IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare l'articolo 75;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli
1, comma 3, lettera q), 19 e 21;
  Visto l'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 30
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1997 concernente le
dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;
  Acquisiti  i  pareti  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2000;
  Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio   2000,  concernente  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero  della pubblica istruzione, formulate dalla Corte dei conti
con note in data 6 settembre 2000, e in data 12 ottobre 2000;
  Ritenuto  di  dover  aderire  ai  rilievi  della  Corte dei conti e
conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adotata nella
riunione del 27 ottobre 2000;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con  i  Ministri della funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1

                     Articolazione del Ministero

  1.  Il  Ministero  della pubblica istruzione, di seguito denominato
"Ministero", e' articolato, a livello centrale, in due dipartimenti e
tre servizi di livello dirigenziale generale a norma dell'articolo 75
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  2.  I  dipartimenti  assumono  rispettivamente  la denominazione di
Dipartimento  per lo sviluppo dell'istruzione e di Dipartimento per i
servizi  nel  territorio.  Nell'ambito dei predetti Dipartimenti sono
individuati  gli  uffici di livello dirigenziale generale di cui agli
articoli 3 e 4.
  3.  I  servizi assumono la denominazione di servizio per gli affari
economico-finanziari,   servizio   per  l'automazione  informatica  e
l'innovazione tecnologica e servizio per la comunicazione.
  4.  Il  Ministero  e'  articolato,  a livello periferico, in uffici
scolastici  regionali  di  livello  dirigenziale  generale,  uno  per
ciascuna  regione.  Tali uffici, a norma dell'articolo 6, comma 2, si
organizzano  per  funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi
di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.
  5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a
norma dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto
1988,  n. 400 e successive modificazioni, sono individuati gli uffici
di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.
  6.  Ciascun  Dipartimento,  servizio e ufficio scolastico regionale
provede  alla  gestione  del  personale  del Ministero assegnato e in
particolare  alla gestione della mobilita' interna e della formazione
specialistica  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  competenza, nel
rispetto delle norme dei contratti collettivi in vigore.
  7.  Sui provvedimenti di attuazione del presente regolamento aventi
riflessi sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro sono sentite, a
norma  dell'articolo  19  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le
organizzazioni   sindacali   aventi   titolo   a   partecipare   alla
contrattazione.
  8.  Al  conferimento  degli  incarichi  di  direzione  degli uffici
dirigenziali  si  provvede con le modalita' previste dall'articolo 19
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "Art.  2.  Con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  75  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.   75   (Disposizioni   particolari   per   l'area
          dell'istruzione  non  universitaria).  - 1. Le disposizioni
          relative  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca,  limitatamente all'area dell'istruzione non
          universitaria,  fatta salva l'ulteriore fase di riordino in
          attuazione  del  presente  titolo, si applicano a decorrere
          dall'entrata  in vigore del presente decreto legislativo. A
          tal   fine   l'organizzazione,   la   dotazione   organica,
          l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello
          dirigenziale  generale  e  la  definizione  dei  rispettivi
          compiti  sono  stabiliti  con  regolamenti emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              2.  Il  regolamento  di  cui  al  comma 1 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) individuazione  dei  dipartimenti  in  numero  non
          superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle
          funzioni   secondo   criteri  di  omogeneita',  coerenza  e
          completezza;
                b) eventuale  individuazione, quali uffici di livello
          non  equiparato  ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di
          servizi  autonomi  di  supporto,  in numero non superiore a
          tre,  per  l'esercizio di funzioni strumentali di interesse
          comune  ai  dipartimenti,  con  particolare  riferimento ai
          compiti  in  materia di informatizzazione, comunicazione ed
          affari economici.
