IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
  Acquisito  il  parere  del consiglio regionale della Valle d'Aosta,
espresso nella seduta del 12 luglio 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 settembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica
istruzione e per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Dopo il primo comma dell'articolo 51 della legge 16 maggio 1978,
n. 196, sono aggiunti infine i seguenti:
    "Sono  esonerati  dalla  prova  di  accertamento della conoscenza
della   lingua   francese,   ai  fini  dell'accesso  alle  qualifiche
funzionali  per  le  quali  e'  richiesto  un  diploma  di istruzione
secondaria  superiore  o  un  titolo  di studio inferiore, coloro che
superano la quarta prova di francese, prevista all'articolo 21, comma
20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1,
comma  22, della legge 16 giugno 1998, n. 191, agli esami di Stato in
un istituto della regione.
  Sono   parimenti   esonerati  dalla  prova  di  accertamento  della
conoscenza  della lingua francese, ai fini dell'accesso agli impieghi
per  i  quali  e'  richiesto  un  diploma  di  laurea  o  un  diploma
universitario, coloro che integrano il superamento della prova di cui
al  comma  precedente  con  un percorso formativo riconosciuto valido
sulla  base  delle  disposizioni  vigenti nella regione per l'accesso
alle  qualifiche  funzionali  del comparto unico del pubblico impiego
regionale per le quali sono richiesti i medesimi titoli di studio.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 settembre 2000

                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              De  Mauro,  Ministro  per  la  pubblica
                              istruzione
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Avvertenza
              Il  testo  delle  note qui, pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,  commi  2  e  3,  del  testo  unico,  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - La  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  4,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  59 del 10 marzo
          1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
              - La  legge  costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  226  del
          25 settembre  1993;  l'art.  48-bis,  aggiunto  dall'art. 3
          della  legge  costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' il
          seguente:
              "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
              Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
          del consiglio stesso".
          Note all'art. 1:
              - Il  testo dell'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n.
          196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle
          d'Aosta),  come  modificato  dal  presente  decreto,  e' il
          seguente:
              "Art.  51. - 1. Per far luogo all'assegnazione di posti
          nei  ruoli  periferici delle varie carriere, che, prevedano
          l'impiego  in  sedi della Valle d'Aosta, le amministrazioni
          dello  Stato  bandiscono apposito concorso per la copertura
          dei  posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e
          prevedere  una  prova  per  l'accertamento della conoscenza
          della lingua francese.
              2. Sono  esonerati  dalla  prova  di accertamento della
          conoscenza della lingua francese, ai fini dell'accesso alle
          qualifiche  funzionali per le quali e' richiesto un diploma
          di  istruzione  secondaria  superiore o un titolo di studio
          inferiore, coloro che superano la quarta prova di francese,
          prevista  all'art.  21,  comma 20-bis, della legge 15 marzo
          1997,  n. 39, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge
          16  giugno 1998, n. 191, agli esami di Stato in un istituto
          della regione.
              3. Sono parimenti esonerati dalla prova di accertamento
          della   conoscenza   della   lingua   francese,   ai   fini
          dell'accesso  agli  impieghi  per  i  quali e' richiesto un
          diploma  di  laurea  o un diploma universitario, coloro che
          integrano  il  superamento  della  prova  di  cui  al comma
          precedente  con  un  percorso formativo riconosciuto valido
          sulla  base  delle  disposizioni  vigenti nella regione per
          l'accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del
          pubblico  impiego  regionale  per le quali sono richiesti i
          medesimi titoli di studio.".
              - Si  riporta  il  testo  del comma 20-bis dell'art. 21
          della  legge  15 marzo 1997, n. 59, introdotto dal comma 22
          dell'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191:
              "Art.  21  - 20-bis. - Con la stessa legge regionale di
          cui  al  comma  20  la  regione  Valle  d'Aosta  stabilisce
          tipologia,  modalita' di svolgimento e di certificazione di
          una  quarta  prova  scritta di lingua francese, in aggiunta
          alle  altre  prove scritte previste dalla legge 10 dicembre
          1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle
          prove   d'esame  sono  definiti  nell'ambito  dell'apposito
          regolamento   attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle
          d'Aosta.  E'  abrogato  il  comma 5 dell'art. 3 della legge
          10 dicembre 1997, n. 425.".