IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619,  con  il  quale  e'  stato istituito l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
  Visto  il  decreto-legge  30  giugno  1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, in legge 12 agosto 1982, n. 597;
  Visto   il   decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  268,  sul
riordinamento dell'ISPESL;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441, concernente il regolamento, l'organizzazione, il funzionamento e
la disciplina delle attivita' dell'ISPESL;
  Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto   l'articolo  8  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  parere  della  Commissione  per  l'accesso  ai documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo   27  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  espresso
nell'adunanza generale del 10 marzo 1999;
  Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli
atti normativi espresso nell'adunanza del 26 luglio 1999;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota prot. n. 4776 del 6 aprile 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente regolamento individua, in conformita' all'articolo
24,  comma  4,  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, le categorie di
documenti  formati  dall'Istituto  superiore  per la prevenzione e la
sicurezza   del   lavoro   o   comunque   rientranti  nella  relativa
disponibilita',   sottratti  all'accesso  in  relazione  ai  casi  di
esclusione  del  diritto  di  accesso di cui all'articolo 24, comma 2
della  medesima  legge  n. 241 del 1990 ed all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  La  legge  7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme
          sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai
          documenti   amministrativi".  Si  trascrive  il  testo  del
          relativo art. 24:
              "Art.  24.  - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della  legge  24 ottobre  1977, n. 801, nonche' nei casi di
          segreto  o  di  divieto di divulgazione altrimenti previsti
          dall'ordinamento.
              2.  Il  Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma  2  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio  del diritto di accesso e di altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
                a) la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
                b) la politica monetaria e valutaria;
                c) l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
                d) la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli  atti  relativi i procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
              3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati  raccolti  mediante  strumenti informatici avvenga nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
              4.   Le  singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
              5.  Restano  ferme le disposizioni previste dall'art. 9
          della   legge  1o aprile  1981,  n.  121,  come  modificato
          dall'art.  26  della legge 10 ottobre 1966, n. 668, e dalle
          relative   norme   di   attuazione,   nonche'   ogni  altra
          disposizione  attualmente  vigente  che limiti l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              6.  I  soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge".
          Note alle premesse:
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
          619/1980   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          7 ottobre 1980, n. 275.
              -  Il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
          con  modificazioni,  in legge 12 agosto 1962, n. 597, reca:
          "Disciplina  delle  funzioni  prevenzionali  e  omologative
          delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per
          la prevenzione e la sicurezza del lavoro", pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 1o luglio 1982, n. 179.
              -  Il  decreto  legislativo  n.  268/1993 e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1993, n. 180.
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
          441/1994   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          14 luglio 1994, n. 163.
              -  Per  il  testo  del comma 4 dell'art. 24 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo.
              - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica  27 giugno  1992,  n.  352  (Regolamento  per la
          disciplina  delle  modalita'  di  esercizio  e  dei casi di
          esclusione    del   diritto   di   accesso   ai   documenti
          amministrativi,  in attuazione dell'art. 24, comma 2, della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti amministrativi), e' il seguente:
              "Art.  8  (Disciplina  dei casi di esclusione). - 1. Le
          singole   amministrazioni   provvedono  all'emanazione  dei
          regolamenti  di  cui  all'art.  24,  comma  4,  della legge
          7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati
          nel presente articolo.
              -   2.   I   documenti  non  possono  essere  sottratti
          all'accesso  se  non quando siano suscettibili di recare un
          pregiudizio  concreto  agli interessi indicati nell'art. 24
          della  legge  7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti
          informazioni  connesse  a  tali  interessi sono considerati
          segreti  solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
          A  tal fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
          di  documenti,  anche  l'eventuale  periodo di tempo per il
          quale essi sono sottratti all'accesso.
              3.   In  ogni  caso  i  documenti  non  possono  essere
          sottratti  all'accesso  ove  sia sufficiente far ricorso al
          potere di differimento.
              4.  Le  categorie  di  cui  all'art. 24, comma 4, della
          legge  7 agosto  1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
          individuati  con  criteri  di omogeneita' indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica.
              5.  Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
          documenti    amministrativi    possono   essere   sottratti
          all'accesso:
                a) quando,  al  di  fuori  delle ipotesi disciplinate
          dall'art.  12  della  legge  24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro  divulgazione  possa derivare una lesione, specifica e
          individuata,   alla  sicurezza  e  alla  difesa  nazionale,
          nonche'  all'esercizio  della  sovranita'  nazionale e alla
          continuita'    e    alla    correttezza   delle   relazioni
          internazionali,  con  particolare  riferimento alle ipotesi
          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
                b)  quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
          formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria;
                c)  quando  i  documenti  riguardino  le strutture, i
          mezzi,  le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
          strumentali   alla   tutela   dell'ordine   pubblico,  alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare  riferimento  alle tecniche investigative, alla
          identita'  delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
          beni  e  delle  persone  coinvolte,  nonche' l'attivita' di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
                d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
          riservatezza  di  persone  fisiche,  di persone giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli   interessi   epistolare,   sanitario,  professionale,
          finanziario,  industriale  e  commerciale  di  cui siano in
          concreto  titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
          all'amministrazione    dagli   stessi   soggetti   cui   si
          riferiscono.  Deve comunque essere garantita ai richiedenti
          la  visione  degli  atti dei procedimenti amministrativi la
          cui  conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
          loro stessi interessi giuridici".
              -  Il  comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri) prevede che
          con    decreto   ministeriale   possano   essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del  Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai
          sensi  del  comma  4  dello  stesso articolo, gli anzidetti
          regolamenti,   che   devono   recare  la  denominazione  di
          "regolamento"  sono adottati previo parere del Consiglio di
          Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla registrazione della
          Corte del conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
              -  Il  testo  dell'art.  27 della citata legge 7 agosto
          1990, n. 241, e' il seguente:
              "Art.  27.  -  1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  la  commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              2.   La   commissione   e'  nominata  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
          Essa  e'  presieduta  dal  Sottosegretario  di  Stato  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri ed e' composta da
          sedici  membri,  dei  quali  due  senatori  e  due deputati
          designati  dai  Presidenti delle rispettive Camere, quattro
          scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.
          97,  su  designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
          quattro    fra   i   professori   di   ruolo   in   materie
          giuridico-amministrativa  e  quattro  fra i dirigenti dello
          Stato e degli altri enti pubblici.
              3.  La  commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
              4.  Gli  oneri  per  il funzionamento della commissione
          sono  a  carico  dello stato di previsione della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
              5.  La  commissione  vigila  affinche' venga attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art.
          22.
              6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
          alla  commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
              7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui  al  comma  1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla commissione di cui al presente articolo".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24
          della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  si veda in nota al
          titolo.
              -  Per  il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27 giugno  1992, n. 352, si veda in nota
          alle premesse.