IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge
7  giugno  1951,  n.  434,  la  legge  15  dicembre  1960, n. 1483, e
successive  modificazioni,  concernenti  l'ordinamento  del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  l'articolo  3  del  decreto-legge  23  aprile  1993, n. 118,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 giugno 1993, n. 202,
concernente  tra l'altro il trasferimento, al compimento del riordino
delle  partecipazioni  statali,  del  personale  inquadrato nel ruolo
aggiunto ivi istituito;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220,  recante  il  regolamento sulla riorganizzazione degli uffici di
livello  dirigenziale  generale  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n.
116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
28  marzo  1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici
di  livello  dirigenziale  generale del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni,  ed in particolare l'articolo 6, cosi' come modificato
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Visti  i  decreti  legislativi  30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio
1999,  n.  303, recanti, rispettivamente, riforma dell'organizzazione
del  Governo,  a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59,  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come
modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2000;
  Ritenuta   l'opportunita',   in   accoglimento  delle  osservazioni
formulate con il predetto parere, di rinviare ad un separato apposito
regolamento   le   disposizioni  in  materia  di  uffici  di  diretta
collaborazione   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
dell'artigianato;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  del  commercio  con  l'estero, di concerto con i
Ministri  per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Dotazioni organiche
  1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  le  dotazioni organiche del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  sono
rideterminate  in  conformita'  dell'allegata tabella A, nel rispetto
del  criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale. Le
dotazioni    organiche    determinate    dal   presente   regolamento
sostituiscono  integralmente  quelle  definite  con  il  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 12 dicembre 1996,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115
del  20  maggio  1997.  La  distribuzione  del  personale dei diversi
livelli  e qualifiche previsti dalla predetta dotazione organica puo'
essere  modificata  con  le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito  dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80.  Con  le  medesime  modalita'  e'  determinata  o  modificata  la
ripartizione  del  personale  nei  diversi  profili professionali. La
dotazione  organica del personale dirigenziale indicata nella tabella
A  costituisce,  ai  sensi  dell'articolo 5, comma 6, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  febbraio 1999, n. 150, limite agli
incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero.
  2.  Le dotazioni organiche degli uffici provinciali dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato, degli uffici provinciali metrici e
dei  distretti  minerari,  nonche'  i  posti d'organico del personale
dell'amministrazione   centrale  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato in corso di trasferimento alle regioni
ed agli enti locali e funzionali, non sono inclusi nelle dotazioni di
cui  al  comma  1  e sono definitivamente soppressi a decorrere dalle
date di entrata in vigore dei relativi provvedimenti di trasferimento
adottati  ai  sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Fino  a tali date e' fatto salvo il transitorio inquadramento di tale
personale  nei  ruoli  dell'amministrazione  statale  nei  limiti del
contingente indicato nell'allegata tabella B.
  3.  E'  soppresso  il  ruolo  aggiunto  di  cui  all'articolo 3 del
decreto-legge  23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23 giugno 1993, n. 202. Fermo restando per il personale
delle  qualifiche dirigenziali l'inquadramento nel ruolo unico di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150,
il  personale  delle  qualifiche  funzionali inquadrato in tale ruolo
aggiunto    e'    definitivamente    inquadrato,   con   salvaguardia
dell'anzianita'    acquisita,    negli    organici    del   Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, come rideterminati
ai  sensi  del  comma 1. Per il predetto personale che all'atto della
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento si trova in
posizione di comando o di fuori ruolo presso amministrazioni centrali
ed  organismi  dello  Stato  anche  ad  ordinamento  autonomo, aventi
attribuzioni nel settore dell'economia, e' fatta salva per il periodo
di  un  anno la possibilita' del trasferimento presso gli stessi, con
conseguenti    rideterminazioni   delle   dotazioni   organiche.   Il
trasferimento e' disposto con le procedure di cui all'articolo 33 del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
  4. E' soppresso il ruolo transitorio del personale del Dipartimento
del  turismo  di  cui  all'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 29
marzo  1995,  n.  97,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1995, n. 203. Fermo restando per il personale delle qualifiche
dirigenziali  l'inquadramento  nel  ruolo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 febbraio 1999, n. 150, il personale
delle  qualifiche  funzionali  inquadrato  in  tale ruolo aggiunto e'
definitivamente    inquadrato,   con   salvaguardia   dell'anzianita'
acquisita,  nonche'  dell'applicazione dell'articolo 11, comma 6, del
decreto  legislativo  n.  303  del 1999, negli organici del Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, come rideterminati
ai  sensi del comma 1. Eventuali ulteriori trasferimenti di personale
sono disposti con le procedure previste dalle disposizioni vigenti in
materia.
  5.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento   sono   abrogate   le   disposizioni  ancora  in  vigore
dell'articolo  3,  commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993,
n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
             dall'amministrazione  competente  per  materia, ai sensi
             dell'art.   10,   comma   3,   del   testo  unico  delle
             disposizioni    sulla    promulgazione    delle   leggi,
             sull'emanazione   dei   decreti   del  Presidente  della
             Repubblica   e   sulle   pubblicazioni  ufficiali  della
             Repubblica   italiana,   approvato   con   decreto   del
             Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
             al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
             di  legge  alle  quali  e'  operato  il  rinvio. Restano
             invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
             qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  87,  quinto  comma, della Costituzione della
             Repubblica   italiana  conferisce  al  Presidente  della
             Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare
             i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              -  Il  decreto  luogotenenziale  n.  223/1946, recante:
             "Riordinamento  dei servizi del Ministero dell'industria
             e  del  commercio",  e'  stato pubblicato nella Gazzetta
             Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1946.
              -   La   legge  n.  434/1951  recante:  "Ratifica,  con
             modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n.
             867,    concernente   revisione   del   ruolo   organico
             dell'amministrazione      centrale     del     Ministero
             dell'industria  e  del  commercio",  e' stata pubblicata
             nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 26 giugno 1951.
              -  La  legge  n. 1483/1960 recante: "Istituzione di una
             nuova  Direzione  generale  e  riordinamento  dei  ruoli
             organici  dell'amministrazione  centrale  del  Ministero
             dell'industria  e  del  commercio",  e' stata pubblicata
             nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 16 dicembre 1960.
              -  Il  decreto-legge  23 aprile  1993, n. 118, recante:
             "Disposizioni  urgenti per la soppressione del Ministero
             delle  partecipazioni  statali e per il riordino di IRI,
             ENI,  ENEL,  IMI,  BNL  e INA" e' stato pubblicato nella
             Gazzetta  Ufficiale  n.  95 del 24 aprile 1993. La legge
             23 giugno 1993, n. 202, di conversione con modificazioni
             del   predetto   decreto-legge,  ed  il  relativo  testo
             coordinato   sono   stati   pubblicati   nella  Gazzetta
             Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1993.
              -  Il  testo  dell'art.  3  del decreto-legge 23 aprile
             1993,  n.  118,  convertito con legge 23 giugno 1993, n.
             202, e' il seguente:
              "Art.  3  (Disposizioni  sul  personale  del  soppresso
             Ministero   delle   partecipazioni  statali).  -  1.  Il
             personale   dipendente  del  soppresso  Ministero  delle
             partecipazioni statali e' trasferito presso il Ministero
             dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  e
             collocato,  ivi  compreso  il  personale in posizione di
             soprannumero, in un ruolo aggiunto istituito con decreto
             del    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
             dell'artigianato,  di concerto con i Ministri del tesoro
             e per la funzione pubblica. Tale ruolo e' determinato in
             conformita'  alla tabella allegata al presente decreto e
             corrisponde   alle  dotazioni  organiche  dei  posti  di
             funzione  dirigenziale  e  delle qualifiche funzionali e
             dei  profili  professionali  del personale del soppresso
             Ministero  delle partecipazioni statali, quali risultano
             rispettivamente  dalla tabella XVIII di cui all'allegato
             II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
             1972,  n.  748,  modificata  dal  decreto del Presidente
             della  Repubblica  30 novembre  1990,  pubblicato  nella
             Gazzetta  Ufficiale  n.  18 del 22 gennaio 1991, nonche'
             dal  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
             13 gennaio  1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
             79  del  3 aprile  1992.  Detto  personale potra' essere
             utilizzato,  con  gli  effetti del comando, in posizione
             corrispondente    per    sopperire    ad   esigenze   di
             funzionamento    del   Ministero   dell'industria,   del
             commercio e dell'artigianato.
              2. Il personale delle qualifiche dirigenziali del ruolo
             aggiunto di cui al comma 1 esercita le funzioni previste
             dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno
             1972,  n.  748,  e  successive  modificazioni,  ad  esso
             attribuite  con decreto del Ministro dell'industria, del
             commercio    e    dell'artigianato,    con   particolare
             riferimento ai compiti previsti dall'art. 1 del presente
             decreto,  e  puo'  essere  altresi'  utilizzato  per  la
             realizzazione  delle intese di cui all'art. 15, comma 3,
             del  decreto-legge  11  luglio 1992, n. 333, convertito,
             con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e
             successive  modificazioni  ed integrazioni, ivi comprese
             quelle   relative   al   riordino  delle  partecipazioni
             statali.
              2-bis.  Al compimento del riordino delle partecipazioni
             statali, il personale del ruolo aggiunto di cui ai commi
             1  e  2  potra'  essere  trasferito,  secondo  modalita'
             stabilite  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
             Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
             funzione   pubblica   e  con  le  altre  amministrazioni
             interessate,    presso   amministrazioni   centrali   od
             organismi  dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo,
             aventi   attribuzioni  nel  settore  dell'economia,  con
             conseguenti variazioni dei rispettivi ruoli.
              3.   Con   le   modalita'   previste  dalle  specifiche
             disposizioni  vigenti,  il Ministero del tesoro provvede
             alla  riutilizzazione  del  personale  dipendente  dalla
             Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con
             qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di cui al
             comma  1  dell'art.  1 presso la Ragioneria centrale del
             soppresso Ministro delle partecipazioni statali".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
             1997,  n.  220,  concernente: "Regolamento recante norme
             sulla   riorganizzazione   degli   uffici   di   livello
             dirigenziale  generale del Ministero dell'industria, del
             commercio e dell'artigianato", e' stato pubblicato nella
             Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
             2000,   n.   116,   concernente:   "Regolamento  recante
             modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
             28 marzo  1997,  n.  220 concernente la riorganizzazione
             degli   uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del
             Ministero     dell'industria,     del     commercio    e
             dell'artigianato",  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta
             Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000.
              -  Il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,
             recante   "Razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
             amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina
             in  materia  di  pubblico  impiego,  a norma dell'art. 2
             della   legge   23 ottobre   1992,  n.  421",  e'  stato
             pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta
             Ufficiale del 6 febbraio 1993.
              -  Il testo vigente dell'art. 6 del decreto legislativo
             3 febbraio  1993,  n.  29,  modificato  dall'art.  5 del
             decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
             disposizioni  in materia di organizzazione e di rapporti
             di    lavoro   nelle   amministrazioni   pubbliche,   di
             giurisdizione   nelle   controversie   di  lavoro  e  di
             giurisdizione   amministrativa,  emanate  in  attuazione
             dell'art.  11,  comma  4,  della legge 15 marzo 1997, n.
             59",  come riportato nel testo aggiornato pubblicato sul
             supplemento ordinario n. 98/L alla Gazzetta Ufficiale n.
             119 del 25 maggio 1998, e' il seguente:
              "Art.  6  (Organizzazione  e  disciplina degli uffici e
             dotazioni   organiche).   -   1.  Nelle  amministrazioni
             pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici,
             nonche'  la  consistenza e la variazione delle dotazioni
             organiche  sono  determinate in funzione delle finalita'
             indicate  all'art.  1,  comma  1,  previa verifica degli
             effettivi   fabbisogni   e  previa  consultazione  delle
             organizzazioni   sindacali   rappresentative   ai  sensi
             dell'art.   10.   Le  amministrazioni  pubbliche  curano
             l'ottimale  distribuzione delle risorse umane attraverso
             la  coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
             reclutamento del personale.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
             ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis,
             della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
             personale  dei  diversi  livelli  o  qualifiche previsti
             dalla  dotazione  organica  puo'  essere  modificata con
             decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su
             proposta  del  Ministro  competente  di  concerto con il
             Ministero    del    tesoro,   del   bilancio   e   della
             programmazione  economica,  ove  comporti  riduzioni  di
             spesa  o  comunque  non  incrementi la spesa complessiva
             riferita  al  personale  effettivamente  in  servizio al
             31 dicembre dell'anno precedente.
              3.  Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
             organiche   si   procede  periodicamente  e  comunque  a
             scadenza  triennale,  nonche'  ove  risulti necessario a
             seguito   di   riordino,   fusione,   trasformazione   o
             trasferimento  di funzioni. Ogni amministrazione procede
             adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
              4.   Le   variazioni  delle  dotazioni  organiche  gia'
             determinate  sono approvate dall'organo di vertice delle
             amministrazioni   in   coerenza  con  la  programmazione
             triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39
             della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e con gli strumenti
             di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per
             le   amministrazioni   dello   Stato  la  programmazione
             triennale   del   fabbisogno   e   l'approvazione  delle
             variazioni  delle  dotazioni  organiche avviene ad opera
             del  Consiglio dei Ministri, secondo le modalita' di cui
             al  comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
             n. 400.
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
             Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'   per  le
             amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali
             in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia
             e   di   giustizia,  sono  fatte  salve  le  particolari
             disposizioni  dettate dalle normative di settore. L'art.
             5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
             503,  relativamente al personale appartenente alle Forze
             di  polizia  ad  ordinamento  civile,  si interpreta nel
             senso che al predetto personale non si applica l'art. 16
             dello  stesso  decreto.  Restano  salve  le disposizioni
             vigenti per la determinazione delle piante organiche del
             personale  degli istituti di ogni ordine e grado e delle
             istituzioni  educative.  Le  attribuzioni  del Ministero
             dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
             tecnologica  relative  a  tutto  il  personale tecnico e
             amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono
             devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono
             attribuite  agli  osservatori astronomici, astrofisici e
             vesuviano    tutte   le   attribuzioni   del   Ministero
             dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e
             tecnologica  in  materia  di  personale, ad eccezione di
             quelle   relative   al  reclutamento  del  personale  di
             ricerca.
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
             adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  e a quelli
             previsti   dall'art.   31  non  possono  assumere  nuovo
             personale,  compreso  quello appartenente alle categorie
             protette".
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
             recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma
             dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
             pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  n.  163/L  alla
             Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,
             recante  "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
             Ministri,  a  norma  dell'art.  11  della legge 15 marzo
             1997,  n. 59", e' stato pubblicato supplemento ordinario
             n. 167/L alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre
             1999.
              -  La  legge  15 marzo  1997, n. 59, recante "Delega al
             Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
             regioni  ed  enti  locali, per la riforma della pubblica
             amministrazione     e     per     la     semplificazione
             amministrativa",  e'  stata  pubblicata  nel supplemento
             ordinario  n.  56/L  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 63 del
             17 marzo 1997.
              -  Il  testo  vigente dell'art. 11 della legge 15 marzo
             1997,  n.  59,  cosi'  come modificato dall'art. 7 della
             legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata sul supplemento
             ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1993, n. 113
             e  dall'art.  1  della  legge  16 giugno  1998,  n. 191,
             pubblicata  sul  supplemento  ordinario  n.  110/L  alla
             Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 1998, e' il seguente:
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
             il  31 gennaio  1999,  uno  o  piu'  decreti legislativi
             diretti a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
             Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso
             il  riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
             nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
             autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
             settori   diversi  dalla  assistenza  e  previdenza,  le
             istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
             controllate  direttamente  o indirettamente dallo Stato,
             che  operano,  anche  all'estero, nella promozione e nel
             sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
             strumenti  di  monitoraggio  e di valutazione dei costi,
             dei  rendimenti  e  dei  risultati dell'attivita' svolta
             delle amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
             a  promuovere  e  sostenere  il  settore  della  ricerca
             scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
             nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
             della  Commissione  di  cui all'art. 5, da rendere entro
             trenta  giorni  dalla data di trasmissione degli stessi.
             Decorso  tale  termine  i  decreti  legislativi  possono
             essere comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
             legislativi  possono  essere emanate, nel rispetto degli
             stessi  principi  e  criteri direttivi e con le medesime
             procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata
             in vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
             decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
             modificazioni,  alle  disposizioni  della presente legge
             recanti  principi  e  criteri  direttivi  per  i decreti
             legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del presente capo,
             ulteriori   disposizioni  integrative  e  correttive  al
             decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
             modificazioni,   possono   essere   emanate   entro   il
             31 ottobre  1998.  A  tal  fine  il  Governo, in sede di
             adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi
             contenuti  negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai
             criteri   direttivi   di  cui  all'art.  2  della  legge
             23 ottobre  1992,  n. 421, a partire dal principio della
             separazione  tra  compiti e responsabilita' di direzione
             politica  e compiti e responsabilita' di direzione delle
             amministrazioni,  nonche', ad integrazione, sostituzione
             o  modifica  degli stessi ai seguenti principi e criteri
             direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
             lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato e la
             conseguente   estensione   al   lavoro   pubblico  delle
             disposizioni   del  codice  civile  e  delle  leggi  sui
             rapporti  di  lavoro  privato nell'impresa; estendere il
             regime  di  diritto privato del rapporto di lavoro anche
             ai    dirigenti    generali    ed    equiparati    delle
             amministrazioni  pubbliche,  mantenendo  ferme  le altre
             esclusioni  di  cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto
             legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
             alla   lettera  a),  l'istituzione  di  un  ruolo  unico
             interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
             Ministri,  articolato in modo da garantire la necessaria
             specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
             di  contrattazione  collettiva;  riordinare e potenziare
             l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale  delle
             pubbliche  amministrazioni  (ARAN)  cui  e' conferita la
             rappresentanza     negoziale    delle    amministrazioni
             interessate  ai  fini della sottoscrizione dei contratti
             collettivi   nazionali,   anche   consentendo  forme  di
             associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio
             del  potere  di  indirizzo  e  direttiva  all'ARAN per i
             contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
             contrattazione   possano   distinguere   la   disciplina
             relativa   ai   dirigenti   da   quella  concernente  le
             specifiche  tipologie  professionali, fatto salvo quanto
             previsto  per  la  dirigenza  del ruolo sanitario di cui
             all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
             502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi'
             una   distinta   disciplina  per  gli  altri  dipendenti
             pubblici     che    svolgano    qualificate    attivita'
             professionali,  implicanti  l'iscrizione ad albi, oppure
             tecnico-scientifiche e di ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
             autonomi    livelli    di    contrattazione   collettiva
             integrativa  nel  rispetto  dei  vincoli  di bilancio di
             ciascuna  amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun
             ambito   di   contrattazione   collettiva  le  pubbliche
             amministrazioni,  attraverso  loro istanze associative o
             rappresentative,   possano  costituire  un  comitato  di
             settore;
                f)    prevedere    che,    prima   della   definitiva
             sottoscrizione     del    contratto    collettivo,    la
             quantificazione  dei  costi  contrattuali  sia dall'ARAN
             sottoposta,   limitatamente  alla  certificazione  delle
             compatibilita'  con gli strumenti di programmazione e di
             bilancio  di  cui  all'art.  1-bis  della legge 5 agosto
             1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei
             conti,  che  puo'  richiedere  elementi  istruttori e di
             valutazione  ad un nucleo di tre esperti, designati, per
             ciascuna  certificazione contrattuale, con provvedimento
             del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, di concetto
             con  il  Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei
             conti  si  pronunci entro il termine di quindici giorni,
             decorso   il   quale   la   certificazione   si  intende
             effettuata;  prevedere  che la certificazione e il testo
             dell'accordo  siano  trasmessi al comitato di settore e,
             nel   caso   di  amministrazioni  statali,  al  Governo;
             prevedere    che,    decorsi   quindici   giorni   dalla
             trasmissione  senza rilievi, il presidente del consiglio
             direttivo  dell'ARAN  abbia  mandato di sottoscrivere il
             contratto  collettivo  il  quale  produce  effetti dalla
             sottoscrizione  definitiva; prevedere che, in ogni caso,
             tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la
             sottoscrizione   definitiva  debbano  essere  completate
             entro  il  termine  di  quaranta  giorni  dalla  data di
             sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
             ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
             a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
             dei    dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni,
             ancorche'    concernenti   in   via   incidentale   atti
             amministrativi     presupposti,     ai     fini    della
             disapplicazione,   prevedendo:  misure  organizzative  e
             processuali anche di carattere generale atte a prevenire
             disfunzioni  dovute  al  sovraccarico  del  contenzioso;
             procedure  stragiudiziali  di conciliazione e arbitrato;
             infine,  la  contestuale  estensione della giurisdizione
             del  giudice annninistrativo alle controversie aventi ad
             oggetto   diritti   patrimoniali   consequenziali,   ivi
             comprese  quelle  relative al risarcimento del danno, in
             materia  edilizia,  urbanistica  e  di servizi pubblici,
             prevedendo  altresi'  un  regime processuale transitorio
             per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
             delle  organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
             collettivi  dei  relativi  comparti  prima dell'adozione
             degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
             rapporto di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
             del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
             pubblica  di  un  codice di comportamento dei dipendenti
             della   pubblica   amministrazione  e  le  modalita'  di
             raccordo  con  la disciplina contrattuale delle sanzioni
             disciplinari,    nonche'   l'adozione   di   codici   di
             comportamento  da  parte  delle  singole amministrazioni
             pubbliche;  prevedere  la  costituzione  da  parte delle
             singole  amministrazioni  di  organismi  di  controllo e
             consulenza  sull'applicazione  dei codici e le modalita'
             di  raccordo  degli organismi stessi con il Dipartimento
             della funzione pubblica.
              4.-bis.  I  decreti  legislativi di cui al comma 4 sono
             emanati  previo  parere  delle  Commissioni parlamentari
             permanenti  competenti  per  materia,  che  si esprimono
             entro  trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione dei
             relativi   schemi.   Decorso  tale  termine,  i  decreti
             legislavi possono essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
             28 dicembre  1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
             1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
             legislativi  di  cui  al comma 4, sono abrogate tutte le
             disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate
             le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2,
             comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
                alla  lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed
             equiparati sono soppresse;
                alla  lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti
             di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e
             decentrata  sono  sostituite  dalle seguenti: "prevedere
             che  la  struttura  della  contrattazione,  le  aree  di
             contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
             definiti in coerenza con quelli del settore privato ;
                la lettera q) e' abrogata;
                alla  lettera  t) dopo le parole: "concorsi unici per
             profilo  professionale  sono inserite le seguenti: ", da
             espletarsi a livello regionale, .
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli 38  e  39 del decreto
             legislativo  3 febbraio  1993, n. 29. Sono fatti salvi i
             procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia stato gia'
             pubblicato il bando di concorso".
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
             dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
             del  Consiglio  dei Ministri", e' stata pubblicata nella
             Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1998.
              -  L'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400,
             cosi'  come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo
             1997, n. 59, prevede:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
             della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
             Ministri,   sentito  il  Consiglio  di  Stato  che  deve
             pronunziarsi   entro  novanta  giorni  dalla  richiesta,
             possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
             legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
             decreti  legislativi recanti norme di principio, esclusi
             quelli  relativi  a  materie  riservate  alla competenza
             regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
             leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
             tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
             amministrazioni   pubbliche   secondo   le  disposizioni
             dettate dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
             deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il
             Consiglio  di  Stato,  sono emanati i regolamenti per la
             disciplina   delle   materie,  non  coperte  da  riserva
             assoluta  di  legge  prevista dalla Costituzione, per le
             quali    le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
             l'esercizio  della  potesta'  regolamentare del Governo,
             determinano  le norme generali regolatrici della materia
             e  dispongono  l'abrogazione  delle  norme  vigenti, con
             effetto    dall'entrata    in    vigore    delle   norme
             regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
             regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o
             di  autorita'  sottordinate al Ministro, quando la legge
             espressamente  conferisca tale potere. Tali regolamenti,
             per  materie  di  competenza  di  piu' Ministri, possono
             essere  adottati  con  decreti  interministeriali, ferma
             restando  la  necessita'  di  apposita autorizzazione da
             parte   della   legge.  I  regolamenti  ministeriali  ed
             interministeriali  non possono dettare norme contrarie a
             quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
             essere   comunicati  al  Presidente  del  Consiglio  dei
             Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
             ministeriali  ed interministeriali, che devono recare la
             denominazione  di  "regolamento  ,  sono adottati previo
             parere  del  Consiglio  di Stato, sottoposti al visto ed
             alla  registrazione  della  Corte dei conti e pubblicati
             nella Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
             dei  Ministeri  sono determinate con regolamenti emanati
             ai   sensi   del  comma  2,  su  proposta  del  Ministro
             competente  d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
             Ministri  e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
             principi  posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
             n.  29,  e  successive  modificazioni, con i contenuti e
             l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
             con  i  Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo
             che  tali  uffici hanno esclusive competenze di supporto
             all'organo  di  direzione  politica  e  di  raccordo tra
             questo e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
             dirigenziale  generale,  centrali e periferici, mediante
             diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
             funzioni  strumentali e loro organizzazione per funzioni
             omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando
             le duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
             dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
             consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
             regolamentare  per  la  definizione  dei  compiti  delle
             unita'    dirigenziali    nell'ambito    degli    uffici
             dirigenziali generali".

          Note all'art. 1, comma 1:
              - L'art. 55, comma 1, del citato decreto legislativo n.
             300 del 1999 e' il seguente:
              "Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
             vigore).  -  1.  A  decorrere  dalla data del decreto di
             nomina  del  primo  governo  costituito  a seguito delle
             prime   elezioni  politiche  successive  all'entrata  in
             vigore  del presente decreto legislativo e salvo che non
             sia  diversamente  disposto  dalle  norme  del  presente
             decreto:
              a) sono istituiti:
                il Ministero dell'economia e delle finanze,
                il Ministero delle attivita' produttive,
                il   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
             territorio,
                il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
                il   Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
             politiche sociali,
                il   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
             della ricerca.
              b) sono soppressi:
                il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
             programmazione economica,
                il Ministero delle finanze,
                il   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
             dell'artigianato,
                il Ministero del commercio con l'estero,
                il Ministero delle comunicazioni,
                il  Dipartimento  del  turismo  della  Presidenza del
             Consiglio dei ministri
                il Ministero dell'ambiente,
                il Ministero dei lavori pubblici,
                il Ministero dei trasporti e della navigazione,
                il  Dipartimento  per le aree urbane della Presidenza
             del Consiglio dei ministri
                il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
                il Ministero della sanita',
                il   Dipartimento  per  le  politiche  sociali  della
             Presidenza del Consiglio dei Ministri,
                il Ministero della pubblica istruzione,
                il   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca
             scientifica e tecnologica".
