IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
  Acquisito  il  parere  del consiglio regionale della Valle d'Aosta,
espresso nella seduta del 12 luglio 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 settembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri del
tesoro,    del    bilancio    e   della   programmazione   economica,
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, delle
finanze e della difesa;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Agli effetti di cui al comma 121 dell'articolo 17 della legge 15
maggio  1997,  n.  127, la regione autonoma Valle d'Aosta emana norme
legislative  in  materia  di finanziamento all'Ateneo di cui al comma
120  dello  stesso articolo e di edilizia universitaria, ivi comprese
la scelta delle aree e l'acquisizione anche mediante esproprio, degli
immobili necessari.
  2.  Successivamente  all'emanazione delle predette norme la regione
autonoma   della  Valle  d'Aosta  esercitera'  le  relative  funzioni
amministrative.
  3.  La  regione  esercitera'  le funzioni previste dai commi 1 e 2,
successivamente  al  decreto  di  autorizzazione di cui al comma 120,
secondo periodo, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  La  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n. 4,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59 del 10 marzo
          1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
              -  La  legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del
          25 settembre  1993;  l'art.  48-bis,  aggiunto  dall'art. 3
          della  legge  costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' il
          seguente:
              "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
              Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
          del consiglio stesso".
          Nota all'art. 1:
              -  Si riporta il testo dei commi 120 e 121 dell'art. 17
          della  legge  15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
              "Art.   17.   -   120.  In  deroga  alle  procedure  di
          programmazione  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'  consentita
          l'istituzione di una universita' non statale nel territorio
          rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
          regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
          enti  e  da  privati.  L'autorizzazione,  per  le  predette
          istituzioni,  al  rilascio di titoli di studio universitari
          aventi  valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa  intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
          decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio per la
          valutazione   del  sistema  universitario  in  ordine  alle
          dotazioni     didattiche,     scientifiche,    strumentali,
          finanziarie,  edilizie,  nonche' concernenti l'organico del
          personale  docente,  ricercatore  e  non  docente.  Possono
          essere  attivati,  con  modifica statutaria, nuovi corsi di
          studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
          il  rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
          vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
          e  della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
          dello  Stato  in  relazione  alle  strutture  didattiche  e
          scientifiche  sono  determinati annualmente con decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
          autonoma  di  Bolzano e con la regione autonoma della Valle
          d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
          previsto  per  le  universita'  non statali, nello stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero dell'universita' e
          della   ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Le  funzioni
          amministrative,  relative  agli  atenei  di cui al presente
          comma,  in  particolare  quelle concernenti gli statuti e i
          regolamenti   didattici,   sono   esercitate  dal  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          previa  intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
          Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta
              121.  Ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla
          provincia  autonoma di Bolzano la potesta' di emanare norme
          legislative  in  materia di finanziamento all'ateneo di cui
          al  comma  120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la
          scelta   delle   aree   e  l'acquisizione,  anche  mediante
          esproprio    degli    immobili    necessari.    A   seguito
          dell'emanazione   delle   predette   norme   la   provincia
          esercitera'   le   relative  funzioni  amministrative.  Con
          riferimento  all'attribuzione  alla  regione autonoma della
          Valle  d'Aosta  della potesta' legislativa nella materia di
          cui  al  presente  comma  si procedera', successivamente al
          decreto  di  autorizzazione  di  cui  al comma 120, secondo
          periodo,  ai  sensi dell'art. 48-bis dello statuto speciale
          per  la  Valle  d'Aosta, approvato con legge costituzionale
          26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni".