IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Rilevato  che recenti eventi giudiziari relativi alla scarcerazione
per decorrenza dei termini di custodia cautelare di numerosi imputati
per delitti gravissimi hanno evidenziato l'insufficienza dell'attuale
disciplina   a   fronteggiare   situazioni  contingenti  legate  alla
celebrazione di dibattimenti particolarmente complessi;
  Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 16 dicembre 1999,
n. 479, ha suscitato dubbi interpretativi con riferimento all'ipotesi
di  celebrazione del giudizio abbreviato per reati puniti con la pena
dell'ergastolo,  tali  da  rendere  necessaria  la  presentazione  di
disegni  di  legge  recanti  norme interpretative al riguardo, il cui
iter parlamentare peraltro non si e' ancora concluso;
  Rilevato  che,  anche  alla luce di nuove emergenze processuali, si
manifesta inidonea la disciplina dei termini di durata delle indagini
preliminari   per   i   delitti   di  strage  commessi  anteriormente
all'entrata in vigore del codice di procedura penale;
  Rilevato  che  le statistiche in materia hanno dimostrato l'urgenza
di procedere alla modifica dell'arti-colo 656 del codice di procedura
penale, cosi' come sostituito dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, che
ha  ritardato  l'esecuzione di un gran numero di pene detentive e che
costituisce   oggetto   di  alcuni  disegni  di  legge  il  cui  iter
parlamentare non si e' ancora esaurito;
  Ritenuto  che  e'  imminente  la  scadenza del termine di efficacia
della  disciplina  delle  videoconferenze  e della normativa prevista
dall'articolo  41-bis  dell'Ordinamento  penitenziario,  che  a norma
dell'articolo  6  della  legge  7  gennaio  1998,  n.  11, cosi' come
modificato  dall'articolo  1 della legge 26 novembre 1999, n. 446, e'
stabilita al 31 dicembre 2000;
  Ritenuta   pertanto   la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
provvedere  alla  modifica  di  alcune  disposizioni  di  ordinamento
giudiziario  indispensabili  per  garantire  il  funzionamento  della
magistratura  onoraria  e  della  disciplina  delle  applicazioni dei
magistrati;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 novembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Nell'articolo  18,  comma 2, del codice di procedura penale, le
parole: "sull'accordo delle parti," sono soppresse.
  2.  Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, sono
aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: "La separazione e' disposta
quando  vi  sono  ragioni  di  urgenza  che  impongano la trattazione
prioritaria di un processo rispetto agli altri.".
  3.  Dopo  l'articolo  2  del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e' aggiunto il seguente:
  "Art.   2-bis   (Separazione   dei   processi).   -   1.   Ai  fini
dell'applicazione  dell'articolo  18,  comma  2,  del codice si tiene
conto  della  scadenza  dei termini di custodia cautelare soprattutto
quando,  per la mancanza di altri titoli di detenzione, l'imputato di
gravi reati sarebbe rimesso in liberta' per scadenza dei termini.".
  4.  Dopo  l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e' aggiunto il seguente:
  "Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). -
1.  Il  pubblico  ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale,
procede alla separazione dei procedimenti quando ricorrono le ragioni
di urgenza indicate nell'articolo 2-bis.".
  5.  Dopo  l'articolo 132 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  132-bis  (Formazione  dei  ruoli  di  udienza).  -  1. Nella
formazione dei ruoli di udienza e' assicurata priorita' assoluta alla
trattazione  dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con
riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.".