IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
  Visto  il  decreto  legislativo  27  febbraio  1998, n. 62, recante
modifiche  al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, ed in particolare gli articoli 11, 22, 30 e 37;
  Considerato  che  gli  articoli  11 e 30 del decreto legislativo 26
febbraio  1998,  n.  62,  hanno modificato a decorrere dal 1o gennaio
1999,  rispettivamente,  l'articolo  178  del  decreto del Presidente
della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e l'articolo 662 del decreto
legislativo  16  aprile  1994, n. 297, concernenti la concessione del
contributo  per spese di abitazione al personale di ruolo in servizio
all'estero;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n.
991,  recante  il  regolamento  di  esecuzione  dell'articolo 178 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la
concessione  del contributo spese di abitazione al personale di ruolo
in servizio all'estero;
  Ritenuto  di  dover procedere alla adozione di un nuovo regolamento
che  stabilisca  le  modalita' per la concessione e la corresponsione
del  contributo  nei  due  diversi casi in cui il canone comporti una
spesa  superiore  al  21  per cento o al 30 per cento dell'indennita'
personale;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso all'adunanza del 26 giugno 2000;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
eseguita con atto n. 033/14025 dell'11 luglio 2000;

                             A d o t t a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                           Applicabilita'
  1. Le norme del presente regolamento si applicano alle categorie di
personale  dello  Stato  destinato  a  prestare  servizio  all'estero
contemplate  nel  decreto  legislativo  27  febbraio  1998, n. 62. Ai
dipendenti  degli  enti pubblici non economici individuati al capo II
del  decreto  legislativo  27  febbraio  1998,  n.  62,  le norme del
presente  regolamento  sono  estese  secondo  le  modalita' stabilite
dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, il solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, reca:
          "Disciplina  del  trattamento  economico  per  i dipendenti
          delle  pubbliche  amministrazioni in servizio all'estero, a
          norma   dell'art.  1,  commi  da  138  a 142,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662".
          Note alle premesse:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n. 18, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli
          affari esteri".
              -  L'art. 11 del citato decreto legislativo n. 62/1998,
          e' il seguente:
              "Art.  11.  -  1. L'art. 178 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal
          seguente:
              "Art.  178  (Contributo  spese per abitazione). - 1. Al
          personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota
          o  mobiliata  sopporti  una spesa superiore al 21 per cento
          dell'indennita'  personale  spetta  un  contributo da parte
          dello Stato.
              2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della
          differenza  fra  il canone di locazione e un ammontare pari
          al 21 per cento dell'indennita' personale. Esso e' concesso
          per  la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il
          30  per cento della predetta indennita'. Nei casi in cui il
          canone  sia  superiore  al  30  per  cento  dell'indennita'
          personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il
          35 per cento, il contributo puo' essere concesso sentito il
          parere del consiglio di amministrazione.
              3.  Nel caso di dipendenti coniugati, il calcolo di cui
          ai  commi  1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo
          delle due indennita'.
              4. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di
          locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni
          in  sede  e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse.
          Esso  viene  corrisposto  anche  durante  il  congedo e nei
          periodi   in   cui  e'  sospesa  o  diminuita  l'indennita'
          personale.  Il  regolamento,  che potra' essere emanato con
          decreto  del  Ministro degli affari esteri, di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  stabilisce  le condizioni e le modalita' per la
          concessione e per la corresponsione del contributo.
              5.  Qualora  venga  accertato  che  nel  locale mercato
          immobiliare  sia  prassi costante pretendere per la stipula
          dei  contratti  di  locazione  il  pagamento anticipato del
          canone   per   uno  o  piu'  anni,  l'amministrazione  puo'
          concedere  al  dipendente,  a titolo di anticipo, una somma
          pari  al  primo  anno  di  canone,  provvedendo al recupero
          mediante trattenute mensili sull'indennita' di servizio ".
