IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' di Verona, approvato con decreto rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994 e modificato con decreto rettorale n. 11448 del 23 giugno 2000; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale, 11 maggio 1995, di modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Vista la tabella E relativa agli ordinamenti degli studi della facolta' di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998; Visti i provvedimenti adottati dagli organi accademici dell'Ateneo relativi all'approvazione dell'aumento dei posti disponibili da tre a cinque della scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza (consiglio di facolta' del 28 gennaio 1999, senato accademico allargato del 25 maggio 1999); Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 luglio 1999; Decreta: La tabella E del regolamento didattico d'Ateneo dell'Universita' degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato: Articolo unico Dopo l'art. 77 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e' modificato lo statuto della scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza. Statuto della scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza Art. 78. E' istituita presso l'Universita' degli studi di Verona, facolta' di medicina e chirurgia, la Scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo in chirurgia d'urgenza. La Scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza si attiene strettamente alla normativa specificata negli articoli del decreto ministeriale 11 maggio 1995. Art. 79. La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale per affrontare specificamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche (indirizzo in chirurgia d'urgenza). Art. 80. La Scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale - indirizzo chirurgia d'urgenza. Art. 81. La Scuola ha la durata di sei anni. Art. 82. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 83. Il numero massimo degli specializzandi e' indicato in numero cinque per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi. Art. 84. La Scuola comprende sette aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari cosi' come indicato nella tabella A.