IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 9, comma 3, che disciplina gli interventi di bonifica ad iniziativa degli interessati; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il termine per l'attivazione della procedura di bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 9, comma 3, del citato decreto n. 471 del 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e della sanita'; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e' differito al 1° gennaio 2001.