              3.   Relativamente   alle   competenze  in  materia  di
          istruzione    non    universitaria,    il    Ministero   ha
          organizzazione  periferica, articolata in uffici scolastici
          regionali  di livello dirigenziale generale, quali autonomi
          centri  di  responsabilita'  amministrativa, che esercitano
          tra  le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle
          inerenti   all'attivita'   di   supporto  alle  istituzioni
          scolastiche  autonome  ai  rapporti  con le amministrazioni
          regionali  e  con  gli  enti  locali,  ai  rapporti  con le
          universita'  e le agenzie formative, al reclutamento e alla
          mobilita'  del  personale  scolastico,  ferma  restando  la
          dimensione  provinciale  dei  ruoli  del personale docente,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliare,  alla  assegnazione
          delle  risorse  finanziarie e di personale alle istituzioni
          scolastiche.  Ai  fini  di  un  coordinato  esercizio delle
          funzioni  pubbliche  in materia di istruzione e' costituito
          presso   ogni   ufficio   scolastico  regionale  un  organo
          collegiale  a  composizione mista, con rappresentanti dello
          Stato,   della   regione  e  delle  autonomie  territoriali
          interessate,  cui  compete il coordinamento delle attivita'
          gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
          della   realizzazione  degli  obiettivi  programmati.  Alla
          organizzazione  degli  uffici  scolastici  regionali  e del
          relativo  organo  collegiale  si  provvede  con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore
          del  regolamento  stesso,  sono soppresse le sovrintendenze
          scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
          territorio  provinciale,  anche per funzioni, di servizi di
          consulenza  e  supporto  alle istituzioni scolastiche, sono
          contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
              4.   In   relazione   all'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni   di   attuazione  dell'art.  21  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione
          non  universitaria  e' definitivamente attuato entro l'anno
          2000,  garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni
          organiche  di personale previste dal decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1996.
              5.  Fino  all'entrata  in vigore del regolamento di cui
          all'art.   4  il  Ministro  della  pubblica  istruzione  e'
          autorizzato  a  sperimentare anche con singoli atti modelli
          organizzativi   conformi  alle  disposizioni  del  presente
          decreto   legislativo   che  consentano  l'aggregazione  di
          compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse
          responsabilita'  amministrative  e  contabili  al dirigente
          preposto.  Per  tali  finalita'  e'  altresi' autorizzato a
          promuovere  i  procedimenti  di formazione, riconversione e
          riqualificazione   necessari   in   relazione   alla  nuova
          organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.
              -  Si  riporta  il testo degli art. 1, comma 3, lettera
          q),  19  e  21  della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione ammini strativa):
              "3.  Sono  esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie;
                q) istruzione  universitaria, ordinamenti scolastici,
          programmi      scolastici,      organizzazione     generale
          dell'istruzione    scolastica   e   stato   giuridico   del
          personale.".
              "Art.  19.  -  1. Sui provvedimenti di attuazione delle
          norme   previste   dal   presente   capo   aventi  riflessi
          sull'organizzazione  del lavoro o sullo stato giuridico dei
          pubblici   dipendenti   sono   sentite   le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative.".
            "Art.  21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
          e  degli  istituti  educativi  si inserisce nel processo di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero  sistema formativo. Ai fini della realizzazione
          della  autonomia  delle istituzioni scolastiche le funzioni
          dell'amministrazione  centrale  e periferica della pubblica
          istruzione   in   materia   di  gestione  del  servizio  di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione  del  diritto  allo  studio  nonche' gli elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione   e  programmazione  definiti  dallo  Stato,  sono
          progressivamente  attribuite  alle istituzioni scolastiche,
          attuando   a   tal   fine  anche  l'estensione  ai  circoli
          didattici,  alle  scuole medie, alle scuole e agli istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli  istituti  tecnici  e  professionali e degli istituti
          d'arte  ed  ampliando  l'autonomia  per  tutte le tipologie
          degli  istituti  di  istruzione, anche in deroga alle norme
          vigenti   in   materia  di  contabilita'  dello  Stato.  Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche agli
          istituti  educativi,  tenuto  conto delle loro specificita'
          ordinamentali.
              2.  Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17,  comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e princi'pi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di   Stato,   il   parere   delle   competenti  commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque  emanati.  Con i regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni  per  armonizzare le norme di cui all'art. 355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
              3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della   personalita'   giuridica   e   dell'autonomia  alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate  nell'ottica  di  garantire  agli utenti una piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali   in   relazione   a   particolari  situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno  automaticamente  concesse  nelle  province  il cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni   di  viabilita'  statale  e  provinciale  siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
              4.   La   personalita'  giuridica  e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al  comma  3 attraverso piani di dimensionamento della rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
              5.    La   dotazione   finanziaria   essenziale   delle
          istituzioni  scolastiche  gia'  in possesso di personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento  amministrativo e didattico, che si suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione  che quello dell'utilizzazione prioritaria per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun indirizzo di scuola.
              6.   Sono   abrogate   le  disposizioni  che  prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica,  delle  fondazioni  o  altre  istituzioni aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte   salve   le  vigenti  disposizioni  di  legge  o  di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti  ereditari  e  su quelli ricevuti per donazione non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
              7.  Le  istituzioni  scolastiche che abbiano conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le  istituzioni  scolastiche  gia' dotate di personalita' e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno  autonomia  organizzativa  e  didattica, nel rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
              8.   L'autonomia   organizzativa  e'  finalizzata  alla
          realizzazione  della flessibilita', della diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e  al  coordinamento  con il contesto territoriale. Essa si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego  dei  docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale  previsti  a  livello  nazionale,  la distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali,  il  rispetto dei complessivi obblighi annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che  possono  essere  assolti  invece  che in cinque giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
              9.    L'autonomia    didattica    e'   finalizzata   al
          perseguimento   degli   obiettivi   generali   del  sistema
          nazionale  di  istruzione,  nel  rispetto della liberta' di
          insegnamento,  della  liberta' di scelta educativa da parte
          delle  famiglie  e  del  diritto  ad  apprendere.  Essa  si
          sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
          strumenti,  organizzazione  e  tempi  di  insegnamento,  da
          adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'   progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta  di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto  delle  esigenze  formative  degli studenti. A tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
          71,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, sono definiti
          criteri  per la determinazione degli organici funzionali di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
              10.   Nell'esercizio   dell'autonomia  organizzativa  e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi   per   gli  adulti,  iniziative  di  prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di  utilizzazione  delle strutture e delle tecnologie anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra  le  regioni  e  l'amministrazione scolastica, percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche  autonome  hanno  anche  autonomia  di ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio  dell'autonomia  didattica  e  organizzativa. Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la  Biblioteca  di documentazione pedagogica e le scuole ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
              11.  Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle  accademie  di belle arti, agli istituti superiori per
          le  industrie  artistiche,  ai conservatori di musica, alle
          accademie  nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
          i  princi'pi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10 e con gli
          adattamenti  resi  necessari  dalle specificita' proprie di
          tali istituzioni.
              12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare  convenzioni  allo scopo di favorire attivita' di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
              13.  Con  effetto dalla data di entrata in vigore delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione  e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni
          regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
          legislativo  16 aprile  1994,  n.  297, apportando tutte le
          conseguenti e necessarie modifiche.
              14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni   generali   per  l'autonoma  allocazione  delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei  servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti  di  cui  al  comma  2.  E' abrogato il comma 9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              15.  Entro  il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
          emanare  un  decreto  legislativo  di  riforma degli organi
          collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
          periferico  che  tenga conto della specificita' del settore
          scolastico,  valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse
          componenti  e  delle  minoranze  linguistiche riconosciute,
          nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a) armonizzazione         della         composizione,
          dell'organizzazione  e  delle funzioni dei nuovi organi con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come  ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
                b) razionalizzazione  degli  organi a norma dell'art.
          12, comma 1, lettera p);
                c) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
          lettera g);
                d) valorizzazione  del  collegamento con le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
                e) attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni, nella salvaguardia del principio
          della liberta' di insegnamento.
              16.  Nel  rispetto  del  principio  della  liberta'  di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita'  della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della  personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita'  della qualifica dirigenziale sono individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
          organi   collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane,  di  gestione  di risorse finanziarie e strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
                b) il  raccordo  tra i compiti previsti dalla lettera
          a)     e     l'organizzazione     e     le     attribuzioni
          dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
          ai sensi dell'art. 13, comma 1;
                c) la   revisione   del   sistema   di  reclutamento,
          riservato  al  personale docente con adeguata anzianita' di
          servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                d) l'attribuzione  della dirigenza ai capi d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
              17.  Il  rapporto  di  lavoro  dei dirigenti scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
              18.  Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
          la  riforma  degli  uffici  periferici  del Ministero della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia  di  programmazione  e  riorganizzazione della rete
          scolastica.
              19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro   anni   al  Parlamento,  a  decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo,  una relazione sui risultati conseguiti, anche al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
              20.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano disciplinano con propria
          legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
          nei  limiti  dei  propri  statuti e delle relative norme di
          attuazione.
              20-bis.  Con  la stessa legge regionale di cui al comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di  svolgimento  e  di  certificazione  di una quarta prova
          scritta  di  lingua  francese, in aggiunta alle altre prove
          scritte  previste  dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
          modalita'  e  i  criteri di valutazione delle prove d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato  il  comma  5  dell'art. 3 della legge 10 dicembre
          1997, n. 425".
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  137  del  decreto
          legislativo  31 marzo  1998, n. 112, recante: "Conferimento
          di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato alle
          regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
          legge 15 marzo 1997, n. 59":
              "Art.  137  (Competenze dello Stato). - 1. Restano allo
          Stato,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, lettera a), della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59,  i  compiti  e  le funzioni
          concernenti  i  criteri  e i parametri per l'organizzazione
          della  rete  scolastica,  previo  parere  della  conferenza
          unificata,   le   funzioni   di   valutazione  del  sistema
          scolastico,  le  funzioni  relative  alla  determinazione e
          all'assegnazione  delle  risorse  finanziarie  a carico del
          bilancio  dello  Stato  e  del  personale  alle istituzioni
          scolastiche,  le funzioni di cui all'art. 138, comma 3, del
          presente decreto legislativo.
              2.  Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni
          amministrative  relativi  alle  scuole militari ed ai corsi
          scolastici  organizzati,  con  il  patrocinio  dello Stato,
          nell'ambito  delle  attivita'  attinenti alla difesa e alla
          sicurezza  pubblica,  nonche' i provvedimenti relativi agli
          organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari,
          ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          18 aprile 1994, n. 389".
              - Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Razionalizzazione      della      organizzazione     delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
          Note all'art. 1:
              -  Per il testo dell'art. 75 del decreto legislativo 30
          luglio  1999,  n.  300,  per  il  testo dell'art. 17, comma
          4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e per
          il  testo dell'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
          vedano le note alle premesse.
              -  Si  riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni
          dirigenziali  diverse  si  tiene conto della natura e delle
          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle
          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo
          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli  incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e al
          passaggio  ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
          del codice civile.
              2.  Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non
          inferiore  a  due  anni  e  non superiore a sette anni, con
          facolta'  di  rinnovo.  Sono definiti contrattualmente, per
          ciascun  incarico,  l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
          la  durata  dell'incarico,  salvi  i  casi di revoca di cui
          all'art.   21,   nonche'   il   corrispondente  trattamento
          economico.  Quest'ultimo  e' regolato ai sensi dell'art. 24
          ed ha carattere onnicomprensivo.
              3.  Gli  incarichi di segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
              6.  Gli  incarichi  di  cui ai commi precedenti possono
          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
          del  5  per  cento  dei  dirigenti  appartenenti alla prima
          fascia  del  ruolo  unico  e  del  5  per  cento  di quelli
          appartenti  alla  seconda fascia a persone di particolare e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende
          pubbliche  e private con esperienza acquisita per almeno un
          quinquennio   in   funzioni  dirigenziali,  o  che  abbiano
          conseguito  una particolare specializzazione professionale,
          culturale   e   scientifica   desumibile  dalla  formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche   o   da  concrete  esperienze  di  lavoro,  o
          provenienti   dai  settori  della  ricerca,  della  docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata del contratto, i
          dipendenti  di  pubbliche amministrazioni sono collocati in
          aspettativa     senza     assegni,    con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto  individuale  di cui al comma 2
          dell'art. 24.
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  al  comma  3  possono essere confermati, revocati,
          modificati  o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i  quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
          alla loro naturale scadenza.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 2, comma 4, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore.