IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  ed,  in particolare,
l'articolo 17, comma 3;
  Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella  parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del
sistema  degli  ammortizzatori  sociali,  vengano  definite,  in  via
sperimentale,  con  uno o piu' decreti, misure di politiche attive di
sostegno  del  reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di
ristrutturazione  aziendale  e  per fronteggiare situazioni di crisi,
per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
  Visto  l'articolo  4,  comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140,
nella  parte  in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare,
senza  oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti
da    imprese    esercenti    l'assicurazione    obbligatoria   della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore  e  dei  natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa,
che  siano  stati  riassunti  dal  commissario  liquidatore, ai sensi
dell'articolo   10  del  decreto-legge  23  dicembre  1976,  n.  857,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39,
nell'ambito  delle misure per il perseguimento di politiche attive di
sostegno  del  reddito  e  dell'occupazione  di  cui  al sopra citato
articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Preso  atto dell'accordo del 26 luglio 1999, con cui, in attuazione
delle  disposizioni  di  legge  e  intese  sopra richiamate, e' stato
convenuto  di  istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  (INPS)  il  "Fondo  di  solidarieta'  per  il personale gia'
dipendente  da  imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta
amministrativa";
  Sentite  le organizzazioni individuate dalle disposizioni di cui al
richiamato  articolo  4, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999,
nelle  parti  firmatarie  dell'accordo per il lavoro del 24 settembre
1996;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri con
nota del 13 settembre 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Costituzione del fondo
  1.  E'  istituito  presso  l'INPS  il "Fondo di solidarieta' per il
personale  gia'  dipendente  da  imprese  di  assicurazioni  poste in
liquidazione coatta amministrativa".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Note alle premesse:
              - L'art.  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in
          particolare il comma 3, e' cosi' formulato:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possano essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - L'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' cosi'
          formulato:
              "Art.  3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti).  - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
          Corte  dei  conti  si  esercita esclusivamente sui seguenti
          atti non aventi forza di legge:
                a) provvedimenti  emanati  a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri;
                b) atti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti  dei  Ministri  aventi ad oggetto la definizione delle
          piante  organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
          dirigenziali  e le direttive generali per l'indirizzo e per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa;
                c) atti   normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie;
                d) provvedimenti  dei  comitati  interministeriali di
          riparto  o  assegnazione  di  fondi  ed altre deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
                e) autorizzazioni  alla  sottoscrizione dei contratti
          collettivi,   secondo  quanto  previsto  dall'art.  51  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                f) provvedimenti  di  disposizione  del demanio e del
          patrimonio immobiliare;
                g) decreti     che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:
          attivi,  di  qualunque  importo;  di appalto d'opera, se di
          importo   superiore   al  valore  in  ecu  stabilito  dalla
          normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di
          aggiudicazione   dei   contratti  stessi;  altri  contratti
          passivi,  se  di  importo superiore ad un decimo del valore
          suindicato;
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assegno  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi;
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro;
                l) atti  che il Presidente del Consiglio dei Ministri
          richieda   di   sottoporre   temporaneamente   a  controllo
          preventivo   o   che   la   Corte  dei  conti  deliberi  di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo  in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
          irregolarita' rilevante in sede di controllo successivo.
              2. I  provvedimenti  sottoposti al controllo preventivo
          divengono  efficaci  se  la  Corte  non  ne dichiara la non
          conformita'  a  legge  nel  termine  di  trenta  giorni dal
          ricevimento.  Il termine e' interrotto se la Corte richiede
          chiarimenti  o  elementi  integrativi  di giudizio. Decorsi
          trenta   giorni   dal   ricevimento  delle  controdeduzioni
          dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se
          la sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimita' o
          non  adotti  ordinanza  istruttoria. In tale ultimo caso la
          sezione  del  controllo  si  pronuncia  definitivamente nei
          trenta  giorni successivi dal ricevimento degli elementi da
          essa   richiesti.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
              3. Le  sezioni  riunite  della Corte dei conti possono,
          con  deliberazione  motivata, stabilire che singoli atti di
          notevole  rilievo finanziario, individuati per categorie ed
          amministrazioni  statali,  siano sottoposti all'esame della
          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
          riesame   degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla  loro
          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le
          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
          riesame    alla   Corte   dei   conti,   che   ove   rilevi
          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
              4.  La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio  e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
          nonche'  sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi di
          provenienza  comunitaria,  verificando la legittimita' e la
          regolarita'  delle  gestioni,  nonche' il funzionamento dei
          controlli interni a ciascuna amministrazione; puo' altresi'
          pronunciarsi  sulla  legittimita'  di  singoli  atti  delle
          amministrazioni   dello   Stato.  Accerta,  anche  in  base
          all'esito  di altri controlli, la rispondenza dei risultati
          dell'attivita'   amministrativa  agli  obiettivi  stabiliti
          dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi
          dello  svolgimento  dell'azione  amministrativa.  La  Corte
          definisce   annualmente   i   programmi  ed  i  criteri  di
          riferimento del controllo.
              5. Nei  confronti  delle  amministrazioni regionali, il
          controllo  della  gestione  concerne il perseguimento degli
          obiettivi   stabiliti   dalle   leggi  di  principio  e  di
          programma.
