DIREZIONE GENERALE
                   PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
              E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
  Conformemente  all'art.  12  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, si
comunicano  i criteri e le modalita' secondo i quali il Ministero del
commercio   con   l'estero   (di  seguito:  Ministero)  concedera'  i
contributi  alle  spese  sostenute  dai consorzi agroalimentari e dai
consorzi  per  le  imprese  alberghiere  e turistiche, ai sensi della
legge 29 luglio 1981, n. 394, successivamente modificata dall'art. 4,
comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304.
  La  presente  circolare  non  si  applica ai consorzi monoregionali
delle  regioni  a  statuto  ordinario,  alle  quali  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 ha attribuito la
gestione   diretta  degli  incentivi.  Considerato  che  il  medesimo
trasferimento e' previsto anche per le regioni a statuto speciale, la
presente  circolare  potra'  subire  modifiche  in  relazione  a tale
evento.
Scopo della concessione dei contributi.
  1.  Secondo  quanto  previsto  dall'art.  22,  comma  1 del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  143  (Disposizioni  in  materia  di
commercio  con  l'estero),  i  contributi  concessi dal Ministero del
commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento
di  specifiche  attivita' promozionali e la realizzazione di progetti
volti  a  favorire,  in  particolare,  l'internazionalizzazione delle
piccole e medie imprese.
Definizione di consorzio multiregionale.
  2.  Sono  considerati  multiregionali  i  consorzi  le  cui imprese
associate  abbiano  la  sede  legale  in almeno due regioni secondo i
seguenti requisiti:
    alla  data  del  30 giugno  2000 contavano tra i propri associati
almeno  una  impresa con sede legale in una regione diversa da quella
degli  altri  associati;  tale  requisito  ha natura temporanea e non
sara' piu' applicato nei futuri esercizi finanziari;
    annoverino  imprese con sede legale in regioni diverse per almeno
il  25%  ovvero associno almeno 15 imprese con sede legale in regioni
diverse.
Destinatari dei contributi.
  3.  Possono  ottenere  il  contributo,  ai  sensi  della  normativa
sopracitata,  i  consorzi  e  le  societa' consortili multiregionali,
anche   in   forma   cooperativa,  aventi  come  scopo  esclusivo  la
esportazione  dei  prodotti  agro alimentari, nonche' i consorzi e le
societa'  consortili  multiregionali, anche in forma cooperativa, per
le  imprese  alberghiere  e  turistiche, limitatamente alle attivita'
volte  ad  incrementare  la  domanda  turistica estera. Nello statuto
devono  essere  specificati l'assenza di scopi di lucro ed il divieto
di  distribuzione  degli  utili  anche  in  caso di scioglimento. Per
accedere al contributo i consorzi non devono associare in maggioranza
imprese  che  aderiscono  ad  altro  consorzio  che  abbia accesso ai
contributi  da  parte  del  Ministero o delle regioni sulle attivita'
promozionali.
  4.  In  attesa  del  trasferimento  delle competenze alle regioni a
statuto  speciale  i  consorzi  monoregionali ubicati in tali regioni
possono inoltrare domanda al Ministero.
  5. Il consorzio non deve associare un numero di imprese inferiore a
otto,  ovvero  cinque  qualora  le imprese abbiano sede nelle regioni
dell'obiettivo  l  (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e
Sardegna).
Firma delle domande.
  6.  Le  domande  e  le  schede  devono  essere  firmate  dal legale
rappresentante  del  consorzio, il quale con la propria firma attesta
di  essere  a  conoscenza  delle  conseguenze  penali previste per le
dichiarazioni mendaci.
  7.   Nelle  domande  deve  essere  specificato  il  nominativo  del
referente,  appositamente  incaricato  dal  rappresentante  legale di
intrattenere rapporti con il Ministero.
Presentazione    della   domanda   di   approvazione   dei   progetti
promozionali.
  8.   I   consorzi  che  intendono  accedere  al  contributo  devono
presentare il programma promozionale che intendono svolgere nel corso
del 2001 per consentire al Ministero di approvare i singoli progetti.
La  domanda  di  approvazione deve essere redatta in bollo secondo il
facsimile  allegato  (modello A) e inviata al Ministero del commercio
con   l'estero   -  D.G.,  per  la  promozione  degli  scambi  e  per
l'internazionalizzazione   delle   imprese  -  Div.  III,  via  posta
raccomandata  o  corriere  entro  e non oltre la data del 15 febbraio
2001.  Le  domande  pervenute successivamente a tale data non saranno
ammesse  al  contributo.  Per l'inoltro via posta fa fede la data del
timbro  postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di
consegna  allo  stesso  o,  in mancanza, la data di ricezione apposta
sulla busta dal Ministero. Copia della domanda deve essere inviata al
Ministero  delle politiche agricole - D.G. delle politiche agricole e
agroindustriali  nazionali, da parte dei consorzi agroalimentari e al
Ministero  industria  -  D.G.  per  il turismo, ufficio II, relazioni
internazionali, da parte dei consorzi turistico alberghieri.
