IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
  Vista  la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi;
  Vista  la  legge  5  febbraio 1999, n. 25, recante disposizione per
l'adempimento   degli   obblighi   derivanti   dalla   partecipazione
dell'Italia  alle  Comunita'  europee (legge comunitaria 1998), ed in
particolare gli articoli 1 e 2, e l'allegato A;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 904;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;
  Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n 285;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392;
  Sentita  la  conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  dei  Ministri per le politiche comunitarie e della
sanita',  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari esteri, della
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dell'ambiente,    del   lavoro   e   della   previdenza   sociale   e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                              E m a n a
                  Il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  l'immissione sul mercato dei
biocidi  definiti  dall'articolo  2,  comma  1,  ai  fini  della loro
utilizzazione.
  2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) le  specialita' medicinali disciplinate dal decreto legislativo 29
   maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni;
b) i  medicinali  veterinari  disciplinati dal decreto legislativo 27
   gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;
c) i  medicinali  veterinari  e  i  medicinali  veterinari  ad azione
   immunologica disciplinati dal decreto legislativo 4 febbraio 1993,
   n. 66;
d) i   medicinali  omeopatici  veterinari  disciplinati  dal  decreto
   legislativo 17 marzo 1995, n. 185;
e) i   medicinali  omeopatici  veterinari  disciplinati  dal  decreto
   legislativo 17 marzo 1995, n. 110
f) le  procedure  comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei
   medicinali   per   uso   umano   e   veterinario  e  l'istituzione
   dell'agenzia  europea  di  valutazione  dei  medicinali  di cui al
   regolamento (CEE) n. 2309/1993, del consiglio del 22 luglio 1993;
g) i  dispositivi medici impiantabili attivi disciplinati dal decreto
   legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni;
h) i  dispositivi  medici  disciplinati  dal  decreto  legislativo 24
   febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni;
i) gli  additivi  autorizzati  in  prodotti  alimentari  destinati al
   consumo  umano disciplinati dal decreto del Ministro della sanita'
   6  novembre  1992,  n.  525, e successive modificazioni; gli aromi
   destinati  ad  essere  impiegati  nei  prodotti  alimentari  e nei
   materiali  di  base  per  la  loro  preparazione  disciplinati dal
   decreto   legislativo  25  gennaio  1992,  n.  107;  gli  additivi
   alimentari  diversi dai coloranti e dagli edulcoranti disciplinati
   dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e
   successive modificazioni;
l) i  materiali  e  gli  oggetti  destinati a venire a contatto con i
   prodotti   alimentari  disciplinati  dal  decreto  legislativo  25
   gennaio 1992, n. 108;
m) la  produzione  e  la commercializzazione di latte crudo, di latte
   trattato  termicamente  e di prodotti a base di latte disciplinati
   dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n.
   54;
n) la   produzione  e  l'immissione  sul  mercato  degli  ovoprodotti
   disciplinati dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;
o) la  produzione  e  la commercializzazione dei prodotti della pesca
   disciplinati  al  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e
   successive modificazioni;
p) la  preparazione,  l'immissione  sul mercato e l'utilizzazione dei
   mangimi   medicati   nella   comunita'   disciplinati  al  decreto
   legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e successive modificazioni;
q) gli  additivi  nell'alimentazione  degli  animali disciplinati dal
   decreto    ministeriale    11   settembre   1974,   e   successive
   modificazioni;  taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli
   animali  disciplinati dal decreto ministeriale 13 novembre 1985, e
   dal   decreto   legislativo   17   agosto   1999,   n.   360;   la
   commercializzazione   degli  alimenti  semplici  per  gli  animali
   disciplinati  dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
   1988, n. 152, e successive modificazioni;
r) i  prodotti cosmetici disciplinati dalla legge 11 ottobre 1986, n.
   713, e successive modificazioni;
s) l'immissione  in  commercio dei prodotti fitosanitari disciplinati
   dal  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194, e successive
   modificazioni.
  3.  L'applicazione del presente decreto non pregiudica l'osservanza
delle disposizioni relative:
a) alle  restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di
   talune  sostanze  e  preparati pericolosi disciplinati dal decreto
   del  Presidente  della  Repubblica  10  settembre  1982,  n. 904 e
   successive modificazioni;
b) al  divieto  di  immissione  in commercio e di impiego di prodotti
   fitosanitari  contenenti determinate sostanze attive, disciplinati
   dal   decreto   ministeriale   27   ottobre   1981,  e  successive
   modificazioni;
c) alle  esportazioni  e  importazioni comunitarie di taluni prodotti
   chimici  pericolosi  di cui al regolamento (CEE) n. 2455/1992, del
   consiglio del 23 luglio 1992;
d) all'attuazione  delle  misure  volte a promuovere il miglioramento
   della  sicurezza  e  della salute dei lavoratori durante il lavoro
   disciplinate  dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
   successive modificazioni;
e) alla  pubblicita' ingannevole disciplinata dal decreto legislativo
   25 gennaio 1992, n. 74.
  4.  L'articolo  21  non  si  applica  al  trasporto dei biocidi per
ferrovia,  su strada, su corsi d'acqua navigabili interni, via mare o
via aerea.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva  98/8/CE  del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul
          mercato  dei  biocidi e' pubblicata nella G.U.C.E. legge n.
          123 del 24/04/1998.
              -  La  legge 5 febbraio 1999, n. 25 reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee"  (legge  comunitaria
          1998).
              - Gli articoli 1 e 2 della legge 5 febbraio 1999, n. 25
          cosi' recitano:
              "Art.   1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'articolo  14  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su
          proposta  del  Presidente del Consiglio dei ministri, o del
          Ministro  competente  per  il coordinamento delle politiche
          comunitarie.  e  dei  Ministri con competenza istituzionale
          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva, se non proponenti.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, a seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio  dei  ministri,  sono  trasmessi  alla Camera dei
          deputati  e  al  Senato della Repubblica perche' su di essi
          sia   espresso,   entro   sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione,  il  parere  delle Commissioni competenti per
          materia;  decorso tale termine i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto
          per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
          precedono  la  scadenza  dei  termini previsti al comma 1 o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1".
              "Art.  2.  (Criteri e principi direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati
          ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
          ordinarie strutture amministrative;
                b)  per  evitare disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire
          duecento  milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno
          previste,  in via alternativa o congiunta, solo nei casi in
          cui  le  infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
          generali  dell'ordinamento  interno,  del  tipo  di  quelli
          tutelati  dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981,
          n.  689  (3).  In  tali  casi  saranno  previste:  la  pena
          dell'ammenda  alternativa all'arresto per le infrazioni che
          espongano  a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la
          pena  dell'arresto  congiunta  a quella dell'ammenda per le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore  a  lira  cinquantamila  e  non  superiore a lire
          duecento  milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni che
          ledano  o  espongano a pericolo interessi diversi da quelli
          sopra  indicati.  Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi
          previsti,  le  sanzioni  sopra indicate saranno determinate
          nella   loro   entita',   tenendo   conto   della   diversa
          potenzialita'  lesiva  dell'interesse protetto che ciascuna
          infrazione  presenta in astratto, delle specifiche qualita'
          personali  del  colpevole,  comprese  quelle  che impongono
          particolari  doveri  di prevenzione, controllo o vigilanza,
          nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo'
          recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
          egli  agisce.  In  ogni  caso,  in  deroga  ai limiti sopra
          indicati,  per  le infrazioni alle disposizioni dei decreti
          legislativi    saranno    previste    sanzioni   penali   o
          amministrative   identiche   a  quelle  eventualmente  gia'
          comminate  dalle  leggi vigenti per le violazioni che siano
          omogenee  e  di  pari offensivita' rispetto alle infrazioni
          medesime;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle competenti amministrazioni, si
          provvedera'   a  norma  degli  artt. 5  e  21  della  legge
          16 aprile 1987, n. 183 (4), osservando altresi' il disposto
          dell'art.  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468 (5), introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988,
          n. 362;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo   si   provvedera',  se  la  modificazione  non
          comporta  ampliamento della materia regolata, apportando le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f)  abolizione  dei diritti speciali o esclusivi, con
          regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in
          cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
          di   concorrenza,   di   servizi  che  formano  oggetto  di
          disciplina  delle  direttive per la cui attuazione e' stata
          conferita  la  delega  legislativa,  o  di servizi a questi
          connessi;
                g) i  decreti  legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                h) nelle   materie  di  competenza  delle  regioni  a
          statuto  ordinario  e speciale e delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
          9 marzo  1989,  n.  86  (6),  e  l'art. 6, primo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616  (7). Saranno inoltre osservate le competenze normative
          e  amministrative  conferite  alle  regioni  con  la  legge
          15 marzo 1997, n. 59 (8), ed i relativi decreti legislativi
          attuativi,  nonche' gli ambiti di autonomia delle regioni a
          statuto  speciale  e  delle province autonome, nel rispetto
          del principio di sussidiarieta'.
