IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 luglio 1980, n. 378; Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1o marzo 1994, n. 153; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492; Considerato che l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 492 del 1998, dispone che, con l'eccezione della concessione di mutui per i film ammessi al Fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, gli interventi statali in favore delle imprese operanti nel settore della cinematografia consistono esclusivamente in contributi in conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari e che, a tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalita' di erogazione dei contributi; Ritenuto di dover conseguentemente adeguare, in ragione delle modifiche normative sopravvenute, le disposizioni relative agli interventi in favore dell'esercizio cinematografico; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 15961 del 26 settembre 2000; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1o marzo 1994, n. 153, di seguito definito "decreto-legge", le modalita' di intervento del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito indicato come "il Ministero", per agevolare: a) la trasformazione, ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, in particolare ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sulla abolizione delle barriere architettoniche; b) la installazione e ristrutturazione di impianti e servizi accessori alle sale, e la installazione di casse automatiche computerizzate; c) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero eroga contributi in conto interessi sui contratti di mutuo stipulati dalle imprese italiane di esercizio cinematografico con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, anche in assenza della convenzione di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. 3. Con proprio decreto il Ministro per i beni e le attivita' culturali stabilisce ogni anno, nell'ambito della parte del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata al cinema, la quota da destinare all'esercizio cinematografico, per le finalita' di cui al comma 1. 4. Ai fini del presente regolamento, il numero dei posti delle sale cinematografiche e' individuato con riferimento a quanto autorizzato dalle commissioni provinciali di vigilanza.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, cosi' dispone: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - La legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: "Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209. - La legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi a favore del credito cinematografico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261. - L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' dispone: "Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.". - Gli articoli 16 e 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, cosi' recitano: "Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia", che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge. 2. (Omissis). 3. La garanzia assiste i mutui contratti con la societa' concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo. 4. Alla fine di ogni semestre gli importi del Fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del muto vanno in aumento della quota del fondo di intervento. 5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di gestione del Fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operativita' riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del Fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute. 5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato e' concesso dalla societa' concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-bis.". "Art. 20. - 1. Sul Fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalita' previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonche' per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non piu' in attivita' e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi. 2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entita' del contributo stesso puo' raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per: a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica; b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani; c) la realizzazione o la trasformazione di sale con piu' schermi e di multisale; d) il ripristino di sale non piu' in esercizio; e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e multisale. 4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 17. 5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1. 6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni. 7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione. 8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con piu' schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non e' soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attivita' di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costitisce mutamento di destinazione d'uso e non e' soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile. 9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non puo' essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni. 10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per cento dei costi sostenuti, che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I contributi di cui al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente concessione.". - Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante: "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998 (e corretto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1998). - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a riforma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998. - L'art. 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, recante: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134", cosi' dispone: "Art. 11 (Disposizioni finali). - 1. Per far fronte alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle commissioni di cui all'art. 1, commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e della commissione di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo', con proprio decreto, disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto previsto dall'art. 26, comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153. 2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali, alle imprese che operano nei settori della cinematografia, e' riferita esclusivamente ai film ammessi al Fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri casi, previsti dalla legge, ivi compresi quell i di cui all'art. 31-bis della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalita' di erogazione dei contributi.". Note all'art. 1: - Per l'art. 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, si veda la nota alle premesse. - L'art. 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, cosi' dispone: "Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). - 1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purche' essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attivita' che le banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. 2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alle banche. 3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale e' attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul Fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.". - La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato in favore dello spettacolo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104.