IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
    Visto  il  decreto  ministeriale  11  aprile 1994, n. 454, con il
quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2
e   4   della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  relativamente  alla
individuazione  dei  procedimenti  di  competenza  del  Ministero del
commercio con l'estero;
    Visto  l'articolo  11,  comma  2,  del  suddetto decreto il quale
dispone  che  entro  due  anni  dalla  data  di entrata in vigore del
medesimo,  e  successivamente  ogni  tre  anni, l'amministrazione del
commercio  con  l'estero verifica lo stato di attuazione delle stesse
disposizioni apportandovi le modifiche necessarie;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n.   302,   concernente  l'individuazione  degli  uffici  di  livello
dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero;
    Visto  il  decreto ministeriale 23 febbraio 1999 che individua le
unita'  dirigenziali  di  livello  non  generale  del  Ministero e le
relative competenze;
    Ritenuto,   pertanto,   necessario   procedere   alla   integrale
sostituzione  delle  tabelle  di  cui  all'articolo  1,  comma 3, del
decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  15  marzo  1997, n. 59, concernente: "Delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 26 giugno 2000;
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Le  tabelle  di  cui  all'articolo  1,  comma  3, del decreto
ministeriale  11  aprile  1994, n. 454, sono sostituite dalle tabelle
allegate al presente regolamento.
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge  alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati
          il   valore   e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
          trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  decreto  ministeriale  11  aprile  1994, n. 454,
          concernente:  "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e
          4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  relativamente ai
          procedimenti  di competenza del Ministero del commercio con
          l'estero",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          20 luglio 1994, n. 168.
              - Il comma 2 dell'art. 11 del citato decreto n. 454 del
          1994,  recita:  "Entro  due  anni  dalla data di entrata in
          vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre
          anni,  il  Ministro  del commercio con l'estero verifica lo
          stato  di  attuazione  della  normativa  emanata e apporta,
          nelle  prescritte  forme  regolamentari,  le  modificazioni
          ritenute necessarie".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,  n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di
          livello   dirigenziale  del  Ministero  del  commercio  con
          l'estero  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del
          23 maggio 1994.
              -  Il decreto ministeriale 23 febbraio 1999 concernente
          l'individuazione  delle  unita' dirigenziali di livello non
          generale  del  Ministero del commercio con l'estero e delle
          relative  competenze e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 123 del 28 maggio 1999.
              - Il comma 3, dell'art. 1 del citato decreto n. 454 del
          1994  recita:  "I  procedimenti di competenza del Ministero
          del  commercio  con  l'estero  devono  concludersi  con  un
          provvedimento  espresso  nel  termine stabilito per ciascun
          provvedimento  dalle  tabelle  allegate  che  costituiscono
          parte integrante del presente regolamento e che contengono,
          altresi',     l'indicazione    dell'unita'    organizzativa
          competente  e della fonte normativa. Per i provvedimenti il
          cui   procedimento  non  trovi  indicazione  nelle  tabelle
          allegate  lo  stesso si concludera' nel termine previsto da
          altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel
          termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge".
              -  Il  comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  reca:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri"
          recita:  "Con  decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del Ministro, o di
          autorita'   sottordinate   al   Ministro  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, fermo restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I  regolamenti  ministeri  ed interministeriali non possono
          dettare norme contarie a quelle dei regolamenti emanati dal
          Governo.  Essi  debbono essere comunicati al Presidente del
          Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              -  La  legge  15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali  per  la  riforma  della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  63 del 17 marzo
          1997, supplemento ordinario.
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo  del  comma 3, dell'art. 1 del citato
          decreto  ministeriale  n.  454  del 1994 si veda nelle note
          alle premesse.