IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 23 luglio 1980, n. 378;
  Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819;
  Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto  l'articolo  20  del  decreto-legge  14  gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, in legge 1o marzo 1994, n. 153;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
  Considerato che l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 492
del 1998, dispone che, con l'eccezione della concessione di mutui per
i  film  ammessi  al  Fondo  di  garanzia, di cui all'articolo 16 del
decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  1o marzo 1994, n. 153, gli interventi statali in favore
delle  imprese  operanti  nel settore della cinematografia consistono
esclusivamente  in  contributi in conto interessi sui mutui contratti
con  istituti bancari e che, a tal fine, con decreto del Ministro per
i  beni  e  le  attivita'  culturali, sono definite le condizioni, la
misura e le modalita' di erogazione dei contributi;
  Ritenuto  di  dover  conseguentemente  adeguare,  in  ragione delle
modifiche  normative  sopravvenute,  le  disposizioni  relative  agli
interventi in favore dell'esercizio cinematografico;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre
2000;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, prot. n. 15961 del 26 settembre 2000;
                             A d o t t a

il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo
20  del  decreto-legge  14  gennaio  1994,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni,  in  legge  1o marzo 1994, n. 153, di seguito definito
"decreto-legge",  le modalita' di intervento del Ministero per i beni
e  le  attivita'  culturali, di seguito indicato come "il Ministero",
per agevolare:
    a)  la trasformazione, ristrutturazione e adeguamento strutturale
e  tecnologico  delle sale cinematografiche esistenti, in particolare
ai  fini  del  rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di
pubblico  spettacolo  e  di  quella  sulla  abolizione delle barriere
architettoniche;
    b)  la  installazione  e  ristrutturazione  di impianti e servizi
accessori   alle  sale,  e  la  installazione  di  casse  automatiche
computerizzate;
    c)  la  realizzazione  di  nuove  sale  o  il  ripristino di sale
inattive,   anche   mediante   acquisto  di  locali  per  l'esercizio
cinematografico e per i servizi connessi.
  2.  Per  i fini di cui al comma 1, il Ministero eroga contributi in
conto  interessi  sui  contratti  di  mutuo  stipulati  dalle imprese
italiane   di  esercizio  cinematografico  con  soggetti  autorizzati
all'esercizio   dell'attivita'   bancaria,  anche  in  assenza  della
convenzione  di  cui  all'articolo  47  del  decreto  legislativo  1o
settembre 1993, n. 385.
  3.  Con  proprio  decreto  il  Ministro  per  i beni e le attivita'
culturali  stabilisce  ogni  anno,  nell'ambito della parte del Fondo
unico  per  lo  spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata   al   cinema,   la   quota   da   destinare  all'esercizio
cinematografico, per le finalita' di cui al comma 1.
  4. Ai fini del presente regolamento, il numero dei posti delle sale
cinematografiche  e' individuato con riferimento a quanto autorizzato
dalle commissioni provinciali di vigilanza.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 28 agosto 1988, n.
          400, cosi' dispone:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - La legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: "Interventi
          creditizi  a  favore  dell'esercizio  cinematografico",  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209.
              - La legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi
          a  favore del credito cinematografico", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261.
              - L'art.  12  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi'
          dispone:
              "Art.   12.   -   1.  La  concessione  di  sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
              - Gli  articoli  16  e  20 del decreto-legge 14 gennaio
          1994,  n.  26,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          1o marzo 1994, n. 153, cosi' recitano:
              "Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria ovvero
          gli   enti   creditizi  di  cui  all'art.  27  della  legge
          4 novembre  1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato
          "Fondo  di  garanzia",  che  ha  lo  scopo di garantire gli
          investimenti   promossi   dalle   imprese  cinematografiche
          nazionali   nella   produzione,   nella   distribuzione   e
          nell'esportazione  di  film di lungometraggio dichiarati di
          interesse  culturale  nazionale e di quelli di cui all'art.
          28 della medesima legge.
              2. (Omissis).
              3.  La  garanzia  assiste  i  mutui  contratti  con  la
          societa'  concessionaria  ovvero  con gli enti creditizi di
          cui   al  citato  art.  27,  da  imprese  italiane  per  la
          produzione,  la  distribuzione  e l'esportazione di film di
          cui  al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per
          cento  del  mutuo  stesso  per  quanto  riguarda  i film di
          interesse  culturale nazionale e al 90 per cento per i film
          di  cui  al  citato  art.  28.  La  garanzia  opera  in via
          sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
              4.  Alla fine di ogni semestre gli importi del Fondo di
          garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione
          del  muto  vanno  in  aumento  della  quota  del  fondo  di
          intervento.