  9.  Alla  domanda  deve  essere allegata la seguente documentazione
dalla   quale   risulti  l'idoneita'  del  consorzio  a  chiedere  il
contributo:
    fotocopia dell'atto costitutivo e fotocopia dello statuto vigente
al  momento della domanda nel quale siano specificati l'assenza dello
scopo  di  lucro e il divieto di distribuzione di utili anche in caso
di   scioglimento;   qualora  lo  statuto  sia  stato  presentato  in
precedenza,  e' sufficiente la dichiarazione relativa alle variazioni
intervenute   ovvero   alla   assenza   di   variazioni;   la  stessa
dichiarazione  deve  essere  presentata  qualora  le  modifiche siano
intervenute dopo l'inoltro della domanda;
    certificato  della  camera  di  commercio  rilasciato in data non
anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero,
attestante  che  il  consorzio  svolge  attivita' e non e' soggetto a
procedure  concorsuali; il rappresentante legale puo' sostituire tale
certificazione con una dichiarazione di responsabilita';
    elenco  delle  imprese  associate  con indicazione del settore di
attivita' e del numero di iscrizione nel registro delle imprese;
    per i consorzi agro-alimentari delibera della regione nella quale
il  consorzio ha sede (da richiedere ove non sia stata ancora emessa)
che  individua il consorzio richiedente come specificato dall'art. 10
della legge n. 394/1981.
  10.   Alla   domanda  e'  allegato  il  programma  delle  attivita'
promozionali  da  svolgere  nel  2001.  Il  programma  si articola in
progetti che devono essere realizzati nell'arco dell'anno. I progetti
di   durata  pluriennale  dovranno  essere  suddivisi  in  annualita'
separate.  Il  programma  deve  riportare  il  piano  finanziario che
specifica  la  spesa  da sostenere e la relativa copertura, suddivisa
tra  contributo  atteso  dal  Ministero, risorse proprie ed eventuali
risorse di terzi. Non sono ammissibili le azioni promozionali isolate
che non risultino inserite in specifici progetti.
  11.   La   presentazione  di  un  programma  promozionale  comporta
l'obbligo  della  sua  esecuzione,  onde  evitare che siano impegnate
inutilmente  le  risorse  finanziarie pubbliche; l'eventuale rinuncia
deve essere motivata e comunicata immediatamente.
  12.  I  progetti  sono  descritti  in  schede,  come  da fac-simile
allegato (modello B), in modo da presentare analiticamente:
    la scelta del mercato estero;
    l'obiettivo di ciascun progetto;
    la  predeterminazione  degli  indicatori  e  relativi standard da
applicare consuntivamente per misurare i risultati raggiunti;
    le   azioni   promozionali   che   compongono  il  progetto  (con
l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi);
    il  costo  del  progetto,  con  indicazione  separata delle spese
generali e di personale limitatamente alla misura massima del 20% del
costo totale del progetto;
    il  ruolo  di eventuali soggetti terzi partecipanti, sia pubblici
che privati.
  13.   Sono   ammissibili   al   contributo   unicamente  le  azioni
promozionali  volte  a sostenere le esportazioni verso l'estero ed il
flusso  turistico  estero in Italia. In particolare rientrano in tale
definizione:
    l'attivita'  di informazione mediante predisposizione e stampa di
materiale  pubblicitario  cartaceo  o  informatico; pubblicita' sulla
stampa estera e sugli altri media, ospitalita' a giornalisti, opinion
leaders e buyers esteri, ecc.;
    l'attivita'  di  presentazione dei marchi e dei prodotti mediante
la partecipazione a fiere e l'organizzazione di mostre all'estero, le
visite  di  operatori  esteri  a  fiere  internazionali italiane, gli
incontri tra produttori italiani e distributori esteri, ecc.;
    le  ricerche di mercato, i sondaggi e gli studi sul comportamento
del   trade   e   dei   consumatori   all'estero,  o  destinati  alla
individuazione dei canali di vendita piu' idonei;
    la  presentazione  del  modello  alimentare  italiano sui mercati
esteri  attraverso  iniziative  tese  a diffondere l'informazione sui
prodotti  tipici  e  di  qualita',  come  ad esempio le dimostrazioni
culinarie, la degustazione, ecc.;
    le campagne pubblicitarie dei prodotti tipici;
    l'attivita'  di  formazione  di operatori commerciali e turistici
esteri,  gli stages, le conventions, ecc., che abbiano per oggetto la
diffusione  della conoscenza delle tradizioni regionali in materia di
cucina, di prodotti tipici, di ospitalita', ecc.
