IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il
riordino  della  disciplina  tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
  Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il  quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei  decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge
n.  662  del  1996,  nel  rispetto  degli  stessi  principi e criteri
direttivi  e  previo  parere della commissione di cui al comma 13 del
medesimo  articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative
e correttive con uno o piu' decreti legislativi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 giugno 2000;
  Vista  la  nota  del  28 giugno 2000 con la quale la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri ha comunicato che il Presidente della Camera
dei  deputati,  d'intesa con il Presidente del Senato ha concesso una
proroga  di  venti giorni per l'espressione del parere da parte della
commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13,
della predetta legge n. 662 del 1996;
  Considerato  che,  ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della stessa
legge  n.  662 del 1996, in conseguenza della proroga del termine per
l'adozione  del  predetto  parere,  anche  il termine per l'esercizio
della delega e' prorogato di venti giorni;
  Acquisita  la  nota  dell'11 luglio 2000 con la quale il presidente
della  commissione  parlamentare  istituita  a norma dell'articolo 3,
comma  13, della predetta legge n. 662 del 1996, ha comunicato che la
suddetta commissione non avrebbe reso il parere di competenza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
 Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante
    disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
        2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e
18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale,
      di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
                  e di redditi di lavoro dipendente

  1.  Nell'articolo  8,  comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre
1999,  n.  505, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti
parole:  ",  ad  eccezione  del  caso  in  cui  le quote o azioni dei
predetti  organismi  detenute da partecipanti soggetti alla vigilanza
delle  autorita'  indicate  dall'articolo  4,  comma  1,  del decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  siano  superiori al 50 per
cento.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Il  decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n. 461,
          recante:  "Riordino della disciplina tributaria dei redditi
          di  capitale  e  dei  redditi diversi, a norma dell'art. 3,
          comma  160,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662", e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998.
              - Il  decreto  legislativo  23 dicembre  1999,  n. 505,
          recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto
          legislativo  2 settembre  1997, n. 314, decreto legislativo
          21 novembre  1997,  n. 461, decreto legislativo 18 dicembre
          1997,  n.  466,  e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
          467,   in  materia  di  redditi  di  capitale,  di  imposta
          sostitutiva  della maggiorazione di conguaglio e di redditi
          di   lavoro  dipendente",  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
          1999.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          22 dicembre  1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo
          unico   delle  imposte  sui  redditi",  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del
          31 dicembre 1986.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in
          materia  di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi, e'
          pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n. 1 alla Gazzetta
          Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 3, commi 13, 16 e 17,
          della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
          razionalizzazione  della  finanza pubblica", pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 303 del
          28 dicembre 1996:
              "13.  Entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione
          della   presente   legge  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana, e' istituita una commissione composta
          da   quindici   senatori   e  quindici  deputati,  nominati
          rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica
          e  dal  Presidente  della  Camera dei deputati nel rispetto
          della  proporzione  esistente  tra  i  gruppi parlamentari,
          sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
              "16.  Qualora  sia richiesta, ai sensi del comma 15, la
          proroga  per  l'adozione  del  parere, e limitatamente alle
          materie   per   cui   essa  sia  concessa,  i  termini  per
          l'esercizio  della  delega  sono prorogati di venti giorni.
          Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma 14 ovvero quello
          prorogato  ai  sensi  del  comma  15,  il parere si intende
          espresso  favorevolmente.  Nel computo dei termini previsti
          dai   commi  14  e  15  del  presente  articolo  non  viene
          considerato  il  periodo  di  sospensione estiva dei lavori
          parlamentari.
              17.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi,  nel rispetto degli stessi principi e
          criteri  direttivi e previo parere della commissione di cui
          al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
          legislativi, disposizioni integrative o correttive".
