IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998, n. 368, recante
istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1999,
n.  490,  recante  il  testo  unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
  Acquisito  il  parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
     Alienazione degli immobili del demanio artistico e storico
  1.  I  beni immobili di interesse storico e artistico di proprieta'
dello  Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti
il  demanio  artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice
civile,  non  possono  essere alienati e formare oggetto di diritti a
favore  di  terzi, se non nei limiti e con le modalita' stabiliti dal
presente regolamento.
  2.  Il  conferimento  in  concessione  o  l'utilizzazione  mediante
convenzione  dei  beni  indicati al comma 1 e' autorizzata secondo la
procedura stabilita nel presente regolamento.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  L'art.  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  cosi'  dispone:      "2.  Con  decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato, sono emanati i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
              -   Il   D.Lgs.   20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
          "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita'
          culturali,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  26 ottobre 1998, n. 250.     - L'art.
          32  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
              "Art.  32  (Alienazioni  di  beni immobili di interesse
          storico  e  artistico  di  proprieta'  dei  comuni  e delle
          province).  -  1.  I  beni  immobili di interesse storico e
          artistico  dello Stato, delle regioni, delle province e dei
          comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste
          con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
          delle  competenti  commissioni  parlamentari, entro un anno
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, nel
          rispetto dei seguenti criteri:
                a) autorizzazione  della  alienazione,  concessione o
          convenzione  con  soggetti  pubblici o privati da parte del
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, che si
          pronuncia entro un termine perentorio, a condizione che non
          siano  pregiudicate  la  conservazione,  l'integrita'  e la
          fruizione  dei beni e sia garantita la compatibilita' della
          destinazione   d'uso   con  il  loro  carattere  storico  e
          artistico;
                b) definizione  dei  criteri  per  la  individuazione
          della  tipologia  dei beni per i quali puo' essere concessa
          l'autorizzazione;
                c) criteri  in ordine alle prescrizioni relative alla
          conservazione ed all'uso dei beni;
                d) risoluzione  del  contratto di alienazione in caso
          di      violazione     delle     prescrizioni     contenute
          nell'autorizzazione;
                e) individuazione,  entro  cinque  anni dalla data di
          entrata  in  vigore del regolamento, da parte del Ministero
          per  i  beni e le attivita' culturali in collaborazione con
          gli  enti  interessati,  dei  beni  immobili  di  interesse
          storico  e  artistico  delle  regioni, delle province e dei
          comuni;
                f) possibilita' di prevedere il diritto di prelazione
          a  favore  di  altri  enti  pubblici  territoriali  o  enti
          conferenti   di  cui  all'art.  11,  comma 1,  del  decreto
          legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
                g) abrogazione  espressa delle norme, anche di legge,
          incompatibili.
              2.  Sono  fatte  salve le procedure di alienazione gia'
          avviate  in  attuazione  dell'art. 12 della legge 15 maggio
          1997,  n.  127,  a condizione che le stesse siano pervenute
          alla  fase  dell'aggiudicazione prima della data di entrata
          in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191.
              -  Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 490,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative in
          materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
          della  legge  8  ottobre  1997,  n. 352", e' pubblicato nel
          supplemento   ordinario   alla   Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana del 27 dicembre 1999, n. 302.     - Il
          decreto   legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
          agosto 1997, n. 202. Nota all'art. 1:
              - L'art. 822 del codice civile e' il seguente:
              "Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato
          e  fanno parte del demanio pubblico (c.c. 1145) il lido del
          mare (c.c. 942), la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i
          torrenti  (c.c.  945),  i  laghi  e le altre acque definite
          pubbliche  dalle  leggi in materia (c.c. 2774; c.n. 28, 29,
          692); le opere destinate alla difesa nazionale (c.c. 879).
              Fanno   parimenti   parte   del  demanio  pubblico,  se
          appartengono  allo  Stato,  le  strade  le  autostrade e le
          strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
          riconosciuti  d'interesse storico, archeologico e artistico
          a  norma  delle  leggi  in  materia, le raccolte dei musei,
          delle  pinacoteche  degli  archivi,  delle  biblioteche;  e
          infine  gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al
          regime proprio del demanio pubblico (c.c. 11, 823)".