IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 gennaio 2000; Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Alienazione degli immobili del demanio artistico e storico 1. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprieta' dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile, non possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalita' stabiliti dal presente regolamento. 2. Il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione dei beni indicati al comma 1 e' autorizzata secondo la procedura stabilita nel presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' dispone: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n. 250. - L'art. 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente: "Art. 32 (Alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprieta' dei comuni e delle province). - 1. I beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti criteri: a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrita' e la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilita' della destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico; b) definizione dei criteri per la individuazione della tipologia dei beni per i quali puo' essere concessa l'autorizzazione; c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione ed all'uso dei beni; d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione; e) individuazione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali in collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili di interesse storico e artistico delle regioni, delle province e dei comuni; f) possibilita' di prevedere il diritto di prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; g) abrogazione espressa delle norme, anche di legge, incompatibili. 2. Sono fatte salve le procedure di alienazione gia' avviate in attuazione dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 dicembre 1999, n. 302. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 1997, n. 202. Nota all'art. 1: - L'art. 822 del codice civile e' il seguente: "Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (c.c. 1145) il lido del mare (c.c. 942), la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti (c.c. 945), i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (c.c. 2774; c.n. 28, 29, 692); le opere destinate alla difesa nazionale (c.c. 879). Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico (c.c. 11, 823)".