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 8 del decreto
          legislativo  23 dicembre  1999,  n.  505, gia' citato nelle
          note  alle  premesse, cosi' come, da ultimo, modificato dal
          presente decreto:
              "Art.  8  (Fondi comuni che investono in partecipazioni
          qualificate). - 1. Sulla parte del risultato della gestione
          maturato  in  ciascun  anno  riferibile alle partecipazioni
          qualificate   detenute   dagli  organismi  di  investimento
          collettivo  disciplinati  dall'art.  8, commi da 1 a 4, del
          decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n. 461, l'imposta
          sostitutiva  e'  dovuta  nella  misura del 27 per cento. Il
          risultato della gestione si determina sottraendo dal valore
          delle  partecipazioni  qualificate  alla  fine dell'anno al
          lordo  dell'imposta  sostitutiva accantonata, aumentato dei
          corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni,
          il  valore  delle partecipazioni all'inizio dell'anno ed il
          costo  o  valore di acquisto delle partecipazioni aumentato
          di  ogni  onere  ad  esse  relativo,  con  esclusione degli
          interessi passivi.
              2.  Ai  fini  della  disposizione di cui al comma 1, si
          considera  qualificata ogni partecipazione al capitale o al
          patrimonio  con  diritto  di voto di societa' o enti di cui
          all'art.  87,  comma  1,  lettere  a) e d), del testo unico
          delle   imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          superiore  al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate
          su  mercati  regolamentati,  ovvero al 50 per cento, per le
          altre  partecipazioni.  Nel computo delle predette aliquote
          si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli,
          che  consentono  di acquistare partecipazioni al capitale o
          al patrimonio con diritto di voto.
              3.  Si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 9, commi
          2-bis, 3 e 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi
          delle  partecipazioni  agli  organismi  di  cui  al comma 1
          assunte nell'esercizio di imprese commerciali riferibili al
          risultato  della  gestione  soggetto ad imposta sostitutiva
          nella  misura del 27 per cento, il credito d'imposta spetta
          nella  misura  del  36,98  per  cento  del  loro importo. I
          proventi in relazione ai quali compete il credito d'imposta
          nella  misura  del  15 per cento e del 36,98 per cento sono
          determinati  distintamente; nel prospetto predisposto dalla
          societa'  di  gestione  sono  indicati  separatamente,  per
          ciascuna  quota o azione emessa, i risultati della gestione
          maturati   dall'inizio   dell'anno  al  netto  dell'imposta
          sostitutiva applicata con le aliquote del 12,50 per cento e
          del 27 per cento.
              4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a 3 si
          applicano  agli  organismi  di  investimento collettivo che
          abbiano  meno di 500 partecipanti, ad eccezione del caso in
          cui  le  quote  o azioni dei predetti organismi detenute da
          partecipanti   soggetti   alla  vigilanza  delle  autorita'
          indicate  dall'art.  4, comma 1, del decreto legislativo 24
          febbraio  1998,  n. 58, siano superiori al 50 per cento. La
          societa'  di  gestione  o  la  Sicav, sulla base dei dati e
          delle notizie in suo possesso, accerta entro il 31 dicembre
          di  ciascun  anno la sussistenza della condizione di cui al
          precedente  periodo.  Il  superamento del limite ha effetto
          dal periodo d'imposta successivo.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000".
              - Il  decreto  legislativo  2 settembre  1997,  n. 314,
          recante:      "Armonizzazione,      razionalizzazione     e
          semplificazione  delle disposizioni fiscali e previdenziali
          concernenti  i  redditi di lavoro dipendente e dei relativi
          adempimenti  da  parte dei datori di lavoro", e' pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 219
          del 19 settembre 1997.
              - Il  decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e'
          gia' citato nelle note alle premesse.
              - Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 466,
          recante:  "Riordino  delle imposte personali sul reddito al
          fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma
          dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della
          legge   23 dicembre   1996,  n.  662",  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 3 del
          5 gennaio 1998.
              - Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 467,
          recante:  "Disposizioni  in  materia di imposta sostitutiva
          della maggiorazione  di  conguaglio e di credito di imposta
          sugli  utili  societari,  a  norma  dell'art. 3, comma 162,
          lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998.