IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni;
  Visti  gli  articoli  150  e  151  del decreto del Presidente della
Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, con il quale e' stato approvato
il  regolamento  generale  sui  lavori pubblici di cui all'articolo 3
della legge n. 109 del 1994;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti   normativi,   reso   nell'adunanza   del  17  aprile  2000,  le
osservazioni del quale sono state in parte recepite;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata  con  note n. 443/400/94 dell'8 maggio 2000, n. 704/400/94
del 13 giugno 2000 e n. 1080/400/94 del 21 luglio 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e definizioni
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  la procedura da seguirsi per
tutte  le  controversie demandate al giudizio arbitrale in attuazione
dell'articolo  32,  comma  2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Ai fini del presente decreto per "legge" si intende la legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  e successive modificazioni ed integrazioni
(legge-quadro  in  materia  di lavori pubblici), per "regolamento" il
regolamento di attuazione previsto dall'articolo 3 della legge, e per
"capitolato  generale"  il  capitolato  generale  d'appalto  previsto
dall'articolo 3, comma 5, della legge.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 32 della legge
          11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
          pubblici):
              "Art.  32  (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
          le  controversie  derivanti  dall'esecuzione del contratto,
          comprese   quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento
          dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
          possono essere deferite ad arbitri.
              2. Qualora   sussista   la   competenza  arbitrale,  il
          giudizio  e'  demandato ad un collegio arbitrale costituito
          presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita
          presso  l'Autorita' di cui all'art. 4 della presente legge.
          Con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono
          fissate  le  norme  di procedura del giudizio arbitrale nel
          rispetto  dei  princi'pi  del codice di procedura civile, e
          sono   fissate   le   tariffe  per  la  determinazione  del
          corrispettivo  dovuto  dalle  parti  per la decisione della
          controversia.
              3. Il  regolamento  definisce  altresi', ai sensi e con
          gli  effetti  di  cui  all'art.  3 della presente legge, la
          composizione  e  le modalita' di funzionamento della Camera
          arbitrale  per  i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
          la   Camera   arbitrale  dovra'  attenersi  nel  fissare  i
          requisiti  soggettivi  e  di  professionalita' per assumere
          l'incarico  di  arbitro,  nonche'  la  durata dell'incarico
          stesso,  secondo  princi'pi di trasparenza, imparzialita' e
          correttezza.
              4. Dalla  data  di  entrata  in  vigore del regolamento
          cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
          47,  48,  49,  50  e  51  del capitolato generale d'appalto
          approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica
          16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
          collegi  arbitrali  da  costituire ai sensi della normativa
          abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
          gia'  stipulati,  deve  intendersi  riferito  ai collegi da
          nominare  con  la  procedura  camerale secondo le modalita'
          previste  dai  commi  precedenti  ed  i relativi giudizi si
          svolgono secondo la disciplina da essi fissata.".
          Note alle premesse:
              - Per  il  testo  dell'art.  32,  comma 2,  della legge
          11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,
          vedasi nella nota al titolo.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 150 e 151 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 21 giugno 1999, n.
          554:  (Regolamento  generale  sui  lavori  pubblici  di cui
          all'art. 3 della legge n. 109 del 1994):
              "Art.  150  (Definizione  delle controversie). - 1. Nel
          caso  in  cui  gli atti contrattuali o apposito compromesso
          prevedono  che  le  eventuali  controversie  insorte tra la
          stazione   appaltante   e  l'appaltatore  siano  decise  da
          arbitri,  il giudizio e' demandato ad un collegio istituito
          presso  la Camera arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi
          dell'art. 32 della legge. L'arbitrato ha natura rituale.
              2. Ciascuna  delle  parti, nella domanda di arbitrato o
          nell'atto  di  resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di
          propria   competenza   tra  professionisti  di  particolare
          esperienza  nella  materia dei lavori pubblici; se la parte
          nei cui confronti e' diretta la domanda di arbitrato omette
          di  provvedervi,  alla  nomina  procede  il  presidente del
          tribunale  ai  sensi  dell'art. 810, comma 2, del codice di
          procedura civile.
              3. Ad  iniziativa  della parte piu' diligente, gli atti
          di  nomina  dei  due  arbitri  sono  trasmessi  alla Camera
          arbitrale  per  i  lavori  pubblici affinche' essa provveda
          alla  nomina  del terzo arbitro, con funzioni di presidente
          del  collegio,  scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla
          base di criteri oggettivi e predeterminati.
              4. Le  parti  possono  determinare la sede del collegio
          arbitrale  in uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni
          regionali  dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Se non vi
          e'  alcuna  indicazione  della sede del collegio arbitrale,
          ovvero  se  non  vi  e'  accordo  fra le parti, questa deve
          intendersi  stabilita presso la sede della Camera arbitrale
          per i lavori pubblici.