              -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
             del  12 dicembre  1996,  recante "Rideterminazione delle
             dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle
             qualifiche  funzionali  e  dei profili professionali del
             personale  del Ministero dell'industria, del commercio e
             dell'artigianato",  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta
             Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997.
              -  Per  l'art. 6, comma 2, secondo periodo, del decreto
             legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  come sostituito
             dall'art.  5  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
             80, si veda nelle note alle premesse.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
             26 febbraio   1999,  n.  150,  concernente  "Regolamento
             recante  disciplina  delle  modalita'  di costituzione e
             tenuta  del  ruolo della dirigenza delle amministrazioni
             statali,  anche  ad  ordinamento autonomo, e della banca
             dati   informatica   della   dirigenza,   nonche'  delle
             modalita'  di  elezione  del componente del comitato dei
             garanti",  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
             n. 121 del 26 maggio 1999.
              -  Il  testo  dell'art.  5,  comma  6,  del decreto del
             Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e'
             il seguente:
              "Art.  5  (Inserimento  nel  ruolo  unico).  -  6. Ogni
             amministrazione  conferisce  gli  incarichi ai dirigenti
             inseriti  nel  ruolo  unico  nel  limite delle dotazioni
             organiche  dei  due  livelli  dirigenziali definite alla
             data  di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento
             incrementate  da un numero di unita' corrispondente agli
             altri   incarichi   specifici  di  livello  dirigenziale
             previsti dall'ordinamento".

          Nota all'art. 1, comma 2:
              -  L'art. 7 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
             il seguente:
              "Art.  7.  -  1.  Ai  fini della attuazione dei decreti
             legislativi  di  cui  agli  articoli 1,  3  e 4 e con le
             scadenze  temporali  e  modalita' dagli stessi previste,
             alla  puntuale  individuazione  dei beni e delle risorse
             finanziarie,   umane,  strumentali  e  organizzative  da
             trasferire,  alla loro ripartizione tra le regioni e tra
             regioni  ed  enti locali ed ai conseguenti trasferimenti
             si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
             Ministri,  sentiti  i Ministri interessati e il Ministro
             del  tesoro.  Il  trasferimento dei beni e delle risorse
             deve  comunque  essere  congruo rispetto alle competenze
             trasferite  e  al  contempo deve comportare la parallela
             soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione
             statale  periferica,  in  rapporto  ad eventuali compiti
             residui.
              2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
             acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
             della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
             le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e
             della   Conferenza   Stato-citta'   e  autonomie  locali
             allargata  ai  rappresentanti  delle  comunita' montane.
             Sugli   schemi,  inoltre,  sono  sentiti  gli  organismi
             rappresentativi  degli  enti  locali  funzionali  ed  e'
             assicurata   la   consultazione   delle   organizzazioni
             sindacali  maggiormente rappresentative. I pareri devono
             essere  espressi  entro  trenta  giorni dalla richiesta.
             Decorso  inutilmente  tale  termine  i  decreti  possono
             comunque essere emanati.
              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
             1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri
             di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
             1988,  n.  400,  introdotto dall'art. 13, comma 1, della
             presente  legge,  entro novanta giorni dalla adozione di
             ciascun  decreto  di  attuazione  di  cui al comma 1 del
             presente  articolo.  Per  i  regolamenti di riordino, il
             parere   del  Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro
             cinquantacinque  giorni  ed  e' reso entro trenta giorni
             dalla  richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il
             termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su
             proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri. In
             sede  di prima emanazione gli schemi di regolamento sono
             trasmessi  alla  Camera  dei  deputati e al Senato della
             Repubblica  perche'  su  di  essi sia espresso il parere
             della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni
             dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine
             i regolamenti possono essere comunque emanati.
              3-bis. (Omissis)".

          Note all'art. 1, comma 3:
              -  Per il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 aprile
             1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge
             23 giugno   1993,  n.  202,  si  veda  nelle  note  alle
             premesse.
              -  Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente della
             Repubblica  26  febbraio  1999,  n. 150, si veda in note
             all'art. 1, comma 1.
              -  Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo
             3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 18 del
             decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
             disposizioni  in materia di organizzazione e di rapporti
             di    lavoro   nelle   amministrazioni   pubbliche,   di
             giurisdizione   nelle   controversie   di  lavoro  e  di
             giurisdizione   amministrativa,  emanate  in  attuazione
             dell'art.  11,  comma  4,  della legge 15 marzo 1997, n.