              -  L'art. 22 del citato decreto legislativo n. 62/1998,
          e' il seguente:
              "Art.  22.  -  1. Le disposizioni che modificano l'art.
          178  si applicano a coloro che assumono servizio all'estero
          dopo  il  1o gennaio  1999.  Per il personale che alla data
          predetta   gia'   beneficia  di  un  contributo  spese  per
          abitazione,   continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni
          previste  dalla  precedente normativa finche' rimanga nella
          stessa sede".
              -  L'art. 30 del citato decreto legislativo n. 62/1998,
          e' il seguente:
              "Art.   30.   -  L'art.  662  del  decreto  legislativo
          16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
              "Art.  662  (Contributo  spese per abitazione). - 1. Al
          personale  che  per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti
          una  spesa superiore al 21 per cento dell'assegno personale
          spetta un contributo da parte dello Stato.
              2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della
          differenza  fra  il canone di locazione e un ammontare pari
          al  21  per  cento dell'assegno personale. Esso e' concesso
          per  la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il
          30  per  cento  del  predetto  assegno.  Nei casi in cui il
          canone   sia   superiore   al  30  per  cento  dell'assegno
          personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il
          35 per cento, il contributo puo' essere concesso sentito il
          parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli
          affari esteri.
              3.  Nel  caso di dipendenti coniugati il calcolo di cui
          ai  commi  1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo
          dei due assegni.
              4. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di
          locazione   nel  periodo  compreso  tra  la  assunzione  di
          funzioni  in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni
          stesse. Esso viene corrisposto anche durante le ferie e nei
          periodi in cui e' sospeso o diminuito l'assegno personale.
              5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto
          riguarda  le condizioni e le modalita' per la concessione e
          la   corresponsione   del   contributo,   si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 279 del decreto del Presidente della
          Repubblica   5 gennaio   1967,  n.  18.  La  competenza  ad
          esprimere  il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta
          al  capo  dell'ufficio  diplomatico  o  consolare, cui sono
          devolute le funzioni di cui all'art. 647, comma 2, e quelle
          di  cui  all'art.  54  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 ".
              -  L'art. 37 del citato decreto legislativo n. 62/1998,
          e' il seguente:
              "Art.  37.  -  1. Le disposizioni che modificano l'art.
          662  si applicano a coloro che assumono servizio all'estero
          dopo  il  1o gennaio  1999.  Per il personale che alla data
          predetta   gia'   beneficia  di  un  contributo  spese  per
          abitazione,   continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni
          previste dalla precedente normativa".
              -  Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno
          1975,  n.  991,  reca: "Regolamento di esecuzione dell'art.
          178  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n.  18,  sull'ordinamento del Ministero degli affari
          esteri,   per   la  concessione  del  contributo  spese  di
          abilitazione al personale di ruolo in servizio all'estero".
              -  Il  testo  del  comma  3,  dell'art. 17, della legge
          23 agosto    1988,    n.   400,   che   reca:   "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              - Il capo II del citato decreto legislativo n. 62/1998,
          reca:  "Disposizioni concernenti il personale dipendente da
          enti pubblici non economici in servizio all'estero".
              -  L'art. 25 del citato decreto legislativo n. 62/1998,
          e' il seguente:
              "Art.  25  (Provvidenze accessorie). - 1. I consigli di
          amministrazione  degli enti pubblici non economici possono,
          nell'ambito  delle  proprie  disponibilita',  estendere  al
          proprio     personale    in    servizio    all'estero    le
          altre maggiorazioni,   indennita'  o  rimborsi  spese  gia'
          previste  per  il  personale  del  Ministero  degli  affari
          esteri,  attenendosi,  come  limite  massimo,  alla  misura
          stabilita per il suddetto personale.
              2.  Le  delibere che stabiliscono tali provvidenze sono
          sottoposte  all'approvazione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, del Ministero
          degli affari esteri e del rispettivo Ministero vigilante".