              2.  Le  disposizioni  in materia di prescrizione di cui
          agli   articoli  20  e  seguenti  del  decreto  legislativo
          19 dicembre  1994,  n. 758 (9), e successive modificazioni,
          si  applicano, ove gia' non previsto, a tutte le violazioni
          delle  norme  di recepimento di disposizioni comunitarie in
          materia  di  igiene  sul  lavoro,  sicurezza  e  salute dei
          lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e' prevista la
          pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda".
              -  L'allegato A della legge 5 febbraio 1999, n. 25 reca
          l'elenco   delle   direttive   da   recepire   con  decreto
          legislativo.
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          settembre  1982,  n. 904, reca: "Attuazione della direttiva
          (CEE)  n.  76/769  relativa  alla immissione sul mercato ed
          all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi".
              -  Il  decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 reca:
          "Attuazione    della    direttiva   92/32/CEE   concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze pericolose".
              -  Il  decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285 reca:
          "Attuazione   di   direttive   comunitarie  in  materia  di
          classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati
          pericolosi,  a  norma  dell'articolo  38 della L. 24 aprile
          1998, n. 128".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
          1998,  n.  392  reca:  "Regolamento  recante  norme  per la
          semplificazione  dei  procedimenti  di  autorizzazione alla
          produzione   ed  all'immissione  in  commercio  di  presidi
          medico-chirurgici,  a norma dell'articolo 20, comma 8 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
          Note all'art. 1:
              -  Il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 reca:
          "Recepimento  delle  direttive  della  Comunita'  economica
          europea in materia di specialita' medicinali".
              -  Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 reca:
          "Attuazione  delle  direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE,
          n.   87/20/CEE  e  n.  90/676/CEE  relative  ai  medicinali
          veterinari.
              -  Il  decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66 reca:
          "Attuazione  delle  direttive  90/677/CEE  e  92/18/CEE  in
          materia    di    medicinali   veterinari   e   disposizioni
          complementari".
              -  Il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, reca:
          "Attuazione  della  direttiva  92/1973/CEE  in  materia  di
          medicinali omeopatici".
              -  Il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, reca:
          "decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  110, attuazione
          della   direttiva  92/1974/CEE  in  materia  di  medicinali
          omeopatici veterinari".
              -  Il  regolamento  (CEE)  n.  2309/1993  stabilisce le
          procedure  comunitarie  per l'autorizzazione e la vigilanza
          dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce
          un'agenzia europea di valutazione dei medicinali.
              -  Il decreto legislativo del 14 dicembre 1992, n. 507,
          reca:  Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, reca:
          Attuazione   della   direttiva   93/42/CEE,  concernente  i
          dispositivi medici.
              -  Il  decreto  del  Ministro  della sanita' 6 novembre
          1992,  n.  525, reca: Regolamento recante aggiornamento del
          decreto   ministeriale   31 marzo   1965   concernente   la
          disciplina   degli  additivi  alimentari  consentiti  nella
          preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
          alimentari.
              - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, reca:
          Attuazione  delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative
          agli  aromi  destinati  ad  essere  impiegati  nei prodotti
          alimentari   ed   ai   materiali   di   base  per  la  loro
          preparazione.