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento   ed   ai   consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo  eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
          inviate  alle  amministrazioni  interessate,  alle quali la
          Corte  formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le proprie
          osservazioni.  Le  amministrazioni comunicano alla Corte ed
          agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
              7.  Restano  ferme,  relativamente  agli enti locali le
          disposizioni  di  cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982,  n.  51,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          nonche',  relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
          in  via  ordinaria,  le  disposizioni  della legge 21 marzo
          1958,  n.  259.  Le  relazioni della Corte contengono anche
          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
              8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
          articolo,   la   Corte   dei  conti  puo'  richiedere  alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo
          interno  qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare e
          disporre  ispezioni  e  accertamenti diretti. Si applica il
          comma  4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
          453.  Puo'  richiedere  alle  amministrazioni pubbliche non
          territoriali  il  riesame  di  atti ritenuti non conformi a
          legge.
              Le  amministrazioni  trasmettono  gli  atti  adottati a
          seguito  del  riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
          illegittimita',   ne  da'  avviso  all'organo  generale  di
          direzione.  E'  fatta  salva,  in quanto compatibile con le
          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
          di  controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni, e dal
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  nonche'
          dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
              9. Per  l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
          applicano,  in quanto compatibili con le disposizioni della
          presente  legge, le norme procedurali di cui al testo unico
          delle  leggi  sulla  Corte  dei  conti, approvato con regio
          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
          modificazioni.
              10.  La  sezione  del  controllo  sulle amministrazioni
          dello  Stato  e'  presieduta dal presidente della Corte dei
          conti  e  costituita  dai presidenti di sezione preposti al
          coordinamento  del  controllo preventivo e successivo e dai
          magistrati   assegnati   agli  uffici  di  controllo.  Essa
          delibera  suddividendosi  in  collegi  di  sette magistrati
          determinati  annualmente  con  riferimento  a tipologie del
          controllo settori e materie.
              11.  Ferme  restando le ipotesi di deferimento previste
          dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
          dei  conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
          1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
          caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
          circa la legittimita' di atti. Al collegio viene chiamato a
          far  parte  in  qualita'  di  relatore  il  magistrato  che
          deferisce la questione alla sezione.
              12. I magistrati addetti ai controllo successivo di cui
          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annui ma da
          questi  possono  temporaneamente  discostarsi, per motivate
          ragioni,  in  relazione  a  situazioni  e provvedimenti che
          richiedono  tempestivi  accertamenti  e  verifiche  dandone
          notizia alla sezione del controllo.
              13.  Le  disposizioni del comma 1 non si applicano agli
          atti  ed  ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
          creditizia, mobiliare e valutaria".
              - L'art.  2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e' cosi' formulato:
              "Art. 2. - In attesa di un'organica riforma del sistema
          degli  ammortizzatori  sociali,  entro  centottanta  giorni
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, con
          uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdendenza  sociale,  di  concerto  con  il Ministro del
          tesoro,  adottati  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23  agosto 1988,  n.  400, sentite le organizzazioni
          sindacali   ed   acquisito   il   parere  delle  competenti
          commissioni    parlamentari,    sono   definite,   in   via
          sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  di politiche
          attive   di   sostegno   del   reddito  e  dell'occupazione
          nell'ambito  dei  processi  di ristrutturazione aziendali e
          per  fronteggiare  situazioni  di  crisi di enti ed aziende
          pubbliche  e  privati  erogatori  di  servizi  di  pubblica
          utilita',  nonche'  delle  categorie  e  settori di impresa
          sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
          Nell'esercizio  della  potesta' regolamentare il Governo si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) costituzione   da   parte   della   contrattazione
          collettiva  nazionale di appositi fondi finanziati mediante
          un  contributo  sulla retribuzione, non inferiore allo 0,50
          per cento;
                b) definizione da parte della contrattazione medesima
          di  specifici  trattamenti e dei relativi criteri, entita',
          modalita'   concessivi,   entro   i  limiti  delle  risorse
          costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
          correlati contributi figurativi;
                c) eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
          finanziamento  con  una quota non superiore al 25 per cento
          del contributo;
                d) in  caso  di  ricorso  ai  trattamenti, previsione
          della  obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
          di  una misura addizionale non superiore a tre volte quella
          della contribuzione stessa;
                e) istituzione  presso  l'INPS dei fondi, gestiti con
          il concorso delle parti sociali;
                f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di
          maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
          lire 150 miliardi".
              -  L'art.  4,  comma  2, della legge 11 maggio 1999, n.
          140, e' cosi' formulato:
              "2. Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, con decreto del Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, adottato
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  sentite  le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative  e  le  organizzazioni sindacali firmatarie
          dell'accordo  per  il lavoro del 24 settembre 1996, nonche'
          aderenti   allo   stesso   ed  acquisito  il  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per
          agevolare,  senza  oneri a carico del bilancio dello Stato,
          l'esodo  dei  lavoratori  provenienti  da imprese esercenti
          l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile
          derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei
          natanti,  poste  in liquidazione coatta amministrativa, che
          siano  stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi
          dell'art.  10  del  decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          1977,  n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento
          di   politiche   attive   di   sostegno   del   reddito   e
          dell'occupazione  di  cui all'art. 2, comma 28, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662".
              - L'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  26 febbraio
          1977, n. 39, e' cosi' formulato:
              "Art. 10. - Per l'assolvimento dei compiti previsti nel
          precedente  art.  9,  il commissario liquidatore provvede a
          riassumere  il personale gia' dipendente dall'impresa posta
          in   liquidazione.   Un   apposito   comitato  composto  da
          rappresentanti  del Governo e dell'organizzazione sindacale
          della  categoria  interessata  esaminera'  la posizione del
          personale dirigente.
              Il  personale  predetto  e'  retribuito  con  i  minimi
          previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione
          alle mansioni espletate".