Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  A  tutti  i Ministeri - Gabinetto -
                                  Direzione generale  affari generali
                                  e personale
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei Conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  Alle   Aziende  ed  Amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                  A   tutti  gli  enti  pubblici  non
                                  economici   (tramite   i  Ministeri
                                  vigilanti)
                                  A tutte le regioni
                                  A tutte le provincie (tramite UPI)
                                  A tutti i Comuni (tramite ANCI)
                                  Alla    Scuola    superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                  All'A.R.A.N.

  L'art.  3  del  regolamento in materia di autonomia didattica degli
atenei adottato, ai sensi dell'art. 17 comma 95 della legge 15 maggio
1997,  n.  127,  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  n. 509 del 3 novembre 1999, nel
definire  i  criteri  generali dell'ordinamento degli studi dei corsi
universitari  ha  indicato  la  nuova  tipologia dei titoli di studio
rilasciati  dalle  Universita',  prevedendo  titoli  di primo livello
denominati  "laurea"  (L)  e  di  secondo  livello denominati "laurea
specialistica" (LS).
  Considerato  che  i suddetti nuovi titoli di primo livello verranno
rilasciati  dagli  atenei  che hanno dato attuazione alla riforma, ai
sensi  della suindicata normativa, fin dall'anno accademico in corso,
anticipando  l'attuazione  generalizzata  della  riforma  degli studi
universitari   che   avverra'   nell'anno  accademico  2001/2002,  va
segnalata   l'esigenza   anche  sulla  base  di  quanto  puntualmente
rappresentato   dal   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  con  nota  del  14 dicembre  2000 prot.
4793/SG  di  definire  le  concrete prospettive ai fini occupazionali
presso  le  amministrazioni pubbliche e di individuare la valenza dei
nuovi   titoli   universitari  quali  requisiti  per  l'accesso  alle
qualifiche dirigenziali e non dirigenziali nel pubblico impiego.
  In   considerazione   dell'elevata   e   specifica   qualificazione
professionale   necessaria   per   lo   svolgimento   delle  funzioni
dirigenziali,  le  amministrazioni  pubbliche  in  indirizzo dovranno
individuare,  quali requisiti per l'accesso previsti dall'articolo 28
del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993 n. 29 come successivamente
modificato   ed  integrato,  fermo  restando  il  valore  dei  titoli
attualmente previsti, i seguenti titoli:
    per  i  dipendenti  di  ruolo di pubbliche amministrazioni di cui
all'art.  28, comma 2, lettera a), del citato decreto n. 29/1993, che
abbiano   compiuto  cinque  anni  di  servizio  svolti  in  posizioni
funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il diploma di
laurea,   il   diploma   di  laurea  nelle  classi  coerenti  con  le
professionalita' da selezionare;
    per  i  non  dipendenti di amministrazioni pubbliche ovvero per i
dipendenti sprovvisti dei requisiti di servizio sopra indicati di cui
all'art.  28, comma 2, lettera b), del decreto n. 29/1993, il diploma
di   laurea   specialistica  (LS),  fermo  restando  il  possesso  di
qualificazioni post universitarie previsto dallo stesso art. 28.
  Per  le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti
collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni C1,
C2, C3 del comparto Ministeri, nonche' per l'accesso alle equivalenti
qualifiche  degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla
base  del  nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al
prescritto  titolo  di  studio di primo livello denominato laurea (L)
previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale.
    Roma, 27 dicembre 2000
                       Il Ministro della funzione pubblica: Bassanini