IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999),
ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
  Vista  la  direttiva n. 1999/20/CE del Consiglio del 22 marzo 1999,
che modifica le direttive n. 70/524/CEE, n. 95/53/CE e n. 95/69/CE;
  Visto  il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione
della  direttiva  n.  95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita'
per  il  riconoscimento  e la registrazione di taluni stabilimenti ed
intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
  Considerato  che  la  conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 maggio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia,   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione    economica,    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  del  commercio  con  l'estero,  delle  politiche
agricole e forestali e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                    Modifica dell'articolo 5 del
             decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

  1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 123, dopo la lettera b) e' aggiunta, infine, la seguente:
"b-bis)   entro   il   30  settembre  di  ogni  anno  l'elenco  degli
stabilimenti  di  cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e)
ed  f),  e degli intermediari di cui all'articolo 3 sulle cui domande
di  riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora
adottato provvedimenti.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -   La   legge   21   dicembre   1999,  n.  526,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
          comunitaria 1999).
              -  L'art. 1 e l'allegato A della succitata legge, cosi'
          recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  sono  trasmessi,  dopo che su di essi sono
          stati  acquisiti  gli altri pareri previsti da disposizioni
          di  legge  ovvero  sono  trascorsi i termini prescritti per
          l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia;  decorso tale
          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.  Qualora  il  termine  previsto per il parere delle
          Commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  princi'pi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1.
              5.   Il   termine  per  l'esercizio  della  delega  per
          l'attuazione della direttiva n. 97/5/CE e' di sei mesi.
                                                           Allegato A
                                                    (Art. 1, comma 1)
              n.  97/5/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo e del
          Consiglio,    del    27    gennaio   1997,   sui   bonifici
          transfrontalieri.
              n.  98/34/CE:  direttiva  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  22  giugno 1998, che prevede una procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni tecniche.
              n.  98/43/CE:  direttiva  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  6  luglio  1998,  sul ravvicinamento delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative
          degli   Stati   membri  in  materia  di  pubblicita'  e  di
          sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.
              n.  98/48/CE:  direttiva  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  20  luglio  1998, relativa ad una modifica
          della  direttiva  n.  98/34/CE  che  prevede  una procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni tecniche.
              n.  98/49/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 29 giugno
          1998,  relativa  alla  salvaguardia  dei diritti a pensione
          complementare  dei  lavoratori subordinati e dei lavoratori
          autonomi   che  si  spostano  all'interno  della  Comunita'
          europea.
              n.  98/50/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 29 giugno
          1998,  che  modifica la direttiva n. 77/187/CEE concernente
          il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri
          relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
          di  trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di
          stabilimenti.
              n.  98/52/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 13 luglio
          1998,  relativa  all'estensione della direttiva n. 97/80/CE
          riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione
          basata  sul sesso al Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda
          del Nord.
              n.  98/56/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 20 luglio
          1998,  relativa  alla  commercializzazione dei materiali di
          moltiplicazione delle piante ornamentali.
              n.  98/71/CE:  direttiva  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica
          dei disegni e dei modelli.
              n.  98/76/CE:  direttiva  del Consiglio, del 1o ottobre
          1998,  che  modifica  la  direttiva n. 96/26/CE riguardante
          l'accesso  alla  professione  di trasportatore su strada di
          merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco
          di  diplomi,  certificati  e  altri  titoli  allo  scopo di
          favorire  l'esercizio  della  liberta'  di  stabilimento di
          detti  trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
          internazionali.
              n.  98/79/CE:  direttiva  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  27  ottobre  1998, relativa ai dispositivi
          medico-diagnostici in vitro.
              n.  98/83/CE:  direttiva  del Consiglio, del 3 novembre
          1998,  concernente  la  qualita'  delle  acque destinate al
          consumo umano.
              n.  98/84/CE:  direttiva  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi
          ad   accesso   condizionato   e   dei  servizi  di  accesso
          condizionato.
              n.  98/93/CE:  direttiva del Consiglio, del 14 dicembre
          1998,   che   modifica   la  direttiva  n.  68/414/CEE  che
          stabilisce  l'obbligo  per  gli  Stati  membri della CEE di
          mantenere  un  livello minimo di scorte di petrolio greggio
          e/o di prodotti petroliferi.
              n.  99/2/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo e del
          Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento
          delle  legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti  gli
          alimenti  e  i  loro  ingredienti  trattati  con radiazioni
          ionizzanti.
              n.  99/3/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo e del
          Consiglio,  del  22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco
          comunitario  di  alimenti  e  loro ingredienti trattati con
          radiazioni ionizzanti.
              n.  1999/20/CE:  direttiva  del Consiglio, del 22 marzo
          1999, che modifica le direttive n. 70/524/CEE relativa agli
          additivi  nell'alimentazione  degli  animali, n. 82/471/CEE
          relativa  a  taluni  prodotti  impiegati nell'alimentazione
          degli  animali, n. 95/53/CE, che fissa i princi'pi relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione  animale  e  n.  95/69/CE  che  fissa le
          condizioni  e  le  modalita'  per  il  riconoscimento  e la
          registrazione   di   taluni   stabilimenti  e  intermediari
          operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.
              n.  1999/34/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva n.
          85/374/CEE  del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          degli  Stati membri in materia di responsabilita' per danni
          da prodotti difettosi.
              n.  1999/35/CE:  direttiva del Consiglio, del 29 aprile
          1999,  relativa  a  un  sistema  di visite obbligatorie per
          l'esercizio   in   condizioni  di  sicurezza  di  traghetti
          roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
          servizi di linea.
              n.  1999/38/CE:  direttiva del Consiglio, del 29 aprile
          1999,  che  modifica  per  la seconda volta la direttiva n.
          90/394/CEE  sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
          derivanti  da  un'esposizione ad agenti cancerogeni durante
          il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.
              -  La  direttiva  n.  1999/20/CE  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea n. L. 080 del 25
          marzo 1999.
              -  Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, reca:
          Attuazione   della  direttiva  n.  95/69/CE  che  fissa  le
          condizioni  e  le  modalita'  per  il  riconoscimento  e la
          registrazione   di   taluni  stabilimenti  ed  intermediari
          operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123,
          vedi note alle premesse.
              -  Il testo vigente dell'art. 5, comma 2, del succitato
          decreto  legislativo,  cosi'  come  modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
              "Art.  5.  -  2.  Le  regioni  e  le provincie autonome
          trasmettono al Ministero della sanita':
                a)  entro  il  30 settembre 2001, copia del registro,
          conforme  al  modello  di  cui  al  punto  1.1, capitolo I,
          dell'allegato   II,   dove   sono  indicati,  per  ciascuna
          attivita', gli stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art.
          2,   comma  2,  lettere  b),  c),  d),  e),  ed  f)  e  gli
          intermediari    riconosciuti    ai   sensi   dell'art.   3;
          successivamente,  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,
          l'elenco  delle  modifiche apportate nel corso dell'anno al
          predetto registro;
                b)   ogni  cinque  anni,  l'elenco  aggiornato  degli
          stabilimenti e degli intermediari riconosciuti;
                b-bis)  entro  il  30 settembre di ogni anno l'elenco
          degli  stabilimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere b),
          c),  d),  e)  ed  f) e degli intermediari di cui all'art. 3
          sulle  cui  domande  di  riconoscimento  le  regioni  e  le
          province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti".