IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,  ed  in particolare
l'articolo 3 e l'allegato C;
  Vista la direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  22  febbraio  1999,  relativa  agli  estratti  di  caffe' e agli
estratti di cicoria;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973,
n. 470;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
774;
  Vista  la  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  ed  in particolare
l'articolo   50,   che  stabilisce  che,  con  la  procedura  di  cui
all'articolo  4,  comma  5,  della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono
essere  emanate  norme  regolamentari per rivedere la produzione e la
commercializzazione  dei  prodotti alimentari conservati e non, anche
se disciplinate con legge;
  Visto  il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie 3 dicembre 1987, n. 599;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio  con  l'estero,  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,  della  sanita', della giustizia e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Sostituzione dell'articolo   1   del  decreto  del  Presidente  della
                  Repubblica 23 agosto 1982, n. 774
  1.  L'articolo  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 774, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1  (Estratti  di  caffe'). - 1. Si intendono per estratti di
caffe', i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dai grani
di  caffe'  torrefatti,  utilizzando  l'acqua  come  unico  agente di
estrazione,  con  esclusione  di  qualsiasi  procedimento di idrolisi
mediante  aggiunta  di acido o di base, e contenenti esclusivamente i
principi  solubili  e  aromatici  del caffe', oltre alle sostanze non
solubili,  tecnicamente  ineliminabili,  ed  agli  oli  non  solubili
provenienti dal caffe'.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce,  tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
          potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
          valore di legge ed i regolamenti.
              -   La   legge   21 dicembre   1999,   n.   526,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria 1999).
              -  L'art.  3 e l'allegato C della succitata legge cosi'
          recitano:
              "Art.   3  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  con
          regolamento  autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
          dare  attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
          all'allegato   C  con  uno  o  piu'  regolamenti  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a
          quelli  enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1
          dell'art. 2.
              2.  Fermo  restando  il  disposto dell'art. 5, comma 1,
          della  legge  9  marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al
          comma  1 possono altresi', per tutte le materie non coperte
          da   riserva   assoluta  di  legge,  dare  attuazione  alle
          direttive   che  costituiscono  modifica,  aggiornamento  o
          completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
              3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1
          danno   attuazione   prescrivano   di  adottare  discipline
          sanzionatorie,  il  Governo  puo' prevedere nei regolamenti
          stessi,  per  le  fattispecie  individuate  delle direttive
          medesime,  adeguate  sanzioni  amministrative  che dovranno
          essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in
          materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2.
                                                           Allegato C
                                                         (Articolo 3)
              98/35/CE:  direttiva del Consiglio, dcl 25 maggio 1998,
          che  modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti
          minimi  di  formazione  per  la gente di mare.     99/4/CE:
          direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del
          22 febbraio  1999,  relativa agli estratti di caffe' e agli
          estratti di cicoria.
              1999/21/CE:  direttiva  della Commissione, del 25 marzo
          1999,  sugli  alimenti  dietetici  destinati  a fini medici
          speciali.
              1999/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1999,
          relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini
          zoologici.
              1999/39/CE:  direttiva  della Commissione, del 6 maggio
          1999,  che  modifica  la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a
          base  di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti
          e ai bambini.
              1999/50/CE:  direttiva della Commissione, del 25 maggio
          1999,  che  modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti
          per lattanti e alimenti di proseguimento.
              La  direttiva  1999/4/CE  del  Parlamento europeo e del
          Consiglio del 22 febbraio 1999 e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L. 066 del 13 marzo 1999.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          16 febbraio   1973,  n.  470,  reca:  "Regolamento  per  la
          disciplina  igienica  della  produzione e del commercio del
          caffe' e dei suoi derivati".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
          1982,  n.  774,  reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n.
          77/436 relativa agli estratti di caffe' ed agli estratti di
          cicoria".
              -   La   legge   22 febbraio   1994,   n.   146,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1993.
              L'art.  50  della legge 22 febbraio 1994, n. 146, cosi'
          recita:
              "Art.  50  (Regolamentazione  dei  prodotti).  -  1. Il
          Governo  emana,  con uno o piu' regolamenti, norme intese a
          rivedere   e   riordinare  a  materia  della  produzione  e
          commercializzazione  dei  prodotti  alimentari conservati e
          non, anche se disciplinata con legge.
              2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la
          procedura  prevista  dall'art.  4,  comma  5,  della  legge
          9 marzo 1989, n. 86.
              3. La disciplina della produzione e commercializzazione
          dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
                a) si  conforma  ai  principi e alle norme di diritto
          comunitario   con   particolare   riferimento  alla  libera
          circolazione  delle  merci,  tenuto  conto dell'art. 36 del
          trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
                b) tutela   gli   interessi   relativi  alla  salute,
          all'ambiente,   alla  protezione  del  consumatore  e  alla
          qualita'  dei  prodotti,  alla  sanita' degli animali e dei
          vegetali,   nel  rispetto  dei  principi  ispiratori  della
          legislazione vigente.
              4.  In  applicazione di quanto stabilito al comma 1, le
          disposizioni  vigenti in contrasto con la norma generale di
          cui  alla  lettera  a)  del comma 3 saranno abrogate oppure
          modificate  o sostituite in attuazione della norma generale
          di cui alla lettera b) del medesimo com-ma 3.
              5.  I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a
          decreti  ministeriali,  da adottare ai sensi dell'art.  17,
          commi  3  e  4,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, la
          emanazione di regole tecniche.
              -  La  legge  9 marzo 1989, n. 86 reca: "Norme generali
          sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
          comunitario  e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
          comunitari".
              - L'art. 4, comma 5 della succitata legge cosi' recita:
              "Art.  4  (Attuazione  in  via  regolamentare). - 5. Il
          regolamento  di attuazione e' adottato secondo le procedure
          di  cui  all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
          proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
          Ministro  per  il coordinamento delle politiche comunitarie
          da  lui  delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata
          in  vigore  della  legge  comunitaria. In questa ipotesi il
          parere  del  Consiglio  di Stato deve essere espresso entro
          quaranta  giorni  dalla  richiesta. Decorso tale termine il
          regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere.
              -  Il  decreto  del Ministro per il coordinamento delle
          politiche   comunitarie  3 dicembre  1987,  n.  599,  reca:
          "Attuazione  della  diretiva  n.  85/573/CEE, in materia di
          estratti di caffe' ed estratti di cicoria.
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
              -  L'art.  17,  comma  2,  della  succitata legge cosi'
          recita:
              "Art.  17.  -  2.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato, sono emanati i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          23 agosto 1982, n. 774, vedi note alle premesse.