IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 3 agosto 1998, n. 302, ed in particolare l'articolo
1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile,
ha introdotto, per il creditore che richieda la vendita dell'immobile
pignorato,  l'obbligo  del  deposito  della documentazione necessaria
alla  vendita  nel  termine  di sessanta giorni, a pena di estinzione
della procedura esecutiva;
  Visto  l'articolo  13-bis  della  citata  legge  n.  302  del 1998,
aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399,
che   ha  introdotto  una  disciplina  transitoria  relativamente  ai
procedimenti  per  i  quali  l'istanza  di vendita risultava proposta
anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge;
  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  17  marzo  1999,  n.  64,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 1999, n. 134,
che ha riformulato l'articolo 13-bis della legge n. 302 del 1998;
  Visto  l'articolo  1  del  decreto-legge  17 dicembre 1999, n. 480,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n. 25,
che ha nuovamente riformulato lo stesso articolo 13-bis;
  Considerato  che  i  termini stabiliti nelle citate disposizioni si
sono  rilevati  inadeguati  in  relazione  alle obiettive difficolta'
riscontrate  nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici
competenti  e  che,  per  effetto  di tale difficolta', si profila il
concreto  pericolo  che  molte  procedure  esecutive siano dichiarate
estinte con la relativa cancellazione del pignoramento;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni dirette alla proroga dei termini sopra indicati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                                Art. 1.
  1.  L'articolo  13-bis  della  legge  3  agosto  1998, n. 302, come
sostituito  da  ultimo  dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre
1999,  n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
2000, n. 25, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione
della  documentazione  prescritta  dall'articolo  567  del  codice di
procedura  civile,  come  sostituito  dall'articolo  1 della presente
legge,  scade  il  21  ottobre  2001 per tutte le procedure esecutive
nelle  quali  l'istanza  di  vendita sia stata depositata entro il 31
dicembre  1999,  il 21 dicembre 2001 per tutte le procedure esecutive
nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1o gennaio
ed  il  21 ottobre 2000 ed il 21 dicembre 2002 per tutte le procedure
esecutive  nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il
22 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2001.".