IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  27  ottobre 1997, n. 362, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  19  dicembre  1997,  n.  437,  recante
"Finanziamento  della  missione italiana in Albania per riorganizzare
le  Forze  di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex
Jugoslavia";
  Vista  la legge 3 agosto 1998, n. 300, recante il finanziamento dei
progetti  di  intervento coordinati dal commissario straordinario del
Governo   per   la   prosecuzione   del   processo  di  ricostruzione
dell'Albania;
  Visto  il  decreto-legge  7  gennaio  2000,  n.  1, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni
urgenti  per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni
internazionali di pace;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte  ad  assicurare  ulteriori  finanziamenti  per lo
sviluppo  ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle
Forze di polizia albanesi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,  della  difesa,  delle  finanze  e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

Ulteriori  finanziamenti  per  lo  sviluppo  e  il  completamento dei
programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.
  1.  Per  lo  sviluppo  e  il completamento dei programmi italiani a
sostegno  delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 e'
autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.
  2.  Per  le finalita' di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
disposizioni  degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300,
ed  il  coordinamento  dei  relativi  interventi  e'  assicurato  dal
Ministero  dell'interno.  Il trattamento economico aggiuntivo, di cui
all'art.  4  della  legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto dal 1
luglio  al  31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati
nel periodo 1 dicembre 1999-1 maggio 2000.