  Sono  escluse  dal  contributo  le  azioni  dirette  a sostenere le
vendite  o  la  rete  di distribuzione e in generale le azioni aventi
natura commerciale.
  14.  Oltre  alle  spese  sostenute  per  le azioni sopra descritte,
possono essere finanziate anche le spese generali e di personale che,
sia  pure  indirettamente,  risultino collegate con la buona riuscita
dell'iniziativa,  limitatamente  alla  misura  massima  del 20% delle
spese totali di ogni progetto.
  15.   Il   programma  dell'attivita'  potra'  essere  aggiornato  o
integrato  con nuovi progetti dopo la data del 15 febbraio 2001, solo
se sussistono giustificazioni valide e obiettive; le integrazioni o i
nuovi  progetti devono essere presentati almeno sessanta giorni prima
della  loro  esecuzione,  e  comunque non oltre il 30 giugno 2001. Le
modifiche presentate dopo tale data non saranno prese in esame.
  16.  Per  essere  ritenuto  ammissibile al contributo, il programma
promozionale  deve  risultare  conforme  ai  criteri  definiti  nella
presente    circolare,    deve    avere    una   evidente   validita'
tecnico-economica  in termini di promozione delle esportazioni e deve
risultare coerente con le linee direttrici del programma promozionale
2001 indicate dal Ministro.
  17.  Il  programma  promozionale  si  intende approvato se entro il
30 giugno  2001  non  siano state formulate osservazioni da parte del
Ministero.
  18.  L'erogazione del relativo contributo ha luogo su presentazione
di rendiconto nell'anno 2002.
Presentazione  della domanda di liquidazione del programma realizzato
nel 2000.
  19.  Ove  il  consorzio  abbia realizzato progetti promozionali nel
corso  del 2000 e questi abbiano avuto la preventiva approvazione del
Ministero, il consorzio potra' inoltrare la richiesta di liquidazione
del  contributo sulle spese effettivamente sostenute. La domanda deve
essere  redatta in bollo secondo il fac-simile allegato (modello C) e
inviata  al  Ministero  del  commercio  con  l'estero  -  D.G. per la
promozione  degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese
-  Div.  III,  via posta raccomandata o corriere entro e non oltre la
data del 31 marzo 2001. Alla domanda sono allegati:
    la  relazione  sull'esecuzione  del  programma 2000 approvato dal
Ministero  che  deve  illustrare  il  piano  finanziario con le spese
effettivamente sostenute e la loro copertura suddivisa tra contributo
atteso dal Ministero, risorse proprie, eventuali risorse di terzi sia
pubblici che privati;
    la   fotocopia   delle   relative   deliberazioni   degli  organi
statutariamente competenti;
    la  fotocopia del bilancio consortile chiuso al 31 dicembre 2000,
da  cui  risulti  l'avvenuto  deposito presso la camera di commercio,
completo  di  stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa,
se disponibile;
    le eventuali modifiche della composizione sociale e dello statuto
eventualmente intervenute.
  La  relazione  si  compone  di  una  parte descrittiva generale, di
schede concernenti i singoli progetti realizzati e di un elenco delle
fatture  relative  alle  spese  effettivamente sostenute e iscritte a
bilancio.
  Le  schede sono redatte secondo il fac-simile allegato (modello D),
in modo che siano chiaramente illustrati i seguenti punti:
    la convenienza della scelta operata sul mercato estero;
    a fronte dell'obiettivo prescelto, i risultati raggiunti misurati
attraverso   gli  indicatori  di  risultato  e  i  relativi  standard
precedentemente fissati;
    l'attuazione  delle  azioni  (indicando  per  ciascuna le risorse
impiegate, le fasi, i modi, i tempi, i luoghi);
    il  prospetto  dei  costi  e delle risorse finanziarie impiegate;
deve  essere  accuratamente  descritto  il  ruolo  avuto da eventuali
partner pubblici o privati e gli eventuali contributi riconosciuti da
altri  enti pubblici; sono ammesse a contributo solo le voci di spesa
inserite nel bilancio ai "costi della produzione" (voci da B6 a B14);
    le  spese  generali  e  di personale che risultino effettivamente
correlate  con  la  realizzazione  del progetto, descritte nella loro
natura  e inserite nei "costi della produzione" del bilancio (voci da
B6 a B14).