             59",  come riportato nel testo aggiornato pubblicato sul
             supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del
             25 maggio 1998, e' il seguente:
              "Art.   33   (Passaggio   diretto   di   personale  tra
             amministrazioni  diverse). - 1. Nell'ambito del medesimo
             comparto  le  amministrazioni  possono  ricoprire  posti
             vacanti   in  organico  mediante  passaggio  diretto  di
             dipendenti   appartenenti   alla   stessa  qualifica  in
             servizio  presso  altre  amministrazioni,  che  facciano
             domanda  di  trasferimento. Il trasferimento e' disposto
             previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
              2.  Il  trasferimento di personale fra comparti diversi
             avviene  a  seguito di apposito accordo stipulato fra le
             amministrazioni  con il quale sono indicate le modalita'
             ed  i  criteri  per  il  trasferimento dei lavoratori in
             possesso di specifiche professionalita', tenuto conto di
             quanto stabilito ai sensi del comma 3.
              3. I contratti collettivi nazionali possono definire le
             procedure  e  i  criteri  generali  per  l'attuazione di
             quanto previsto dai commi 1 e 2".

          Note all'art. 1, comma 4:
              -  Il  decreto-legge  29 marzo  1995,  n.  97,  recante
             "Riordino   delle   funzioni   in  materia  di  turismo,
             spettacolo  e sport", e' stato pubblicato nella Gazzetta
             Ufficiale  n.  77 del 1o aprile 1995. La legge 30 maggio
             1995, n. 203, con cui il predetto decreto-legge e' stato
             convertito   in   legge   con  modificazioni,  e'  stata
             pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio
             1995.
              -  Il  testo  dell'art.  5,  comma 1, del decreto-legge
             29 marzo  1995,  n.  97,  convertito, con modificazioni,
             dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' il seguente:
              "Art.  5  (Trasferimento  di  personale  e risorse alla
             Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri).  -  1.  Il
             personale dipendente del soppresso Ministero del turismo
             e  dello spettacolo, in servizio alla data del 1o luglio
             1994   presso   i   Dipartimenti  del  turismo  e  dello
             spettacolo,  istituiti  con  decreto  del Presidente del
             Consiglio  dei  Ministri 12 marzo 1994 che non sia stato
             trasferito   ai   sensi  del  comma  4  dell'art.  1  e'
             trasferito  con  decorrenza  dalla stessa data presso la
             Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e inquadrato ai
             sensi  del presente decreto in appositi ruoli transitori
             separati da quelli della Presidenza stessa. Il personale
             conserva   la   posizione  giuridica  e  il  trattamento
             economico  acquisiti  alla  data  di  inquadramento.  Le
             dotazioni  organiche  definitive  dei  ruoli  di  cui al
             presente  comma saranno determinate secondo le procedure
             prescritte per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
             Al  personale trasferito che risultasse eventualmente in
             esubero si applicano le procedure di mobilita' di cui al
             decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
             modificazioni,  da  attuarsi verso altre amministrazioni
             centrali  come  previsto  dall'art.  3, comma 2-bis, del
             decreto-legge  23 aprile  1993,  n. 188, convertito, con
             modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202".
              -  Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente della
             Repubblica  26  febbraio  1999,  n. 150, si veda in note
             all'art. 1, comma 1.
              -  L'art.  11,  comma 6, del citato decreto legislativo
             30 luglio 1999, n. 303, e' il seguente:
              "Art.  11  (Ordinamento transitorio). - 6. Al personale
             non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data
             del  1a giugno  1999 risulta assegnato a strutture della
             Presidenza   immediatamente   da   trasferire  ad  altre
             amministrazioni  ai  sensi  dell'art. 10, comma 1, ed al
             personale non dirigenziale che alla data predetta presta
             servizio  nelle  strutture  stesse in posizione di fuori
             ruolo, comando o distacco, e' conservato ad personam, se
             piu'  favorevole,  il trattamento economico di carattere
             fisso  e  continuativo  fruito  presso la Presidenza. Al
             personale  non  dirigenziale della Presidenza o di altre
             amministrazioni che alla data del 1o giugno 1999 risulti
             in  servizio  presso strutture trasferite con decorrenza
             non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'art.
             10,  e',  all'atto  del  trasferimento  riconosciuto  un
             trattamento  economico di carattere fisso e continuativo
             complessivamente  non  inferiore  a  quello in godimento
             alla decorrenza del trasferimento".

          Nota all'art. 1, comma 5:
              -  Per  il  testo  dell'art.  3,  commi  2  e 2-bis del
             decreto-legge  23 aprile  1993,  n. 118, convertito, con
             modificazioni,  dalla  legge  23 giugno 1993, n. 202, si
             veda nelle note alle premesse.