IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1, che ha
approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Sentita  la  commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello
statuto speciale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 settembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consialio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri del
tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica   e
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Trasferimento  di  funzioni  amministrative  in  materia  di impianti
                            autostradali

  l.  Sono  trasferite  alla  regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, numero 6), e dell'articolo 8 dello Statuto,
tutte  le  funzioni  amministrative  in  materia  di installazione ed
esercizio   degli   impianti  di  distribuzione  dei  carburanti  per
autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materie  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              -  La  legge  costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1, e'
          stata   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del
          1o febbraio 1963.
              -  L'art.  65  dello  statuto  speciale  per la regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale
          31 gennaio  1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 29 del 1o febbraio 1963), e' cosi' formulato:
              "Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal
          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,
          saranno  stabilite  le  norme  di  attuazione  del presente
          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento
          all'amministrazione  regionale degli uffici statali che nel
          Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
          regione.".
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 8 dello
          statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia:
              "Art.  4.  -  In  armonia  con  la  Costituzione, con i
          principi  generali  dell'ordinamento giuridico dello Stato,
          con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e
          con  gli  obblighi  internazionali dello Stato, nonche' nel
          rispetto  degli interessi nazionali e di quelli delle altre
          regioni,  la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti
          materie:
                1)  ordinamento  degli uffici e degli enti dipendenti
          dalla  regione e stato giuridico ed economico del personale
          ad essi addetto:
                  1-bis)   ordinamento  degli  enti  locali  e  delle
          relative circoscrizioni;
                2) agricoltura   e  foreste,  bonifiche,  ordinamento
          delle  minime  unita' culturali e ricomposizione fondiaria,
          irrigazione,  opere  di  miglioramento agrario e fondiario,
          zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
                3) caccia e pesca;
                4) usi civici;
                5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
                6) industria e commercio;
                7) artigianato;
                8) mercati e fiere;
                9) viabilita',   acquedotti   e  lavori  pubblici  di
          interesse locale e regionale;
               10) turismo e industria alberghiera;
               11) trasporti  su  funivie  e  linee automobilistiche,
          tranviarie, di interesse regionale;
               12) urbanistica;
               13) acque minerali e termali;
               14) istituzioni   culturali,  ricreative  e  sportive;
          musei e biblioteche di interesse locale e regionale".
               "Art.   8.   -   La   regione   esercita  le  funzioni
          amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa
          a  norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli
          enti locali dalle leggi della Repubblica"