              5.  L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di
          concerto  con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da
          emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente decreto, le modalita' di gestione del
          Fondo  di  garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui
          devono  attenersi le imprese per evidenziare i risultati di
          gestione  e  di operativita' riferiti alla produzione, alla
          distribuzione  ed  all'esportazione  dei  film  per  cui si
          richiede   l'intervento   del   Fondo   di   garanzia;   la
          documentazione  contabile  relativa alle anzidette gestioni
          deve   essere   verificata   da   parte   di   societa'  di
          certificazione e revisione legalmente riconosciute.
              5-bis.  Nel  caso  in cui il mutuo a tasso agevolato e'
          concesso  dalla  societa'  concessionaria non si applica il
          comma  2  e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte
          ammortizzato,  si  applica  quanto  previsto  dall'art. 17,
          comma 6-bis.".
              "Art.  20.  -  1. Sul Fondo di cui alla legge 23 luglio
          1980,  n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a
          favore   dei   proprietari   di   locali   adibiti  a  sale
          cinematografiche  e  delle  imprese  nazionali di esercizio
          delle  sale  stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o
          contributi   sugli   interessi,  con  gli  stessi  tassi  e
          modalita'  previsti  per  la  produzione,  distribuzione ed
          industrie    tecniche,    per    la    trasformazione,   la
          ristrutturazione  e l'adeguamento strutturale e tecnologico
          delle  sale  esistenti  anche  ai  fini  del rispetto della
          normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo
          e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche,
          nonche'   per  l'installazione  e  la  ristrutturazione  di
          impianti   e   di   servizi   accessori   alle   sale,  per
          l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la
          realizzazione  di nuove sale, per il ripristino di sale non
          piu'   in   attivita'  e  per  l'acquisto  dei  locali  per
          l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.
              2.  Nel  caso  di  vendita  dei  locali  adibiti a sala
          cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di
          prelazione  ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge
          27 luglio 1978, n. 392.
              3.  L'ammontare  del mutuo o, nel caso di contributo in
          conto  interessi,  la base su cui commisurare l'entita' del
          contributo  stesso  puo'  raggiungere  il  70 per cento del
          costo dell'investimento e il 90 per cento per:
                a) investimenti    caratterizzati   da   un   elevato
          contenuto di innovazione tecnologica;
                b) investimenti  destinati a sale polivalenti situate
          in  comuni  che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o
          in piccoli centri urbani;
                c) la  realizzazione  o la trasformazione di sale con
          piu' schermi e di multisale;
                d) il ripristino di sale non piu' in esercizio;
                e) la  trasformazione  e l'adattamento di immobili da
          destinare a sale e multisale.
              4.  I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al
          40  per  cento  e  al 30 per cento del tasso di riferimento
          secondo quanto previsto dall'art. 17.
              5.  L'Autorita'  competente  in  materia  di spettacolo
          fissa  con  proprio  decreto  l'ammontare massimo dei costi
          relativi   agli   interventi   ammessi   a   fruire   delle
          agevolazioni di cui al comma 1.
              6.  I  locali  acquistati  con  il contributo di cui al
          presente  articolo  non  possono essere distolti, a pena di
          decadenza  dal  contributo  stesso  o di restituzione delle
          somme  percepite, dalla loro destinazione per un periodo di
          quindici anni.
              7.  Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la
          volumetria   necessaria   per   la  realizzazione  di  sale
          cinematografiche  non  concorre  alla  determinazione della
          volumetria  complessiva  in  base alla quale sono calcolati
          gli oneri di concessione.
              8.  La  trasformazione  di  una  sala ad unico schermo,
          anche  se non in esercizio, in sala con piu' schermi, anche
          se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce
          opera interna ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio
          1985,  n. 47, e successive modificazioni, e non e' soggetta
          al  pagamento  degli  oneri  di  concessione. Il ripristino
          dell'attivita'   di  esercizio  cinematografico  in  locali
          precedentemente adibiti a tale uso non costitisce mutamento
          di  destinazione d'uso e non e' soggetto al pagamento degli
          oneri   di   concessione   anche  se  comporta  aumento  di
          volumetria o di superficie utilizzabile.
              9.  La destinazione a sala cinematografica o comunque a
          sala  di  spettacolo  dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve
          risultare  da  atto  d'obbligo trascritto e non puo' essere
          mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti
          anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci
          anni.
              10.  Limitatamente agli interventi di ristrutturazione,
          adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in
          alternativa  alle  agevolazioni  di  cui  al  comma  1 sono
          concessi  contributi in conto capitale fino ad un ammontare
          del  60  per  cento  dei  costi sostenuti, che non superino
          l'importo  di  lire 250 milioni. Tali limiti possono essere
          modificati   ogni   tre  anni  con  decreto  dell'Autorita'
          competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione
          centrale  per  la  cinematografia.  I  contributi di cui al
          presente comma non possono essere nuovamente concessi prima
          che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente
          concessione.".
              - Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante:
          "Riordino   degli  organi  collegiali  operanti  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello
          spettacolo,  a  norma  dell'art.  11,  comma 1, lettera a),
          della  legge  15 marzo  1997,  n.  59", e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  10 del 14 gennaio 1998 (e corretto
          con  avviso  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
          31 gennaio 1998).
              - Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,
          recante:  "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  a  riforma  dell'art. 11 della legge
          15 marzo   1997,  n.  59",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
              - L'art.  11  del decreto legislativo 21 dicembre 1998,
          n.  492,  recante:  "Disposizioni correttive ed integrative
          del  decreto  legislativo 18 novembre 1997, n. 426, decreto
          legislativo  8 gennaio  1998,  n.  3,  decreto  legislativo
          29 gennaio  1998,  n.  19,  decreto  legislativo 29 gennaio
          1998, n. 20, e decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",
          cosi' dispone:
              "Art.  11  (Disposizioni  finali).  - 1. Per far fronte
          alle  esigenze  connesse allo svolgimento dei compiti delle
          commissioni   di  cui  all'art.  1,  commi  59  e  60,  del
          decreto-legge  23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre  1996,  n. 650, e
          della commissione di cui all'art. 48 della legge 4 novembre
          1965,  n.  1213,  il  Ministro  per  i  beni e le attivita'
          culturali   puo',   con   proprio   decreto,   disporre  la
          utilizzazione   della   quota   del   Fondo  unico  per  lo
          spettacolo,  di  cui all'art. 2, secondo comma, della legge
          30 aprile 1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto previsto
          dall'art.  26,  comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994,
          n.  26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo
          1994, n. 153.
              2.  Al  fine  della piena integrazione del Dipartimento
          dello  spettacolo  presso  il  Ministero  per  i  beni e le
          attivita'   culturali   e   per   consentire   il  migliore
          funzionamento  di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le
          attivita'  culturali  puo'  conferire  ulteriori incarichi,
          comunque  in  numero  non  superiore  a  sette,  presso  il
          Gabinetto   del   Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985,
          n.  163.  Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso,
          il  rimborso  delle spese nei limiti previsti per i casi di
          missione  dei  dipendenti  del  Ministero  per  i beni e le
          attivita' culturali.
              3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali,
          alle  imprese che operano nei settori della cinematografia,
          e'  riferita  esclusivamente  ai  film  ammessi al Fondo di
          garanzia  di  cui  all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio
          1994,  n.  26,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          1o marzo  1994,  n.  153. In tutti gli altri casi, previsti
          dalla  legge,  ivi  compresi quell i di cui all'art. 31-bis
          della   legge   4 novembre  1965,  n.  1213,  sono  erogati
          esclusivamente  contributi  in  conto  interessi, sui mutui
          contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono definite
          le  condizioni,  la misura e le modalita' di erogazione dei
          contributi.".
          Note all'art. 1:
              - Per  l'art.  20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.
          26,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1o marzo
          1994, n. 153, si veda la nota alle premesse.
              - L'art.  47 del decreto legislativo 1o settembre 1993,
          n. 385, cosi' dispone:
              "Art.  47  (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi
          pubblici).   -   1.   Tutte   le   banche  possono  erogare
          finanziamenti  o  prestare  servizi  previsti dalle vigenti
          leggi  di  agevolazione,  purche'  essi  siano  regolati da
          contratto   con  l'amministrazione  pubblica  competente  e
          rientrino  tra  le attivita' che le banche possono svolgere
          in   via   ordinaria.   Ai   finanziamenti   si   applicano
          integralmente  le disposizioni delle leggi di agevolazione,
          ivi   comprese   quelle  relative  alle  misure  fiscali  e
          tariffarie e ai privilegi di procedura.
              2.  L'assegnazione  e  la gestione di fondi pubblici di
          agevolazione  creditizia  previsti dalle leggi vigenti e la
          prestazione  di  servizi a essi inerenti, sono disciplinate
          da   contratti  stipulati  tra  l'amministrazione  pubblica
          competente  e  le  banche  da questa prescelte. I contratti
          indicano criteri e modalita' idonei a superare il conflitto
          di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta
          per  proprio  conto dalle banche; a tal fine possono essere
          istituiti  organi  distinti  preposti  all'assunzione delle
          deliberazioni    in    materia   agevolativa   e   separate
          contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e
          i rimborsi spettanti alle banche.
              3.  I  contratti indicati nel comma 2 possono prevedere
          che  la  banca  alla  quale e' attribuita la gestione di un
          fondo  pubblico di agevolazione e' tenuta a stipulare a sua
          volta  contratti  con  altre  banche  per  disciplinare  la
          concessione,  a  valere sul Fondo, di contributi relativi a
          finanziamenti  da  queste  erogati. Questi ultimi contratti
          sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.".
              - La  legge  30 aprile  1985,  n.  163, recante: "Nuova
          disciplina  degli  interventi  dello  Stato in favore dello
          spettacolo, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
          1985, n. 104.