IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto  l'articolo  123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941,
n.  12,  aggiunto dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre
1997,  n.  398,  che  prevede che mediante decreto del Ministro della
giustizia  sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della
prova  preliminare  informatica  ai  fini  dell'ammissione alle prove
scritte del concorso per uditore giudiziario;
  Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998,
n.   228,   recante   regolamento   per  l'espletamento  della  prova
preliminare  informatica  ai  fini dell'ammissione alla prova scritta
del  concorso  per  uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  al predetto regolamento le
modifiche  necessarie  per  il  miglior  espletamento della procedura
concorsuale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso
nella seduta del 12 luglio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 luglio 2000;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 2 agosto 2000, prot. n. 1687/U-8/3-6;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  1,  comma 1, del decreto del Ministro di grazia e
giustizia  1°  giugno  1998, n. 228, le parole "per ciascuna materia"
sono  sostituite  dalle  parole  "per  lematerie  civile  e penale, a
tremila  per  la  materia  amministrativa  e,  complessivamente,  non
inferiore a quindicimila".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Si  riporta il testo dell'articolo 123-quinquies del
          regio   decreto   30   gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento
          giudiziario):
              "Art.  123-quinquies  (Regolamento  per  lo svolgimento
          della prova preliminare). - 1. Con regolamento del Ministro
          di  grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il
          Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le
          caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande
          della  prova preliminare, i metodi per l'assegnazione delle
          domande  ai  candidati,  il  conferimento dei punteggi e le
          modalita'    di    formazione    della    graduatoria,   le
          caratteristiche  dei  sistemi  informativi  e  dei relativi
          elaborati  e quant'altro attiene all'esecuzione della prova
          preliminare    ed    alla    conservazione,   gestione   ed
          aggiornamento dell'archivio.
              2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura
          e'  reso  entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale
          termine il Ministro di grazia e giustizia adotta, comunque,
          il regolamento di cui al comma 1.
              3.  Nell'emanazione  del regolamento di cui al comma 1,
          il  Ministro  di  grazia e giustizia si attiene ai seguenti
          criteri:
                a) predisposizione dell'archivio in modo da fornire i
          quesiti per tutti i concorsi da espletare;
                b)  inserimento nell'archivio di quesiti classificati
          in  base  a  diversi  livelli  di  difficolta',  al fine di
          consentire  la  effettuazione contemporanea di test diversi
          ai  candidati;  nelle  materie  codificate i quesiti devono
          concernere  argomenti  riferentisi  a  tutti  i  libri  dei
          codici;
                c) aggiornamento costante dell'archivio;
                d) previsione che l'archivio domande sia pubblico;
                e) previsione che il sistema della prova preliminare,
          le  caratteristiche  delle  apparecchiature  da  utilizzare
          eventualmente   per   detta   prova   e   le  modalita'  di
          utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;
                f)   assegnazione   dei  quesiti  in  modo  che  essi
          risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascun
          gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;
                g) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre
          a  ciascun  candidato,  in modo da assicurare la parita' di
          trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti,
          sia  per  le  materie  sulle  quali essi vertono sia per il
          grado di difficolta' per ciascuna materia;
                h) previsione  del numero delle domande da assegnare,
          della  loro  ripartizione  per  materia e del tempo massimo
          entro il quale le risposte devono essere date;
                i) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le
          risposte  siano valutate in modo differente a seconda della
          difficolta' del quesito;
                l) determinazione   dei  meccanismi  automatizzati  e
          relativa   gestione   per  l'espletamento  della  prova  di
          preselezione".
          Note alle premesse:
              -  Per  il  testo dell'articolo 123-quinquies del regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12, vedasi in nota al titolo.
              -  Il  decreto  legislativo  17  novembre 1997, n. 398,
          reca:  Modifica  alla  disciplina  del concorso per uditore
          giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
          professioni  legali,  a norma dell'articolo 17, commi 113 e
          114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
              -  Il  comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400/1998
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
              -   Il   testo  vigente  dell'articolo  1  del  decreto
          ministeriale  1o  giugno  1998, n. 228, come modificato dal
          presente regolamento, e' il seguente:
              "Art.  1  (Archivio  informatico  dei  quesiti).  -  1.
          L'archivio informatico, istituito dall'articolo 123-quater,
          comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto
          dall'articolo  4  del decreto legislativo 17 novembre 1997,
          n.  398,  contiene  un  numero  di  quesiti,  inerenti alle
          materie  oggetto della prova scritta ai sensi dell'articolo
          123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 124, inserito
          dall'articolo  3  del decreto legislativo 17 novembre 1997,
          n.  398, non inferiore a cinquemila per le materie civile e
          penale,   a   tremila  per  la  materia  amministrativa  e,
          complessivamente, non inferiore a quindicimila.
              2.  Possono  essere  inseriti  nell'archivio unicamente
          quesiti  che  facciano diretta applicazione di disposizioni
          normative  con  esclusione di ogni riferimento ad argomenti
          ed orientamenti dottrinali o giurisprudenziali".