IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente
l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti
nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle
Forze di polizia;
  Visto  il  decreto interministeriale del 29 gennaio 1999, n. 85, di
approvazione  del regolamento recante norme d'attuazione dell'art. 5,
comma  2,  della  citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento
dei servizi di sicurezza negli aeroporti;
  Visto  l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992, nonche'
l'art.  8  del citato regolamento di attuazione, che attribuiscono al
Ministero  dei  trasporti e della navigazione il potere di stabilire,
con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario
e  quelli posti a carico dell'utente che effettivamente ne usufruisce
a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  luglio  1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  259  del  4  novembre 1999, che, a titolo di
contributo  per  la  copertura dei costi del servizio di controllo di
sicurezza  relativo  ai passeggeri ed al solo bagaglio al seguito dei
passeggeri  medesimi,  ha  fissato  un onere aggiuntivo di lire 3.500
(pari a euro 1,81) ai diritti di imbarco passeggeri di cui all'art. 5
della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  2 del citato decreto ministeriale 5 luglio 1999, che
stabilisce  che il contributo di lire 3.500, previsto dall'art. 1 del
decreto medesimo, ha durata temporanea e restera' in vigore non oltre
il 31 dicembre 2000;
  Vista la delibera CIPE in data 4 agosto 2000 n. 86/2000, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 26 settembre 2000, concernente lo
schema  di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi  aeroportuali
offerti  in  regime  di  esclusiva  e  il  relativo  allegato che, al
punto 1,   lettera   d),   annovera,   tra   i  compensi  soggetti  a
regolamentazione, quelli per le operazioni di controllo di sicurezza,
di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 85/1999;
  Considerato  che, la definitiva determinazione degli importi di cui
all'art.  5,  comma  3,  del  decreto-legge  18  gennaio  1992, n. 9,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
e  8  del  decreto  interministeriale  29  gennaio  1999,  n.  85, e'
subordinata  alla  completa  attuazione della citata delibera CIPE n.
86/2000,  in  particolare  per  quanto  attiene  alla  necessita'  di
procedere  ad  analisi  rigorose  delle  voci  di spesa e di entrata,
nonche' del livello e della dinamica dei proventi relativi ai servizi
di  sicurezza  affidati  in concessione, avendo riguardo alle singole
realta'  aeroportuali  e  tenendo conto dell'obiettivo di adeguamento
dei diritti aeroportuali alla media delle migliori gestioni in ambito
europeo;
  Vista  la  nota  n.  00-4710/DG, in data 7 dicembre 2000 dell'ENAC,
contenente  la  proposta di propria competenza, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
  Considerato  che,  secondo  quanto riferito dall'ENAC con la citata
nota,  l'attuazione della delibera CIPE n. 86/2000, non potra' essere
completata  entro il termine del 31 dicembre 2000, indicato dall'art.
2 del decreto ministeriale 5 luglio 1999;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  prorogare gli effetti del proprio
decreto  5  luglio  1999, citato in premessa, fino all'emanazione del
provvedimento  definitivo  di  cui  all'art.  5  del decreto-legge 18
gennaio  1992,  n.  9,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  1992,  n.  217,  e  dall'art. 8 del decreto ministeriale n.
85/1999,  ai  sensi  della  delibera  CIPE n. 86/2000, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1999, nella
misura in esso stabilita, resta in vigore fino alla definizione della
disciplina  organica  di  cui all'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio
1992,  n.  9,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992,  n. 217, e dall'art. 8 del decreto interministeriale 28 gennaio
1999,  n. 85, ai sensi della delibera CIPE n. 86/2000, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1 gennaio 2001.
    Roma, 14 dicembre 2000
                                                 Il Ministro: Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2000
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 227