IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' di Verona, approvato con decreto
rettorale  n.  6435  del  7 ottobre  1994  e  modificato  con decreto
rettorale n. 11448 del 23 giugno 2000;
  Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge  2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti
didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale,  11 maggio 1995, di modificazione
all'ordinamento  didattico universitario relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico;
  Vista  la  tabella  E  relativa  agli ordinamenti degli studi della
facolta'  di  medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico
d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;
  Visti  i provvedimenti adottati dagli organi accademici dell'Ateneo
relativi all'approvazione dell'aumento dei posti disponibili da tre a
cinque  della  scuola  di specializzazione in chirurgia generale II -
indirizzo  chirurgia  d'urgenza (consiglio di facolta' del 28 gennaio
1999, senato accademico allargato del 25 maggio 1999);
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 20 luglio 1999;
                              Decreta:
  La  tabella  E  del regolamento didattico d'Ateneo dell'Universita'
degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art.  77 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e'
modificato  lo  statuto della scuola di specializzazione in chirurgia
generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza.
Statuto  della  scuola di specializzazione in chirurgia generale II -
                    indirizzo chirurgia d'urgenza
                              Art. 78.
  E'  istituita  presso l'Universita' degli studi di Verona, facolta'
di  medicina  e chirurgia, la Scuola di specializzazione in chirurgia
generale  II  -  indirizzo in chirurgia d'urgenza. La Scuola risponde
alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione  dell'area
medica.  La  scuola  di  specializzazione  in chirurgia generale II -
indirizzo  chirurgia d'urgenza si attiene strettamente alla normativa
specificata negli articoli del decreto ministeriale 11 maggio 1995.
                              Art. 79.
  La   Scuola   ha  lo  scopo  di  formare  specialisti  nel  settore
professionale  della  chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per
rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale per
affrontare specificamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze
chirurgiche (indirizzo in chirurgia d'urgenza).
                              Art. 80.
  La Scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale -
indirizzo chirurgia d'urgenza.
                              Art. 81.
  La Scuola ha la durata di sei anni.
                              Art. 82.
  Concorrono   al  funzionamento  della  Scuola  le  strutture  della
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e  le  strutture  del  Servizio
sanitario  nazionale  individuate  nei  protocolli  d'intesa  di  cui
all'art.  6,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.  502/1992 ed il
relativo    personale    universitario    appartenente   ai   settori
scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del
Servizio  sanitario  nazionale delle corrispondenti aree funzionali e
discipline.
                              Art. 83.
  Il numero massimo degli specializzandi e' indicato in numero cinque
per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.
                              Art. 84.
  La  Scuola  comprende  sette  aree di addestramento professionale e
relativi  settori  scientifico-disciplinari cosi' come indicato nella
tabella A.