  20.  Per  la  concessione  del  contributo  il  Ministero esamina i
risultati  conseguiti  dalle  azioni  applicando gli indicatori e gli
standard   a   suo   tempo   predeterminati,  valuta  la  conformita'
dell'attivita'  svolta  rispetto  al  programma approvato, esclude le
spese  non  ammissibili  e  tiene  conto  dei  limiti della dotazione
finanziaria complessiva assegnata all'amministrazione.
  21.  I  progetti  eseguiti  senza  la  preventiva  approvazione del
Ministero non sono ammessi al contributo.
Documentazione di spesa.
  22.  La  documentazione  di  spesa deve essere trattenuta presso la
sede  del consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per
i  controlli. Alla rendicontazione sara' allegata unicamente l'elenco
delle  fatture  relative  alle  spese effettivamente sostenute per le
azioni,   firmato  dal  legale  rappresentante,  redatto  secondo  il
prospetto allegato (modello E).
Misura del contributo.
  23.  Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da
altri  enti  pubblici,  nella  determinazione  del contributo saranno
computati  anche  i  predetti  finanziamenti, affinche' il contributo
complessivo  non  superi  il  70%  del totale delle spese ammesse; il
consorzio  e'  tenuto  a dichiarare l'esistenza di tali delibere e ad
inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.
  24.  La misura del contributo, ai sensi dell'art. 10 della legge n.
394/1981  e  dell'art. 4, comma 3 della legge n. 304/1990, non potra'
eccedere:
    il  40%  delle  spese  ammissibili per i consorzi costituiti alla
data della domanda di liquidazione da piu' di 5 anni;
    il  60%  per  i consorzi le cui imprese sono ubicate per almeno i
4/5  nei  territori  delle  regioni,  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna;
    il   70%   per  i  consorzi  che  al  momento  della  domanda  di
liquidazione  risultano costituiti da non piu' di cinque anni; in tal
caso  il  consorzio  deve  associare  in maggioranza  imprese  che in
precedenza  non  siano  state associate ad altri consorzi che abbiano
usufruito di contributi finanziari del Ministero.
  25.  In  ogni caso e' fissato un limite massimo di lire 150 milioni
per  i  consorzi che associano fino a 24 imprese, di lire 200 milioni
per  i consorzi che associano da 25 a 74 imprese e di 300 milioni per
i consorzi che associano piu' di 74 imprese.
Presentazione di elementi di integrazione delle domande.
  26.  Il  Ministero ha facolta' di chiedere ai consorzi di integrare
le   domande   di   approvazione  del  programma  promozionale  e  di
liquidazione  del  contributo,  qualora nel corso dell'istruttoria si
renda  necessario  disporre  di  ulteriori  documenti, informazioni o
attestazioni. I consorzi sono tenuti a rispondere con tempestivita' e
completezza alle richieste formulate dal Ministero.
Ispezioni e verifiche.
  27.  Ai  sensi  della  legge n. 15/1968 e nei limiti previsti dalla
stessa, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.
  28.  Il  Ministero  si  riserva  di  disporre  in qualsiasi momento
controlli  e  verifiche  sulla esecuzione del programma promozionale,
sulla  veridicita'  delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita'
all'originale  delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del
bilancio  depositato  e  sulla esistenza dei requisiti di idoneita' a
ricevere il contributo.
  29.  In  caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle
sanzioni  penali  previste,  cosi' come richiamato dall'art. 26 della
legge  4 gennaio  1968,  n.  15;  inoltre,  qualora  vengano  meno le
qualita'  meritorie, questa Amministrazione si riserva la facolta' di
revocare  il  contributo  finanziario  concesso  e  di non accogliere
successive domande di contributo.
Come contattare il Ministero.
  30.  L'ufficio  incaricato  dell'erogazione dei contributi si rende
disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero
necessari.
  Gli   operatori   possono   ottenere   il   supporto   tramite   la
corrispondenza,   i   contatti  telefonici  e,  previo  appuntamento,
mediante i colloqui diretti:
    indirizzo:  Ministero  del  commercio  con  l'estero  - Direzione
generale  per  la  promozione degli scambi e l'internazionalizzazione
delle imprese - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma;
    dirigente:  dott.  Claudio  Borghese  -  Telefono:  06/59647548 -
06/59932460   -  Fax:  06/59932454  -  E-mail:  promo3@mincomes.it  -
clabor@mincomes.it;
    incaricati      dell'istruttoria:      sig.ra      Simona     Re,
telefono 06/59932638; sig. Alberto Vaccaro, telefono 06/59932515;
    sito web: http://www.mincomes.it
      Roma, 27 dicembre 2000
                                     Il direttore generale
                                per la promozione degli scambi
                           e l'internazionalizzazione delle imprese
                                           Caprioli