              5. Contestualmente  alla  nomina  del terzo arbitro, la
          Camera  arbitrale  comunica  alle  parti  la  misura  e  le
          modalita'  del  deposito  da  effettuarsi  in  acconto  del
          corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari
          alla  costituzione  del  collegio,  il  giudizio  si svolge
          secondo  le  norme fissate dal decreto interministeriale di
          cui all'art. 32, secondo comma, della legge.
              6. Il  corrispettivo  a  saldo  per  la decisione della
          controversia  e' versato alla Camera arbitrale dalle parti,
          nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di
          cui  al suddetto decreto interministeriale e nel termine di
          trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
              Art.  151  (Camera  arbitrale per i lavori pubblici). -
          1. La  Camera  arbitrale  per  i  lavori  pubblici  cura la
          formazione  e  la  tenuta dell'albo degli arbitri redige il
          codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli
          adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento
          del collegio arbitrale disciplinato dall'art. 150.
              2. Sono  organi della Camera arbitrale il presidente ed
          il consiglio arbitrale.
              3. Il  consiglio  arbitrale, composto da cinque membri,
          e'  nominato  dall'Autorita'  per  la  vigilanza sui lavori
          pubblici  fra  soggetti  dotati  di  particolare competenza
          nella  materia,  al  fine  di  garantire  l'indipendenza  e
          l'autonomia   dell'istituto;  al  suo  interno  l'Autorita'
          sceglie il presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed
          e' retribuito nella misura determinata dal provvedimento di
          nomina  nei  limiti  delle risorse attribuite all'Autorita'
          stessa.  Il  presidente  e i consiglieri sono soggetti alle
          incompatibilita' e ai divieti previsti dal successivo comma
          8.
              4. Per  l'espletamento  delle  sue  funzioni  la Camera
          arbitrale  si  avvale  di  una  struttura di segreteria con
          personale fornito dall'Au-torita'.
              5. Possono  essere ammessi all'albo degli arbitri della
          Camera   arbitrale   soggetti  appartenenti  alle  seguenti
          categorie:
                a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed
          avvocati  dello  Stato  in servizio, nel numero fissato dal
          consiglio  della  Camera  arbitrale, designati dagli organi
          competenti   secondo   i  rispettivi  ordinamenti,  nonche'
          avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
                b) avvocati  iscritti  agli  albi ordinari e speciali
          abilitati  al patrocinio avanti alle magistrature superiori
          e  in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di
          cassazione;
                c) tecnici  in  possesso  del  diploma  di  laurea in
          ingegneria  o  architettura,  abilitati all'esercizio della
          professione  da  almeno  dieci anni ed iscritti ai relativi
          albi;
                d) professori  universitari  di  ruolo  nelle materie
          giuridiche  e  tecniche  con  particolare  competenza nella
          materia dei lavori pubblici.
              6. La   Camera   arbitrale   cura  altresi'  la  tenuta
          dell'elenco  dei periti al fine della nomina dei consulenti
          tecnici  nei  giudizi  arbitrali; sono ammessi all'elenco i
          soggetti  in  possesso dei requisiti professionali previsti
          dal  comma 5, lettera c), nonche' dottori commercialisti in
          possesso dei medesimi requisiti professionali.
              7. I  soggetti  di cui al comma 5, lettere b), c) e d),
          nonche'  al  comma 6 del presente articolo, in possesso dei
          requisiti  di  onorabilita'  fissati  in  via  generale dal
          consiglio    arbitrale,   sono   rispettivamente   inseriti
          nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda
          corredata da curriculum e da adeguata documentazione.
              8. L'appartenenza  all'albo  degli arbitri e all'elenco
          dei   consulenti   ha   durata  triennale,  e  puo'  essere
          nuovamente  conseguita  decorsi due anni dalla scadenza del
          triennio;  durante  il periodo di appartenenza all'albo gli
          arbitri non possono svolgere l'incarico di arbitro di parte
          in  altri  giudizi  arbitrali,  e per lo stesso periodo non
          possono  espletare  incarichi professionali in favore delle
          parti dei giudizi arbitrali da essi decisi.
              9. In aggiunta ai casi di incompatibilita' previsti dal
          codice  di  procedura  civile,  non possono essere nominati
          arbitri  coloro  che  abbiano  compilato il progetto o dato
          parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato
          i lavori cui si riferiscono le controversie, ne' coloro che
          in  qualsiasi  modo  abbiano  espresso un giudizio o parere
          sulle controversie stesse.
              10. Il   compenso   per  lo  svolgimento  dell'incarico
          arbitrale  da  parte  di tutti i componenti del collegio e'
          determinato   dal  consiglio  arbitrale  secondo  parametri
          fissati  in  via  generale  tenendo  conto del valore delle
          controversie e della complessita' delle questioni, anche in
          deroga alle tariffe professionali vigenti.
