28 marzo 2000 con la quale,
ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988,
lo  schema  di  regolamento  e'  stato comunicato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
                               Adotta
il seguente regolamento:

                               Art. 1
                    Requisiti di professionalita'

  1.   Le   societa'   italiane   con   azioni  quotate  nei  mercati
regolamentati  italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono
tra  gli  iscritti  nel  registro  dei revisori contabili che abbiano
esercitato  l'attivita'  di controllo legale dei conti per un periodo
non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi
sono  in  numero  di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi
sono  in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei
sindaci supplenti.
  2.  I  sindaci  che non sono in possesso del requisito previsto dal
comma  1  sono  scelti  tra coloro che abbiano maturato un'esperienza
complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attivita'   di  amministrazione  o  di  controllo  ovvero  compiti
   direttivi  presso  societa'  di  capitali  che abbiano un capitale
   sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attivita'  professionali  o di insegnamento universitario di ruolo
   in     materie     giuridiche,     economiche,    finanziarie    e
   tecnico-scientifiche,    strettamente    attinenti   all'attivita'
   dell'impresa, ovvero
c) funzioni   dirigenziali   presso   enti   pubblici   o   pubbliche
   amministrazioni  operanti  nei  settori  creditizio, finanziario e
   assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello
   di attivita' dell'impresa.
  3.  Ai  fini  di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli
statuti  specificano le materie e i settori di attivita' strettamente
attinenti  a  quello  dell'impresa.  Gli  statuti  possono  prevedere
ulteriori  condizioni  aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di
professionalita' previsti dai commi precedenti.
  4.  Non  possono  ricoprire  la  carica  di sindaco coloro che, per
almeno  diciotto  mesi,  nel  periodo  ricompreso  fra i due esercizi
precedenti  l'adozione  dei  relativi provvedimenti e quello in corso
hanno  svolto  funzioni  di amministrazione, direzione o controllo in
imprese:
a) sottoposte  a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a
   procedure equiparate;
b) operanti   nel   settore   creditizio,  finanziario,  mobiliare  e
   assicurativo    sottoposte    a   procedure   di   amministrazione
   straordinaria.
  5.  Non  possono  inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti
nei   cui   confronti   sia   stato   adottato  il  provvedimento  di
cancellazione  dal  ruolo  unico  nazionale  degli  agenti  di cambio
previsto  dall'articolo  201,  comma  15,  del decreto legislativo 24
febbraio  1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato
di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
  6.  Il  divieto  di  cui  ai  commi  4 e 5 ha la durata di tre anni
dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un
anno  nelle  ipotesi  in  cui  il  provvedimento e' stato adottato su
istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o
dell'agente di cambio.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  148 del decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58 (testo unico delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52):
              "Art. 148 (Composizione). - 1. L'atto costitutivo della
          societa' stabilisce per il collegio sindacale:
                a) il   numero,  non  inferiore  a  tre,  dei  membri
          effettivi;
                b) il   numero,  non  inferiore  a  due,  dei  membri
          supplenti;
                c) criteri e modalita' per la nomina del presidente;
                d) limiti al cumulo degli incarichi.
              2.  L'atto  costitutivo contiene le clausole necessarie
          ad  assicurare  che  un  membro  effettivo sia eletto dalla
          minoranza. Se il collegio e' formato da piu' di tre membri,
          il  numero  dei membri effettivi eletti dalla minoranza non
          puo' essere inferiore a due.
              3. Non  possono  essere  eletti  sindaci  e, se eletti,
          decadono dall'ufficio:
                a) coloro  che  si  trovano nelle condizioni previste
          dall'art. 2382 del codice civile;
                b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
          grado  degli amministratori della societa' o delle societa'
          che sono da questa controllate o che la controllano;
                c) coloro  che  hanno  rapporti  di lavoro autonomo o
          subordinato  con  la societa' o con le societa' che sono da
          questa controllate o che la controllano.
              4. Con  regolamento del Ministro di grazia e giustizia,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, sentite la Consob, la Banca
          d'Italia   e   l'Isvap,   sono  stabiliti  i  requisiti  di
          onorabilita' e di professionalita' dei membri del collegio.
          Si applica l'art. 13, comma 2".
          Note alle premesse:
              - Per il testo dell'art. 148, comma 4, del testo unico,
          si veda in nota al titolo.
              - Si trascrive il testo dell'art. 13 del citato decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
              "Art. 13. (Requisiti di professionalita' e onorabilita'
          degli  esponenti  aziendali).  - 1. I soggetti che svolgono
          funzioni  di  amministrazione, direzione e controllo presso
          SIM,  societa'  di  gestione  del  risparmio,  SICAV devono
          possedere  i  requisiti  di professionalita' e onorabilita'
          stabiliti  dal  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica, con regolamento adottato sentite
          la Banca d'Italia e la Consob.
              2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina la decadenza
          dalla   carica.   Essa   e'  dichiarata  dal  consiglio  di
          amministrazione  entro  trenta  giorni dalla nomina o dalla
          conoscenza del difetto sopravvenuto.
              3. In  caso  di  inerzia,  la  decadenza e' pronunciata
          dalla Banca d'Italia o dalla Consob.
              4. Il  regolamento  previsto  dal comma 1 stabilisce le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nei commi 2 e 3".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 17 comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art.  17  (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale
          possono   essere  adottati  regolamenti  nelle  materie  di
          competenza  del  Ministro  o  di  autorita' sottordinate al
          Ministro,  quando  la  legge  espressamente conferisca tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 201, comma 15, del
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
              "Art.  201. - 15. Il Ministero del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica, su proposta della Consob,
          puo'  disporre  con decreto la cancellazione dell'agente di
          cambio dal ruolo unico nazionale qualora le irregolarita' o
          le    violazioni    delle    disposizioni   legislative   o
          amministrative,   siano   di   eccezionale   gravita'.   Il
          provvedimento   puo'   essere   adottato  su  proposta  del
          commissario   previsto   dal   comma   14  o  su  richiesta
          dell'agente di cambio".