IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative e correttive con uno o piu' decreti legislativi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000; Vista la nota del 28 giugno 2000 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato ha concesso una proroga di venti giorni per l'espressione del parere da parte della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996; Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, della stessa legge n. 662 del 1996, in conseguenza della proroga del termine per l'adozione del predetto parere, anche il termine per l'esercizio della delega e' prorogato di venti giorni; Acquisita la nota dell'11 luglio 2000 con la quale il presidente della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996, ha comunicato che la suddetta commissione non avrebbe reso il parere di competenza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente 1. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute da partecipanti soggetti alla vigilanza delle autorita' indicate dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, siano superiori al 50 per cento.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante: "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998. - Il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973. - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 13, 16 e 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996: "13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi". "16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari. 17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive". Note all'art. 1: - Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' come, da ultimo, modificato dal presente decreto: "Art. 8 (Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate). - 1. Sulla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni qualificate detenute dagli organismi di investimento collettivo disciplinati dall'art. 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva e' dovuta nella misura del 27 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore delle partecipazioni qualificate alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni, il valore delle partecipazioni all'inizio dell'anno ed il costo o valore di acquisto delle partecipazioni aumentato di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli interessi passivi. 2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di societa' o enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette aliquote si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli, che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto. 3. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2-bis, 3 e 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi delle partecipazioni agli organismi di cui al comma 1 assunte nell'esercizio di imprese commerciali riferibili al risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento, il credito d'imposta spetta nella misura del 36,98 per cento del loro importo. I proventi in relazione ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 15 per cento e del 36,98 per cento sono determinati distintamente; nel prospetto predisposto dalla societa' di gestione sono indicati separatamente, per ciascuna quota o azione emessa, i risultati della gestione maturati dall'inizio dell'anno al netto dell'imposta sostitutiva applicata con le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento. 4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 500 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute da partecipanti soggetti alla vigilanza delle autorita' indicate dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, siano superiori al 50 per cento. La societa' di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta entro il 31 dicembre di ciascun anno la sussistenza della condizione di cui al precedente periodo. Il superamento del limite ha effetto dal periodo d'imposta successivo. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000". - Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante: "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997. - Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' gia' citato nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante: "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998. - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, recante: "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998.