              11. Gli  importi  dei  corrispettivi dovuti alla Camera
          arbitrale  per la decisione delle controversie sono versati
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
          ai  sensi  dell'art.  4, comma 10-quinquies della legge con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica  all'unita'  previsionale di base
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri relativa al
          funzionamento  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori
          pubblici al fine del pagamento delle spese di funzionamento
          della  Camera  arbitrale,  del  compenso degli organi della
          Camera stessa e del compenso agli arbitri.
              12. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione
          dei  dati  emergenti  dal  contenzioso in materia di lavori
          pubblici e li trasmette all'Autorita' e all'Osservatorio.".
              - Si  riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  32,  comma 2, della legge
          11 febbraio 1994 e successive modifiche, si veda nella nota
          al titolo.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  della  legge
          11 febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni e' il
          seguente:
              "Art.  3  (Delegificazione).  -  1. E'  demandata  alla
          potesta'  regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  con le
          modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di
          cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
          riferimento:
                a) alla   programmazione,  alla  progettazione,  alla
          direzione  dei  lavori,  al  collaudo  e  alle attivita' di
          supporto  tecnico-amministrativo  con  le annesse normative
          tecniche;
                b) alle  procedure  di  affidamento  degli  appalti e
          delle   concessioni   di  lavori  pubblici,  nonche'  degli
          incarichi di progettazione;
                c) alle  forme  di  pubblicita'  e  di conoscibilita'
          degli  atti  procedimentali,  anche  mediante  informazione
          televisiva   o   trasmissione   telematica,   nonche'  alle
          procedure di accesso a tali atti;
                d) ai   rapporti   funzionali   tra  i  soggetti  che
          concorrono  alla  realizzazione  dei lavori e alle relative
          competenze.
              2. Nell'esercizio  della  potesta' regolamentare di cui
          al  comma 1  il  Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta
          apposito  regolamento,  di  seguito  cosi' denominato, che,
          insieme  alla  presente  legge,  costituisce  l'ordinamento
          generale  in  materia  di lavori pubblici, recando altresi'
          norme  di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto
          assume  come  norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
          giuridici  introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
          comunque  senza  pregiudizio dei principi della liberta' di
          stabilimento  e  della  libera  prestazione dei servizi, la
          presente  legge,  nonche', per quanto non da essa disposto,
          la  legislazione  antimafla  e le disposizioni nazionali di
          recepimento   della  normativa  comunitaria  vigente  nella
          materia  di  cui  al comma 1. Il regolamento e' adottato su
          proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          i   Ministri   dell'ambiente  e  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  sentiti  i Ministri interessati, previo parere
          del  Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' delle
          competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro
          sessanta  giorni  dalla  trasmissione  dello schema. Con la
          procedura  di  cui  al  presente comma si provvede altresi'
          alle   successive   modificazioni   ed   integrazioni   del
          regolamento.  Sullo  schema  di regolamento il consiglio di
          Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data
          di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato.
              3. Il  Governo,  nell'ambito delle materie disciplinate
          dal   regolamento,   attua,   con   modifiche  al  medesimo
          regolamento,  le direttive comunitarie nella materia di cui
          al  comma 1  che non richiedono la modifica di disposizioni
          della presente legge.
              4. Sono  abrogati, con effetto dalla data di entrata in
          vigore  del  regolamento,  gli  atti normativi indicati che
          disciplinano  la  materia  di  cui al comma 1, ad eccezione
          delle  norme  della  legislazione antimafia. Il regolamento
          entra  in  vigore  tre  mesi  dopo  la sua pubblicazione in
          apposito  supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
          contestualmente  alla ripubblicazione della presente legge,
          coordinata  con  le  modifiche  ad essa apportate fino alla
          data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
          previsti  dalla  presente  legge e delle altre disposizioni
          legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
              5. Con   decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici, e'
          adottato,  al  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  il  nuovo  capitolato  generale
          d'appalto,  che  trova  applicazione ai lavori affidati dai
          soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma 2, lettera a), della
          presente  legge,  e  che entra in vigore contestualmente al
          regolamento.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
          emanato  di concerto con il Ministro per i beni culturali e
          ambientali,  sentito  il  Consiglio  nazionale  per  i beni
          culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati
          speciali  per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle
          disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
              6. Il  regolamento,  con  riferimento alle norme di cui
          alla  presente legge, oltre alle materie per le quali e' di
          volta in volta richiamato, definisce in particolare:
                a) le  modalita'  di esercizio della vigilanza di cui
          all'art. 4;
                b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
          procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
          dell'ingegnere  capo fra il responsabile del procedimento e
          il direttore del lavori;
                c) le   forme   di   pubblicita'   dei  lavori  delle
          conferenze di servizi di cui all'art. 7;
                d) i  requisiti  e  le  modalita'  per  l'iscrizione,
          all'albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
          cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione
          dei  consorzi  stabili  alle  gare  per l'aggiudicazione di
          appalti e di concessioni di lavori pubblici;
                e) la  disciplina  delle  associazioni  temporanee di
          tipo  verticale  e  l'individuazione  dei  lavori  ad  alta
          tecnologia  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  13,
          comma 7;
                f) i  tempi  e  le  modalita'  di predisposizione, di
          inoltro  e  di  aggiornamento dei programmi di cui all'art.