              -  Il  decreto  del  Ministro della sanita' 27 febbraio
          1996,  n.  209, reca: Regolamento concernente la disciplina
          degli  additivi  alimentari consentiti nella preparazione e
          per   la   conservazione   delle   sostanze  alimentari  in
          attuazione  delle  direttive  n.  94/34/CE, n. 94/35/CE, n.
          94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.
              - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, reca:
          Attuazione  della  direttiva  n.  89/109/CEE  concernente i
          materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
          prodotti alimentari.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
          1997,  n.  54,  reca:  Regolamento recante attuazione delle
          direttive  92/46  e  92/47/CEE  in  materia di produzione e
          immissione  sul  mercato  del latte e di prodotti a base di
          latte (1 circ).
              -  Il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, reca:
          attuazione   deila   direttiva   89/437/CEE  concernente  i
          problemi  igienici  e  sanitari relativi alla produzione ed
          immissione sul mercato degli ovoprodotti.
              -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 531,
          reca:  attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce
          le   norme   sanitarie   applicabili   alla   produzione  e
          commercializzazione  dei prodotti della pesca, tenuto conto
          delle  modifiche  apportate  dalla  direttiva 92/48/CEE che
          stabilisce   le   norme  igieniche  minimi  applicabili  ai
          prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi.
              -  Il  decreto  legislativo  3 marzo 1993, n. 90, reca:
          "Attuazione  della  direttiva  90/167/CEE con la quale sono
          stabilite  le  condizioni  di  preparazione  immissione sul
          mercato   ed   utilizzazioni  dei  mangimi  medicati  nella
          Comunita'".
              - Il decreto ministeriale 11 settembre 1974, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  20 settembre 1974, n. 245 reca:
          "Modificazione   al  decreto  ministeriale  3  luglio  1973
          concernente il recepimento nell'ordinamento nazionale della
          direttiva  C.E.E.  del 23 novembre 1970, sull'impiego degli
          additivi nell'alimentazione degli animali".
              -  Il decreto ministeriale 13 novembre 1985, pubblicato
          nel   Supplemento   Ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale
          13 dicembre  1985.  n.  293,  reca:  "Prodotti  di  origine
          minerale e chimico industriali impiegati nell'alimentazione
          degli animali".
              -  Il decreto legislativo 17 agosto 1999. n. 360, reca:
          "Attuazione  delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e
          98/87/CE,   nonche'   dell'articolo   19   della  direttiva
          95/69/CE,  relative  alla circolazione di materie prime per
          mangimi".
              -  Il  decreto del Presidente deila Repubblica 31 marzo
          1988,  n.  152, reca: recepimento di quindici direttive CEE
          relative  alla produzione e commercializzazione di mangimi,
          incluse  nell'elenco  B allegato alla legge 16 aprile 1987,
          n.   183   (2),   recante   coordinamento  delle  politiche
          comunitari   riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari.
              -  La  legge  11 ottobre 1986, n. 713, reca: "Norme per
          l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'  economica
          europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici".
              -  Il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca:
          "Attuazione   della  direttiva  91/414/CEE  in  materia  di
          immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          10 settembre   1982,   n.   904,  reca:  "Attuazione  della
          direttiva  (CEE)  n.  76/769  relativa  alla immissione sul
          mercato   ed   all'uso   di  talune  sostanze  e  preparati
          pericolosi".
              -  Il  decreto ministeriale 27 ottobre 1981, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30 ottobre  1981, n. 299, reca:
          "Concessione   di  un  aiuto  fissato  forfettariamente  in
          anticipo,  all'ammasso  privato  nel  settore  delle  carni
          bovine".
              - Il regolamento (CEE) n. 2455/1992, reca: "Regolamento
          (CEE)  n.  2455/1992  del  Consiglio,  del  23 luglio 1992,
          relativo  alle  esportazioni  e importazioni comunitari, di
          taluni prodotti chimici pericolosi".
              -  Il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626,
          reca:  "Attuazione  delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE,  89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
          e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
          della salute del lavoratori sul luogo di lavoro".
              -  Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, reca:
          "Attuazione   della  direttiva  84/450/CEE  in  materia  di
          pubblicita' ingannevole".