          14;
                g) le  ulteriori  norme  tecniche di compilazione dei
          progetti,  gli  elementi  progettuali relativi a specifiche
          categorie di lavori;
                h) gli   ulteriori   requisiti   delle   societa'  di
          ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
                i) abrogata;
                l) specifiche   modalita'   di   progettazione  e  di
          affidamento  dei  lavori  di scavo, restauro e manutenzione
          dei  beni  tutelati  ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
          1089,  e  successive  modificazioni,  anche  in deroga agli
          articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
                m) le  modalita' di espletamento dell'attivita' delle
          commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
                n) abrogata;
                o) le  procedure  di esame delle proposte di variante
          di cui all'art. 25;
                p) l'ammontare  delle  penali  di  cui  all'art.  26,
          comma 6,  secondo  l'importo  dei  lavori e le cause che le
          determinano, nonche' le modalita' applicative;
                q) le  modalita'  e  le  procedure  accelerate per la
          deliberazione  prima  del  collaudo,  da parte del soggetto
          appaltante  o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
          dell'appaltatore;
                r) i  lavori  in  relazione  ai  quali il collaudo si
          effettua  sulla base di apposite certificazioni di qualita'
          dell'opera  e  dei  materiali  e  le  relative modalita' di
          rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di
          cui  all'art.  28  e  il termine entro il quale il collaudo
          stesso  deve  essere  effettuato  e  gli ulteriori casi nei
          quali  e'  obbligatorio  effettuare  il  collaudo  in corso
          d'opera;    le    condizioni    di   incompatibilita'   dei
          collaudatori,  i  criteri  di  rotazione negli incarichi, i
          relativi  compensi,  i  requisiti  professionali secondo le
          caratteristiche dei lavori;
                s) le  forme  di pubblicita' di appalti e concessioni
          ai sensi dell'art. 29;
                t) le   modalita'   di   attuazione   degli  obblighi
          assicurativi  di  cui all'art. 30, le condizioni generali e
          particolari  delle polizze e i massimali garantiti, nonche'
          le modalita' di costituzione delle garanzie fideiussorie di
          cui  al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della
          garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art.
          13;
                u) la  disciplina riguardante i lavori segreti di cui
          all'art. 33;
                v) la  quota  subappaltabile  dei lavori appartenenti
          alla   categoria  o  alle  categorie  prevalenti  ai  sensi
          dell'art.  18,  comma 3,  della legge 19 marzo 1990, n. 55,
          come  sostituito  dall'art.  34,  comma 1,  della  presente
          legge;
                z) le  norme  riguardanti la consegna dei lavori e le
          sospensioni  disposte  dal  titolare  dei lavori al fine di
          assicurare  l'effettiva  e  continuativa  prosecuzione  dei
          lavori   stessi,   le   modalita'  di  corresponsione  agli
          appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
          stato di avanzamento dei lavori;
                aa) la   disciplina   per  la  tenuta  dei  documenti
          contabili.
              7. Ai  fini  della  predisposizione del regolamento, e'
          istituita,  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  apposita
          commissione  di  studio  composta  da docenti universitari,
          funzionari    pubblici    ed    esperti    di   particolare
          qualificazione  professionale.  Per  il funzionamento della
          commissione  e  per  la  corresponsione  dei  compensi,  da
          determinarsi  con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, in riferimento
          all'attivita'   svolta,   e'   autorizzata   la   spesa  di
          lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato
          di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
              7-bis. Entro   il   1 gennaio  1996,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto con il Ministro
          della  difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia
          con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
          delle  attivita'  del Genio militare, in relazione a lavori
          connessi  alle  esigenze  della  difesa militare. Sino alla
          data  di entrata in vigore del suddetto regolamento restano
          ferme le disposizioni attualmente vigenti.
              7-ter. Per   assicurare   la   compatibilita'  con  gli
          ordinamenti   esteri  delle  procedure  di  affidamento  ed
          esecuzione   dei   lavori,   eseguiti  sul  territorio  dei
          rispettivi  Stati  esteri,  nell'ambito di attuazione della
          legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  sulla cooperazione allo
          sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito
          il  Ministero  degli  affari  esteri,  tengono  conto della
          specialita'  delle condizioni per la realizzazione di detti
          lavori   e  delle  procedure  applicate  in  materia  dalle
          organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.".